La “stagnatura” nei cofani di zinco

Grande risonanza e rilievo a Tanexpo 2012, con diversi stand dedicati, hanno avuto nuovi sistemi e strumenti per il confezionamento dei cofani in metallo di cui è costituita la doppia cassa di cui all’Art. 30 DPR n.285/1990

Proprio dall’Art. 30 del vigente regolamento di polizia mortuaria si desumono tutte le caratteristiche tecniche che un feretro, idoneo per la tumulazione ex Art. 77 del suddetto DPR, debba necessariamente presentare.
Al secondo comma della suddetta disposizione, il legislatore prescrive in modo tassativo come la controcassa di metallo debba essere saldata.
La legge, però, non indica un metodo preciso, ma raccomanda solo che la giuntura sia continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto tra coperchio e vasca, così da garantire nel tempo la tenuta ermetica a gas e liquami, originati dai processi di decomposizione organica.

chiusura zinco
Per anni, questa norma è stata interpretata in modo molto riduttivo dalle industrie funerarie e l’unico sistema per sigillare i feretri, legittimato dalla legge, è parso la collaudata tecnica della chiusura a fuoco, per altro, richiesta espressamente anche dalla Convenzione di Berlino per i trasporti internazionali.

Questo metodo consiste in un processo mediante il quale si realizza l’unione dei due elementi di metallo sotto l’azione del calore, in modo da ottenere una solida continuità tra i pezzi, facendo entrare in gioco le rispettive azioni molecolari.

Per facilitare l’operazione si ricorre all’interposizione tra le due superfici di contatto di un particolare metallo fuso.

Per congiungere le lamiere di zinco, dunque, si adotta una brasatura “dolce”, usando materiali d’apporto con un basso punto di fusione,intorno ai 400 gradi, come stagno, piombo o loro leghe derivate.

Il calore necessario è generato mediante appositi attrezzi detti saldatori, alimentati a gas oppure dalla corrente elettrica.

I due lembi da unire debbono preventivamente essere levigati, deossidati e puliti con un agente chimico particolarmente corrosivo, come l’acido muriatico, così da rimuovere eventuali corpi estranei o impurità.

Le saldature “dolci” presentano un ottima impermeabilità a liquidi o ai composti aeriformi, mentre dimostrano una debole resistenza agli sforzi meccanici; sono, quindi, indicate soprattutto per collegamenti non interessati a forti sollecitazioni di tipo fisico.
Approfonditi studi, invece, hanno dimostrato come anche i cofani mortuari siano sottoposti a notevoli deformazioni o flessioni della lamiera, a causa delle tumultuose trasformazioni degenerative del cadavere, racchiuso al loro interno.

La stagnatura del feretro è un’operazione molto delicata, perché bisogna dosare bene il calore e stendere uno strato omogeneo di metallo fuso lungo tutto il bordo della cassa, eventuali bolle o pori, infatti, ne comprometterebbero la resistenza.

Il progressivo raffreddamento dello stagno, presente nelle leghe d’apporto, costituisce un ulteriore motivo di inaffidabilità, poiché questo elemento tende a perdere l’elasticità necessaria per assicurare una chiusura stabile. Una volta raggiunta la temperatura di 13,2 gradi, infatti, lo stagno è soggetto a profonde modificazioni della propria struttura molecolare, diventa più fragile e perde progressivamente il proprio potere di coesione.
Questo processo è causato della formazione di cristalli polverulenti, fenomeno conosciuto anche come “peste dello stagno”, che, diffondendosi dapprima solo in alcuni punti, si estendono, in breve, a tutta la massa, e ne provocano una spontanea polverizzazione.

Proprio questa caratteristica sarebbe la causa delle improvvise rotture che originano lo scoppio della bara, con diffusione di gas e percolazione di materiale putrefattivo all’esterno del tumulo. L’involucro di zinco, infatti, è soggetto a notevoli sforzi e flessioni dello stesso nastro metallico, proprio per effetto della sovrapressione provocata dai gas che la salma sviluppa durante la fase enfisematosa della decomposizione cadaverica.

