Le regole per la detrazione spese funebri sostenute nel 2022

In dichiarazione dei redditi i contribuenti possono portare in detrazione le spese funebri sostenute in caso di morte di altre persone, per un importo non superiore a 1.550 euro per ogni decesso occorso nell’anno in cui avviene il pagamento.
Dal 2015 non è più richiesto che il soggetto defunto sia un familiare: può quindi essere qualunque persona per cui si il contribuente abbia deciso di sostenere la spesa.
Di seguito un riepilogo delle condizioni per fruire della detrazione, e le modalità di indicazione di tali spese nel modello di dichiarazione dei redditi.
A) Beneficiari della detrazione
B) Importo detraibile
C) Cosa si intende per spese funebri
D) Spese funebri sostenute fuori del territorio nazionale
E) Indicazione di come indicare le spese funebri in detrazione nel modello dichiarazione redditi 2023

A) Beneficiari della detrazione

La detraibilità spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa.
La detrazione può essere ripartita tra più persone, qualora sul documento contabile – anche se intestato ad unico soggetto – sia annotata una ripartizione delle spese sottoscritta dallo stesso intestatario del documento (C.M. 26 del 25.05.1979).
Se la spesa è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione, è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento.

B) Importo detraibile

La detrazione è pari al 19% della somma corrisposta, nel limite di 1.550 euro per ciascun decesso (l’importo di 1.550 Euro è stato così modificato dalla Legge di Stabilità 2016, in precedenza era 1.549,37 Euro).
Questo limite della detrazione di ciascun funerale vale anche nel caso in cui la spesa relativa allo stesso defunto sia sostenuta da più soggetti, o nel caso in cui il pagamento sia ripartito su più anni.

C) Cosa si intende per spese funebri

Per spese funebri si intendono quelle che servono per il trasporto funebre al cimitero e/o al crematorio, la bara, le composizioni floreali e quant’altro attinente il solo funerale, come la sepoltura del feretro.
Le spese funebri devono rispondere al criterio di attualità rispetto all’evento. Pertanto sono escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come per esempio l’acquisto di una concessione cimiteriale prima della morte (Risoluzione n. 944 del 28.07.1976).
Le spese devono essere documentate da apposite fatture, contenenti gli importi corrisposti a titolo di onoranze funebri.
La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. 208/2015) ha modificato il precedente criterio di avente diritto alla detrazione delle spese funebri. Ora la detrazione si applica per la morte di qualunque persona, indipendentemente dal rapporto di parentela.
E’ stata, infatti, eliminato il riferimento all’art. 433 del codice civile, che indicava tra le persone per le quali era possibile beneficiare della detrazione:
il coniuge;
i figli, anche adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi;
i genitori, e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
La modifica ha effetto retroattivo a partire dal 2015.
Si evidenzia, poi, che la legge fa riferimento alla “morte di persone”, quindi anche non familiari, e anche non fiscalmente a carico.

D) Spese funebri non sostenute nel territorio nazionale

La detrazione spetta anche quando le spese funebri sono sostenute all’estero a condizione che la documentazione in lingua originale sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana.
Se si tratta di inglese, tedesco o spagnolo è sufficiente che la traduzione sia eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione originale in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata se il contribuente è residente nella Regione del Friuli Venezia Giulia, e appartiene alla minoranza slovena (Circolare 7/E del 27.04.2018).

E) Come compilare il modello 730/2023 per i redditi del 2022

Per poter essere portate in detrazione le spese funebri detraibili devono essere inserite all’interno del “Quadro E – Oneri e spese” del modello 730. E precisamente si tratta di spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP), righi da RP8 a RP13, codice14.
Nello specifico, il contribuente dovrà:
– indicare la propria parte della spese effettivamente sostenute nel campo “Quota sostenuta”;
– indicare l’importo totale delle spese riferite alla persona deceduta, indipendentemente dalla ripartizione delle spese tra i soggetti che hanno partecipato alla spesa, nel campo “Importo complessivo”.
Si rammenta che nel caso delle Spese funebri l’importo di ciascun rigo non può essere superiore a 1.550. Cosicché se per un funerale si sono spesi ad es. 4000 euro, occorre indicare come spesa totale 1550 euro, che è l’importo massimo detraibile.
Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Sempre dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta varia in base all’importo del reddito complessivo.
In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.
In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Written by:

@ Redazione

9.192 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.