La detrazione per spese funebri è ora ampliata a qualunque soggetto anche non parente

Con l’approvazione della legge di stabilità 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato in GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70, entrata in vigore il 01/01/2016, la detrazione delle spese funebri mantiene lo stesso tetto per ogni funerale, ma si estende la platea dei potenziali fruitori della detrazione. Non vi è più il vincolo di parentela col defunto di cui all’articolo 433 del C.C., ma è chiunque abbia pagato il funerale che lo può detrarre (sempre entro il limiti massimi ammessi). Il testo della norma, commi 954 e 955 dell’articolo 1,  è il seguente: 

954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse»;
b) … omissis …

955. Le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si applicano a partire dall’anno d’imposta 2015.
… omissis…

Come si legge anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento:
L’articolo 15 del Tuir prevede che le spese funebri siano detraibili solo se sostenute in dipendenza della morte delle persone indicate nell’articolo 433 c.c., nonché di affidati o affiliati.
Si elimina (con la norma in approvazione NdR) il riferimento alla relazione di parentela con il defunto, consentendo così la detrazione in dipendenza del solo evento della morte.
L’intervento normativo supera le difficoltà di acquisizione dell’informazione relativa al grado di parentela, senza il quale non è possibile stabilire se la spesa sia o meno detraibile, al fine di consentire l’indicazione delle spese funebri nella dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dall’anno d’imposta 2015.
Inoltre, la modifica normativa determinerebbe un aumento del numero dei contribuenti interessati all’emissione del documento che comprova il sostenimento della spesa funebre al fine di beneficiare della relativa detrazione, con evidenti effetti in termini di miglioramento delle attività di contrasto dell’evasione.
Va considerato, infine, che è già molto ampia la platea di beneficiari attualmente individuata dalla legge (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, discendenti e ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), pertanto la modifica normativa non dovrebbe assumere particolare rilievo in termini di gettito erariale.

Secondo le stime di alcuni esperti del settore funebre italiano l’attuale livello di copertura della detrazione (85% del 600.000 decessi annui) potrebbe aumentare di poco, probabilmente attestandosi al 90%. E con effetti per la finanza pubblica sostanzialmente limitati.

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6 thoughts on “La detrazione per spese funebri è ora ampliata a qualunque soggetto anche non parente

  1. L’art. 1 comma 679 della Legge di bilancio 2020 (L.160/2019) ha introdotto modifiche normative incentivando la tracciabilità dei pagamenti. Ciò interessa anche la detrazione di spese funebri. Vorrei però capire se c’è un obbligo di pagamento tracciato sempre e comunque per ogni funerale o solo in caso in cui l’interessato voglia procedere a detrarne la spesa funebre.

    1. x Mestrino

      L’obbligo di tracciabilità del pagamento non è per tutti i funerali.
      Il cliente può essere disinteressato alla detrazione fiscale o semplicemente vuole pagare in contanti (entro certi limiti che non contrastino con altra norma sul contante).
      Per cui, se il contribuente vuole detrarre la spesa del funerale è obbligato a sostenere la spesa stessa con metodo tracciabile. In caso contrario (pagamento in contanti) la spesa non sarà ammessa in detrazione.
      Può sussistere il caso in cui venga emessa fattura ad es. di 2.500 euro e sia effettuato pagamento con mezzo tracciabile dell’anticipo, regolarmente quietanzato come tale (ad es. di 1.600 euro) da parte del Cliente “A” e saldo effettuato dallo stesso cliente “A” con contante (anche in altro anno) di 900 euro. A nostro avviso tali scelte sono ammissibili.
      Può sussistere anche il caso di pagamento di uno stesso funerale da parte di più distinte persone.
      Le situazioni presentabili sono diverse.
      1) Spesa ripartita in parti eguali:
      Spesa per il funerale di 2.700 euro, pagata per 1/3 da ciascuno delle 3 persone. Due di queste, “A” e “B” pagano con mezzi tracciabili. Il terzo “C” no.
      Si ritiene che la detrazione spettante di 1.550 euro spetti solo per le persone “A” e “B”, in funzione della dichiarazione da ciascuno resa (cioè ripartizione in parti eguali, in questo caso) alla impresa funebre.
      2) Spesa ripartita in parti diseguali
      Se, invece, “A” paga con mezzi tracciabili un importo superiore, ad es. 1.200, e “B” sempre con mezzi tracciabili paga 600 euro, si ritiene, in via interpretativa, che la ripartizione della detrazione avvenga in misura pari a 2/3 per “A” e 1/3 per “B”, ovviamente per la sola quota detraibile (e cioè 1.550 euro totali). “C” non detrae nulla.
      Per diverse ripartizioni di detrazione, non proporzionali al pagamento tracciato effettuato, si ritiene che valga la dichiarazione degli interessati prodotta all’impresa funebre per iscritto.

  2. Buon giorno, volevo sapere come se ero ancora nei tempi per detrarre spese funerarie affrontate 2 anni fa’ e se possibile spiegarmi che iter bisogna affrontare. Grazie

      1. xRedazione
        Perdoni, ma non mi è ancora chiara la situaiozne!
        Come si applica l’insieme delle norme di tracciabilità dei pagamenti di un funerale per i quali si chiede la detrazione con quelle di limitazione dei pagamenti, qualunque essi siano, in contante?

        1. x Mestrino:
          Le norme (modificate) sull’utilizzo del contante (valgono per tutto e non solo per i funerali) sono contenute nell’art. 18, D.L. n. 124/2019, che è il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020.
          La disposizione modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, attualmente pari a 3.000 euro, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
          Per cui appare possibile pagare una fattura di un servizio funebre di importo pari ad es. a 4.500 euro con mezzo tracciabile con anticipo di 1.550 euro e il saldo in contanti di 2.500 euro, se il saldo è effettuato entro il 30/6/2020.
          Oltre tale data il contante non può essere superiore alle soglie specificate e quindi dovrà per forza aumentare la quota di fattura pagata con mezzi tracciabili.
          Si rammenta però che l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, modificando il Testo Unico sull’accertamento delle imposte (D.P.R. n. 600/1973, art. 32), ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito di impresa, un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (da tale presunzione sono esclusi i compensi dei professionisti).
          Rendere tracciabili i pagamenti obbliga di fatto i soggetti che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi ad emettere il relativo documento fiscale onde evitare di essere inseriti in liste selettive di soggetti fiscalmente pericolosi.

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