La tradizionale saldatura “a caldo” dei manufatti in zinco, comporta, poi, inevitabili contrattempi ed inconvenienti che la moderna tecnologia cerca progressivamente di eliminare o, quantomeno, ridurre.

Le leghe saldanti a base di piombo, come lo stesso stagno, sprigionano, infatti, fumi irritanti, particolarmente dannosi, soprattutto nel lungo periodo, per la salute degli operatori a diretto contatto con questi vapori. Si debbono poi anche considerare le pericolose esalazioni dell’acido muriatico, indispensabile per il decapaggio della lamiera zincata.
La legge n.626 del 1994 ora confluita nel D.LGS n. 81/2008, esaminando in generale i rischi derivati dal contatto ravvicinato con sostanze chimiche nocive, dispone che, sotto la responsabilità delle stesse imprese, tutti gli addetti alla saldatura con stagno (quindi anche i necrofori) debbano essere sottoposti periodicamente a visite mediche e controlli sanitari.

La chiusura del feretro rappresenta poi, per i famigliari del defunto, uno dei momenti più dolorosi e sgradevoli: l’ingombrante presenza di bombole, apparecchiature rumorose, assieme al sibilo sinistro del saldatore, produce nei dolenti un violento impatto emotivo.
L’utilizzo, poi, di strumenti a fiamma viva, da parte di mani inesperte, in ambienti domestici, o anguste camere mortuarie, ha spesso provocato piccoli principi d’incendio a carico di tendaggi o drappi funebri.

studi1La circolare del ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 ha legittimato, come alternativa alle consuete leghe impiegate nella saldatura, la scelta di un adesivo denso, molto resistente e particolarmente elastico, tale da consentire una chiusura ermetica, d’eguale consistenza ed affidabilità nel tempo, delle casse metalliche. Invero la suddetta circolare parla di “saldatura a freddo” a proposito della sigillatura delle urne cinerarie, dove la chiusura ermetica delle stesse serve unicamente per evitare atti di profanazione delle ceneri o un’involontaria dispersione e non certo a trattenere i miasmi cadaverici, essendo le ceneri un prodotto inorganico, residuo di ossa calcinate, tuttavia questa tecnica, per un’ovvia proprietà transitiva, risulta, per prassi, applicabile anche ai cofani di zinco (il piombo, ormai non si usa più da decenni!)

L’innovazione, mutuata dall’esperienza francese, si presta, senza dubbio ad un ampio utilizzo, anche se permangono alcune perplessità da parte degli stessi agenti d’onoranze funebri. La legge italiana consente alle industrie funerarie di lavorare lo zinco con spessori molto ridotti, nell’ordine di 0,66 millimetri (solo nella tumulazione “in deroga” ex Art. 106 DPR n.285/1990 e conseguente allegato di cui al paragrafo 16 Circ. Min. n.24/1993, è richiesto uno zinco rinforzato di 0.74 mm, corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI)

Una tale sottigliezza produce, soprattutto nei bordi, rilevanti irregolarità oppure ondulazioni della lamiera che possono produrre notevoli giochi tra vasca zincata e rispettiva copertura, addirittura di diversi millimetri. Difficilmente, quindi, si riesce subito a sistemare correttamente il coperchio entro la sua sede, spesso, anzi, bisogna ricorrere a leggerissime e sapienti correzioni, fino a che i bordi dei due elementi (cassa e coperchio) collimino perfettamente.
Il classico metodo della “stagnatura” prevede che, solo quando sia stato apposto il coperchio sul cofano, si stenda uniformemente, lungo tutto il perimetro, una colata di stagno. Eventuali soluzioni di continuità tra la copertura ed il contenitore inossidabile vengono così compensate dalla fusione di lega saldante.

Nel caso, invece, di chiusura “a freddo” della bara, destinata alla deposizione in un loculo, bisognerebbe stendere prima un velo di collante sull’intero labbro della vasca in zinco e, solo in seguito, si potrebbe applicare definitivamente il coperchio.

