Italia-Svizzera: deroghe alla Convenzione internazionale di Berlino sui trasporti funebri trans-frontalieri

Repubblica Italiana e Svizzera sono entrambi Paesi firmatari dell’Accordo, sottoscritto a Berlino il 10 febbraio 1937, e, avvalendosi della possibilità offerta dall’art. 10 della Convenzione stessa, una sorta di lungimirante norma a clausole aperte (Art. 10.- Le disposizioni, sia generali che speciali, del presente accordo stabiliscono il massimo delle condizioni, eccettuate le tariffe che possono essere stabilite all’accettazione delle salme provenienti da uno dei paesi contraenti. Questi paesi restano liberi di accordare maggiori facilitazioni, per la applicazione o di accordi bilaterali, o di decisioni particolari prese di comune accordo. Il presente accordo non si applica al trasporto di salme che si effettua entro i limiti delle regioni di frontiera.), hanno proceduto, con uno Scambio di note, eseguito a Roma il 14 maggio 1951, in vigore dal 1° luglio 1951, e sottoposto a modifiche con successivi Scambi di note del 29 ottobre e 6 novembre 1951, a regolare, bi-lateralmente, il trasporto di salme (da intendersi nell’accezione di “feretri” tra le rispettive regioni di frontiera, così da snellire alcuni passaggi amministrativi particolarmente gravosi). agf110337642308121032 bigSono coinvolti da tale Scambio di note, che costituisce un atto di diritto internazionale pattizio, il cosiddetto “traffico locale di confine” nelle rispettive zone distanti circa 10 km dalla frontiera tra i due Stati.

Per quanto riguarda il rilascio del lascia-passare (detto altrimenti passaporto mortuario), esente da autenticazioni/legalizzazioni di firme e/o visti consolari, normalmente necessari, invece, per atti che abbiano valenza per l’Estero ex art. 33 D.P.R. n. 445/2000, anche se la Convenzione non precisa alcunché a tal proposito e, di conseguenza, dovrebbero pur sempre valere le regole generali dettate dal Testo Unico Documentazione Amministrativa ) da parte svizzera esso spetta alle autorità cantonali (per il Canton Grigioni: i commissariati distrettuali, per il Canton Ticino: le autorità comunali e per il Canton Vallese: la polizia cantonale) e da parte italiana i Prefetti (all’epoca dello Scambio di note) delle Province di Como, Varese, Sondrio e Novara (successivamente: Verbania-Cusio-Ossola).

A questo ultimo proposito, dovrebbe scrupolosamente osservarsi, come, essendo, qui, in presenza di un atto di diritto internazionale pattizio, di pari ordinazione e rango rispetto allo stesso Accordo di Berlino, quindi prevalente sulle fonti di diritto interno ai singoli Stati) non potrebbero, o dovrebbero avere effetti i trasferimenti di funzioni e competenze derivanti dal d.p.c.m. 26 maggio 2000, emanato ex D.Lgs n. 112/1998, poiché questi ultimi avrebbero dovuto esser recepiti per con una specifica modifica, bi-laterale, degli Scambi di note intercorsi tra le Parti contraenti, ma tale aspetto probabilmente non è stato rilevato, né dallo Stato Centrale né dalla Regione Lombardia, magari con una speciale disposizione di “adeguamento”, e semplificazione in conseguenza del limitato ambito territoriale definito dai successivi Scambi di note (e, forse, anche del basso numero di casi, cioè di trasporti funebri, che ne possano essere davvero interessati).

Interessante la previsione, espressa, per cui, se dal certificato medico di accertamento della morte risulti che il decesso non sia dovuto a malattia infettivo-diffusiva, non vi sarebbe l’assoluta necessità di confezionare il feretro con doppia cassa, lignea e metallica; invece obbligatoria per ogni altra fattispecie di trasferimento mortuario contemplato dalla Convenzione di Berlino, sempre però in rapporto alla tipologia di destinazione prescelta per il defunto, a non rilevare, pertanto sarebbe unicamente il criterio della lunghezza del tragitto (sempre entro i 10 KM!) o, comunque, del semplice superamento dei rispettivi confini di Stato.

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Carlo Ballotta

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