La casa funeraria in regime di monopolio???

Cara Redazione,

scrivo da un comune dell’Emilia Romagna. Da noi, tra breve, aprirà una cosiddetta casa funeraria. L’azienda proprietaria per rendere proficuo e remunerativo un simile investimento dovrà senza dubbio aprire il proprio spazio anche ad imprese concorrenti, altrimenti l’intero impianto riuscirebbe sottoutilizzato, lavorando in perdita.

Temo che saremo in qualche modo costretti a servircene, dirottando su di essa le salme provenienti da recuperi, oppure abitazioni inadatte a fungere da deposito d’osservazione.

Lettera firmata.

 

No, l’ipotesi non sussiste minimamente. Ai sensi dell’Art. 14 Legge Regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004 n.19 Una struttura per il commiato è un luogo dove, a richiesta di un familiare del defunto, possono esser officiati i riti funebri, mentre per effetto del comma 2, la casa funeraria è anche idonea a garantire la veglia e l’ esposizione delle salme, durante o dopo il periodo di osservazione.

Una struttura del commiato non può fungere anche da deposito di osservazione, obitorio di cui agli articoli 12 e seguenti del DPR 285/90. Né può surrogare il servizio mortuario sanitario di cui al DPR 14 Gennaio 1997 , nè sostituirsi ad esso.

I servizi necroscopici nel nostro ordinamento sono una funzione istituzionale e quindi, PUBBLICA, per la propria intima natura, mentre la funeral home rappresenta pur sempre una camera ardente privata.

Essa si deve limitare alla custodia delle salme ed alla loro presentazione estetica, nonché a consentire lo svolgimento di onoranze e del commiato. Si rammenta che deposito di osservazione, obitorio, servizio mortuario costituiscono servizi necroscopici obbligatori, come previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, con rimando al D.M. 28 maggio 1993.

Ex Art. 5 commi 2 e 3 Per avere la garanzia di equità (sia per il cittadino sia per le imprese) viene previsto un meccanismo di separazione societaria (individuato per tali casi dall’Art. 8 della L.287/1990 tra attività in monopolio(cimiteriale e/o necroscopica) e attività in concorrenza adesse attinenti (attività funebre e strutture per ilcommiato).

Al tempo stesso la gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private della Regione viene dichiarata attività sensibile che non può essere in ogni caso data in gestione ad esercenti l’attività funebre. Ci sarebbero, addirittura, gli estremi per addivenire alla separazione proprietaria.

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Carlo Ballotta

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5 thoughts on “La casa funeraria in regime di monopolio???

  1. Per altro, non si può non considerare come le non moltissime strutture del commiato realizzate dopo che, in alcune regioni, sono state previste normequesto senso, sembrano presentare un basso livello di “domanda” (e rilevanti costi di gestione, sia unitari (non si confondano i costi di gestione con i prezzi) sia nel loro complesso, il ché induce a porre la questione del se e del quanto rispondano realmente a bisogni della popolazione, oppure se non rispondano all’esigenza di alcuni di acquisizione di posizioni di preminenza in un mercato (ammesso che vi sia un mercato, in senso proprio) a scapito di altri operatori, cioè se non rispondano a logiche di alterazione della concorrenza. Cioè vadano a sostituire quelle situazioni che, nel passato (quando il servizio di trasporto funebre, a pagamento, poteva essere esercitato in c.d. privativa), derivavano dall’acquisizione delle concessioni, in sede locale, che consentivano proprio questa preminenza (non si parla di monopolio (e se lo si facesse dovrebbe parlarsi di “illegittimi monopoli”, dove “illegittimi” sono sempre quelli attribuiti, a torto o a ragione, ad altri) non essendovi condizioni di mercato, né allora né oggi), che vedevano offerte decisamente rientranti nell’anomalia (non solo sotto-costo, ma a volte a zero o, anche, negative). Non si tratta solo di inventare la sussistenza di pretesi “bisogni”, quanto di altro, come difficoltà al confronto sul piano dell’impresa, persistendo la logica del cercare di modificare le regole, più che quella di affrontarle. Si tratta di aspetti che risentono, non poco, della frammentazione degli operatori, che comporta limiti alla crescita, in termini d’impresa, degli operatori, la quale potrebbe essere, dal punto di vista dell’economia, la sola reale risposta.

  2. X Luana,

    in Puglia, in virtù dell’Art. 17 Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 in materia di polizia mortuaria è senz’altro possibile costruire una casa funeraria, ma trattasi di un investimento cospicuo, pari a diversi milioni di Euro.

    La funeral home, se vogliamo usare il termine americano, si configura come un impianto igienico-sanitario, cioè un deposito d’osservazione ex CAPO III DPR n.285/1990 e deve rispondere a tutti i requisiti tecnici e strutturali di cui al DPR 14 gennaio 2007, con cui il Legislatore ha, finalmente, disciplinato il corretto funzionamento del servizio mortuario sanitario, ossia, in altre parole, delle camere ardenti ospedaliere.

    La funeral home, in effetti, altro non è se non una camera ardente privata, quindi allestita in un locale privato che, però, affinchè al suo interno siano esposte le salme “a cassa aperta”, deve rispettare le regole di cui al DPR 14 gennaio 1997.

  3. Puglia. Mi era balenata l’idea di reinventarmi una profesione, con la crisi dei tempi! E avevo pensato ad un piccola casa funeraria di provincia. Il vostro articolo mi ha destabilizzata un pò, soprattutto per le spese e gli investimenti ingenti dell’avviamento di una tale attività.
    Ma avendo un locale (che sia commerciale o una piccola villetta) non si potrebbe cominciare dal basso? E poi che tipo di attività sarebbe in definitiva (di locazione a breve durata, di comodsto, di agenzia o cosa)?

    Grazie, Luana

  4. una casa funeraria,indipendentemente dal fatto che sia realizzata e gestita da
    soggetti pubblici o privati, deve essere fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni in ordine all’accesso.Cosicché una struttura per il commiato realizzata e gestita da un esercente l’attività funebre deve poter essere fruibile– senza discriminazioni qualitative o tariffarie – anche daesercenti l’attività funebre concorrenti. Il gestore della struttura non può inibirne l’accesso per riti religiosi o civili diversi da quelli da lui abitualmente praticati, in regime, tuttavia di LIBERO MERCATO.

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