Possibili variazioni nell’assetto del coperchio, anche se impercettibili, per assicurare un’ottimale tenuta, riuscirebbero particolarmente problematiche, perché i lembi di zinco, già impregnati di mastice, opporrebbero una certa resistenza, provocando inopportune sbavature.
Se la vista del personale necroforo che opera sul feretro con acido e fiamma, per garantirne la sigillatura, risulta particolarmente impressionante, soprattutto per le persone più sensibili, già sconvolte dal lutto, a maggior ragione riuscirebbe ancor più insopportabile l’idea di assistere ad una sorta di teatro dell’assurdo, con gli operatori funebri che armeggiano confusamente con la colla per fissare il coperchio.

Interessante un’ultima riflessione: recentemente il Ministero della Salute, con D.M. 5 luglio 2011, poi rettificato con D.M. 2 novembre 2011, ai sensi dell’Art. 115 comma 1 lett. B) del D.LGS n.112/1998, ha autorizzato, giusta l’Art. 31 DPR n.285/1990, l’uso di materiali diversi dal nastro di zinco da impiegarsi per le bare da tumulazione stagna (in alcune Regioni, infatti, è ammesso anche il loculo areato che non richiede assolutamente la cassa saldata), ancora non ci è dato sapere come, tra vasca e coperchio realizzati non più in metallo, ma in polipropilene, sarà assicurata, nel tempo, la tenuta stagna.

Per l’industria funeraria nazionale si aprono nuove interessanti prospettive, rimanendo la tumulazione la pratica funebre prevalente in Italia.

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Carlo Ballotta

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10 thoughts on “La “stagnatura” nei cofani di zinco

  1. Bisogna sempre separare e distinguere le semplici onoranze funebri (vestizione, disbrigo pratiche amministrative, somministrazione e vendita di articoli mortuari…) rispetto a quelle di
    trasporto funebre. Le prime sono, e sono sempre state, per tradizione,attività commerciali e di servizio svolte in regime di libero mercato, anche laddove valga solamente il Regolamento Statale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Per quanto riguarda il servizio di trasporto funebre, invece, l’art. 1, n. 8 del testo unico di cui al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 individuava, tra i servizi che i comuni avrebbero potuto assumere in esercizio diretto il trasporto funebre, e da questa possibilità sarebbe, quindi, scaturito e logicamente disceso il regime di monopolio/privativa sui funerali, intesi, quest’ultimi come trasporto funebre dal luogo di osservazione alla sepoltura, magari con sosta tecnica per l’officio delle esequie laiche o religiose.

    L’art. 16, comma 1, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevedeva che i trasporti funebri fossero a pagamento, secondo una tariffa stabilità dall’autorità comunale, quando fossero richiesti servizi e trattamenti speciali (lett. a), oppure a carico del comune in ogni altro caso (lett. b).

    L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, con segnalazione del 14 luglio 1997, ha ritenuto che l’assunzione del servizio di trasporto funebre, specie se con diritto di privativa, fosse in contrasto con l’allora vigente art. 22, comma 2, l. 8 giugno 1990, n. 142, che prevedeva una riserva di legge per la definizione dei servizi riservati in via esclusiva ai comuni e
    alle province.

    A seguito di tale segnalazione, numerosi T.A.R. hanno ritenuto superato l’istituto della privativa nel servizio dei trasporti funebri; senza addentrarsi sul fondamento della tesi dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (che comporterebbe valutazioni anche sulle numerose sentenze dei T.A.R. che l’hanno adottata a proprio fondamento).

    Ad ogni modo il testo unico di cui al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 è da ritenersi abrogato per effetto dell’art. 35, comma 12, lett. g) della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, con effetto dal 1° gennaio 2002. Da ciò consegue che eventuali affidamenti (o concessioni, se antecedenti alla legge 28 dicembre 2001, n. 448) possono persistere fino alla scadenza, qualora rilasciate previa gara ad evidenza pubblica (ove non vi sia stata gara ad evidenza pubblica vanno considerate cessate, senza necessità di deliberazione dell’ente affidante, al 31 dicembre 2006 (art.
    115, comma 15-bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), restando esclusa ogni ipotesi di rinnovo.

