Con l’Art. 17 della L.R. Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO FINANZIARIO 2021 in Bollettino Ufficiale n. 16 del 31 dicembre 2020 e in vigore dal 1 gennaio 2021, è stata modificata la normativa la legge regione Liguria 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione).
Ecco il semplice testo:
1. Il comma 13 dell’articolo 19 della l.r. 15/2020 , è abrogato.
2. Il comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 15/2020 , è abrogato.
Le norme interessate sono le seguenti:
Art. 19, comma 13, abrogato, recitava:
“13. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni al medesimo sono esenti da bolli.”
E questo consente di mantenere gettito importante, altrimenti perso dai Comuni e che la regione avrebbe dovuto rifondere, non potendo con propria legge cassare una fonte d’entrata senza provvedere al ristoro delle somme perse.
Art. 55, comma 2, abrogato, recitava:
“2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via autonoma all’applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia provinciale, i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell’ASL competente per territorio.”
Ripristinando così la competenza originaria sanzionatoria.