    In proposito vanno segnalate le sentenze della Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 11503 del 31 maggio 2005; n. 11726 del 6 giugno 2005; n. 12628
    del 13 giugno 2005. Tra l’altro, anche l’art. 16, comma 1, lett. b) d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, già citato, risulta implicitamente abrogato per incompatibilità con l’art. 1, comma 7-bis, terzo periodo, d.l. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito, con modificazioni, nella l. 26 febbraio 2001, n. 26, entrata in vigore il 2
    marzo 2001.

    IL TRASPORTO FUNEBRE; pertanto, ed a oggi, E’ ATTIVITA’ LIBERO-IMPRENDITORIALE, per giurisprudenza costante ed anche norma positiva, soggetta, comunque, a specifica autorizzazione comunale (= rilascio del decreto di trasporto)

    Non si entra nel merito se le onoranze funebri, specie se congiunte e coniugate con l’attività di trasporto funebre, rientrino o meno nell’ambito delle attività a natura commerciale oppure a natura artigianale, aspetto dirimente che richiede una valutazione globale del servizio e delle prestazioni assicurate, come acclarato con la sentenza della Corte di Cassazione,
    sezione lavoro, n. 9955 del 21 luglio 2001.

    In ogni caso, occorre rispondere positivamente a determinati requisiti strutturali se si vuole erogare il servizio di trasporto funebre, la rimessa dei carri funebri, ad esempio, deve essere ubicata in località individuate in conformità ai regolamenti locali – piano regolatore e sue norme di attuazione), disporre delle attrezzature e mezzi per la pulizia dei carri, riconosciuta idonea dall’Asl, nonché dotarsi delle autorizzazioni di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi di cui al DPR n.151/2011 (cfr. art. 20 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

    Eventuali atteggiamenti discriminatori, distorsivi del regime di libero mercato e della concorrenza, vanno segnalate alle competenti autorità, comune in primis, quale ennte che autorizza il trasporto funebre, (come extrema ratio: ricorso all’antitrust???) se si ravvisano estremi di comportamenti penalmente rilevanti, sarà necessario, invece, adire la Magistratura.

  2. SALVE, DAL 1 LUGLIO IL COMUNE DI MA…. A MESSO IL TRASPORTO FUNEBRI LIBERO
    E ANNO COSTITUITO UN’ALBO DOVE SONO ISCRITTI 7 AUTOTRASPORTATORI
    IN PRECEDENZA CHI AVEVA L’APPALTO DEL SERVIZIO,OGGI E ISCRITTO ANCHE ESSO NELL’ALBO
    CONSIDERATO CHE PRIMA DI ESSERE LIBERO IL SERVIZIO LO STESSO CHE OGGI RISULTA NELL’ELENCO,FORNIVA TUTTE E 8 AGENZIE,E TUTTO PROCEDEVA BENE.
    OGGI CON IL SERVIZIO LIBERO IL TRASPORTATORE SI RIFIUTA DI FARE A 4 AGENZIE IL TRASPORTO,FAVORENDO SOLO LE ALTRE 4 AGENZIE PIU’ ANZIANE
    CONSIDERATO CHE IL TRASPORTO CON IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE CON DELIBERA 33 CC ESPRESSAMENTE RECITA CHE L’AGENZIA FA IL SERVIZIO DALLA VESTIZIONE ,CAMERA ARDENTE E DISBRIGO DELLE PRATICHE,VENDITA CASSA
    IL COMPITO DELLA FAMIGLIA E DI SCEGLIERE NELL’ALBO IL CARRO FUNEBRI,DANDOGLI IL MANDATO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.
    CONCLUSIONE LA DITTA IN QUESTIONE SI PUO’ RIFIUTARE DI FARE SERVIZI ESCLUSIVAMENTE ALLE 4 PIU’ ANZIANE
    ESCLUDENDO LE NUOVE 4 AGENZIE?
    IL PROPIETARIO DEI MEZZI SI GIUSTIFICA DICENDO CHE LE ALTRE AGENZIE LO ANNO INTIMORITO,DICENDO SE FAI I TRASPORTI AI 4 ,NON DEVI FARE TRASPORTO A NOI.
    SECONDO IL MIO PUNTO DI VISTA LUI NON SI PUO’ RIFIUTARE A FARE SERVIZI ,INTANTO PERCHE’ SCEGLIE LA FAMIGLIA,POI SECONDO ME, QUESTA E CONCORRENZA SLEALE, SECONDO VOI COME CI DOBBIAMO COMPORTARE?
    ANCHE SE SIAMO NEL LIBERO MERCATO,LUI NON SI PUO’ RIFIUTARE A FARE SERVIZI PER CONTO DELLA FAMIGLIA,E SECONDO NOI LUI POTREBBE ESSERE ESLUSO DELL’ALBO.VI RINGRAZIO PER L’ATTENZIONE.

  3. Il D.M. 28 maggio 1993, ancora in vigore, il DPR 31 gennaio 1996, n. 194 (oggi abrogato dal Art 77 del d.lgs. n. 118 del 2011, a partire dal 1° gennaio 2015, così come modificato dal D.LGS decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190, senza dimenticare il D.LGS n.216/2010 giusto per citare solo alcune fonti del diritto, qualificano come necessari ed obbligatori per ogni comune i servizi necroscopici e cimiteriali, ritenendoli afferenti al settore sociale (Art. 21, comma 3 Legge 5 maggio 2009, n. 42).

    I Servizi necroscopici, tra cui, in particolare, si annovera quello del cosiddetto recupero salme incidentate di cui al paragrafo 5 della Circolare Ministeriale n.24 del 24 giugno 1993 esplicativa del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria data la loro valenza di prestazioni indifferibili ed urgenti al fine del mantenimento dell’ordine pubblico e la salubrità dei luoghi, sono privi di rilevanza economica, vale a dire che l’onere per assicurarli sorge in capo al comune stesso, essendone quest’ultimo titolare in via esclusiva.
    Su quest’aspetto (del loro sostenimento a carico del bilancio comunale) si richiamano la Risoluzione del Ministero dell’Interno n.15900/1371/L.142/1bis/31.F del 13.02.2007 e la nota Ministero della giustizia n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007).

    La raccolta salme (per persone decedute in abitazioni non idonee allo svolgimento dell’osservazione o in luogo pubblico) pertanto, è servizio erogato in regime di monopolio, stante anche la formulazione “residuale” dell’Art. 16 comma 1 lett.b) DPR 10 settembre 1990 n. 285, ma può esser oggetto di affidamento, come accade, ad esempio anche per la conduzione dell’impianto cimiteriale. Il Comune, così, se non assicura il servizio in economia diretta con personale e mezzi propri può scegliere il gestore a mezzo gara, con modalità e procedure dettati dal Codice Unico Appalti D.LGS n.163/2006.

  4. salve,un’associazione sanitaria che e in possesso di un furgone attrezzato per recupero salme puo’ effettuare detto servizio
    lo statuto lo prevede
    In particolare svolge, con i mezzi e volontari a disposizione la sua azione di:
    a. a)Recupero salme sulla scena di sinistri stradali, mediante la propria organizzazione nell’eventualità di gravi incidenti, sventure, calamità cittadine e nazionali;
    b. b)Assicurare il trasporto degli ammalati e dei disabili dal domicilio agli ospedali, enti di assistenza e ricovero e viceversa, nonché, con riferimento ai disabili, ai centri socio-educativi e strutture similari, scuole ed altre istituzioni;
    c. c)prestare servizio di trasporto di emergenza con mezzi idoneamente attrezzati (aerei, elicotteri, ambulanze ecc..) sia in Italia che dall’estero con rientro sia nel paese di appartenenza, o con destinazione alle strutture sanitarie più vicine;
    d. d)istituire, organizzare e gestire centrali operative per la movimentazione di mezzi sanitari idoneamente attrezzati ( aerei, elicotteri, ambulanza ecc..) per il trasporto di emergenza sanitaria;
    e. e)Prestare la propria assistenza a organizzazioni pubbliche e private operante nel settore di emergenza sanitaria, con fornitura anche di personale sanitario specializzato;
    f. … omissis …

    1. x Randazzo:
      A nostro avviso lo statuto abilita alla sola fornitura del servizio cosiddetto di recupero salme per incidente sulla pubblica via, ma condizionato al possesso delle autorizzazioni previste per tale servizio dalla sua normativa regionale e conseguentemente la presenza di dotazioni mane e strumentali necessarie.

  5. X Randazzo,

    il “nuovo” regolamento comunale della Sua città è già stato approvato ed omologato da parte delle competenti autorità ministeriali? Oppure è ancora solo una bozza allo studio del Consiglio Comunale?

    Difatti, se il regolamento è già efficace (= cogente) sotto tutti i profili giuridici, soprattutto nelle more di un’apposita legislazione, a questo punto regionale, in tema di polizia mortuaria, esso vale come “normativa speciale” all’interno del territorio comunale e bisognerà ottemperarvi, osservando gli obblighi imposti, altrimenti staremmo ragionando del nulla o, peggio, della “soffiata” di un funzionario comunale linguacciuto.
    Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (monstrum vel prodigium?… Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., ma, ad esempio, rientrando nel novero di cui all’Art. 344 T.U.LL.SS., è ancora sottoposto ad omologazione ministeriale ex Art. 345 R.D. 1265/1934. e D.M. 18 novembre 1998, n.514 (ora sostituito dal più recente d.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151) emanato ai sensi dell’Art. 3 comma 3 Legge n. 241/1990. Abbiamo, quindi un atto di carattere normativo, quindi generale ed astratto, molto complesso e trasversale, quasi poliedrico ed eclettico nelle sue molteplici articolazioni, che gode di ampi margini di autonomia ed ambiti di spettanza quasi esclusiva, quando agisca su un livello di pari ordinazione rispetto al D.P.R n. 285/90. La norma in questione se non verrà impugnata dinanzi al Giudice Amministrativo con richiesta di annullamento erga omnes per illegittimità, dovrà ritenersi produttiva di tutti i propri effetti, compreso il dovere di frequentare appositi corsi professionali formativi.

  6. salve, un funzionario comunale cimiteriale mi diceva,che con il nuovo regolamento, l’agenzia funebri deve avere personale che effettua la saldatura con un corso di saldatura a stagno. e cosi?
    sicilia mazara del vallo

  7. X Arenes,

    No, la risposta è negativa, in quanto tale azione, contra legem, sarebbe del tutto pericolosa, sotto il profilo della sicurezza ed alquanto antigienica.

    In effetti, prima della partenza del trasporto funebre vero e proprio, quasi sempre coincidente con il giorno del funerale, all’atto della chiusura, ex Art. 30 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, il coperchio di zinco, sia esso interno o esterno alla semplice cassa di legno, viene apposto sulla corrispondente vasca di metallo ed accuratamente saldato. (sono ammessi anche collanti diversi dalla tradizionale stagnatura a caldo ai sensi della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24). A Garanzia di questa operazione, necessaria per assicurare, nel tempo, la perfetta ermeticità del cofano a miasmi e liquidi cadaverici, verranno applicati sul feretro particolari sigilli, i quali corrispondono anche alla redazione di un verbale di verifica (Paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) sullo stato di integrità della cassa stessa e sull’esecuzione, a regola d’arte, della sua suggellatura, così come prescritta dall’Art. 30 comma 3 DPR 10 settembre 1990 n. 285. Orbene violare detti sigilli, senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e di quella Sanitaria, magari per solo, per altro, comprensibilissimo desiderio dei famigliari del de cuius, concreta la fattispecie di natura penale di cui all’Art. 349 Cod. Penale. L’unico caso in cui sia consentita la manomissione della cassa di zinco, senza il bisogno di ulteriori autorizzazioni, è espressamente previsto dall’Art. 75 comma 2 del Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria, quando, cioè, debba procedersi all’inumazione di feretro costituito dalla duplice cassa lignea e metallica, in quest’evenienza, infatti, la Legge impone di neutralizzare l’impermeabilità del nastro di zinco, tagliandone la copertura, attraverso l’apertura, sulla sua superficie, di ampi squarci.

  8. Buonasera,
    vorrei sapere se una volta sigillato lo zinco lo si può riaprire per sola volontà di un parente, o se la eventuale riapertura del rivestimento di zinco sia illegale.
    Grazie

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