In Toscana si va verso una modifica della legge regionale sul trasporto funebre

Entro breve la Toscana modificherà la propria legge sui trasporti funebri.
Secondo l’ufficio stampa del Consiglio della Regione Toscana è l’esigenza di dare una risposta adeguata a quei cittadini toscani che desiderano esporre i propri defunti nel comune di appartenenza anche quando il decesso è avvenuto in un comune diverso, al pari di altre necessità, la motivazione che sta alla base della modifica della legge regione Toscana 18/2007 che, ormai da due anni, disciplina il trasporto di salme e cadaveri in Toscana.
E’ sempre l’ufficio stampa del Consiglio regionale che specifica che la proposta di legge introduce non secondarie novità alla normativa è stata approvata, all’unanimità, dalla Quarta commissione Sanità.
Alla base delle modifiche, come hanno spiegato il presidente e la vicepresidente della commissione, non vi è soltanto l’esigenza di dare una risposta ai cittadini che desiderano esporre i propri defunti nel comune di appartenenza, ma anche, ad esempio, la necessità di chiarire la materia del trasporto in quanto, nonostante la legge regionale 18, molti comuni continuano a ritenere applicabile l’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, concernente il Regolamento di Polizia mortuaria, che prescrive modalità, come l’uso della doppia cassa anche per il trasporto di cadaveri da comune a comune, che di fatto impediscono l’esposizione del defunto e rendono impossibile lo svolgimento delle onoranze funebri in comuni diversi da quello in cui è avvenuto il decesso. Proprio l’obbligo dell’utilizzo della doppia cassa è stato abrogato e sostituito dalla possibilità di utilizzare un solo feretro di legno o anche di altri materiali. La normativa, così come rinnovata, prevederà inoltre l’introduzione di tre illeciti amministrativi, puniti con tre diverse sanzioni pecuniarie: la prima relativa al trasporto di cadaveri in assenza della prescritta autorizzazione comunale, la seconda e la terza relative al trasporto di cadaveri senza il rispetto di modalità previste dalla legge come la certificazione dell’identità del defunto e l’utilizzo almeno di una cassa, dal momento che, se è vero che l’obbligo della doppia cassa viene abolito, non viene certo meno l’obbligo di trasportare il defunto in una cassa mortuaria che abbia requisiti di igiene e di sicurezza e che all’arrivo a destinazione dell’estinto vi sia l’identificazione dello stesso.

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  1. Trasporti a cassa aperta intra moenia oppure anche extra moenia?

    Decorso il periodo di osservazione il cadavere, purché contenuto all’interno di un feretro, confezionato come stabilito dalla normativa concernente la sua destinazione (Artt. 30 e 75 DPR 285/90), può essere trasferito da un Comune ad un altro, nel quale rendere speciali onoranze, e anche con sosta in uno intermedio (Art. 24/3). Preposto al rilascio di detta autorizzazione anche in questa eventualità è del Comune di decesso.

    In sola vigenza[1] di DPR 10 settembre 1990 n. 285 è, invece, ammesso il trasporto di salme (ossia di corpi umani privi delle funzioni vitali (vedansi gli Artt. 1 e seguenti della Legge 29 dicembre 1993 n. 578) prima del completo decorso del periodo di osservazione[2]?

    Sì! E’ possibile; si debbono, però, adottare tutte le cautele di cui all’Art. 17 DPR 285/90, ossia il defunto (o presunto tale) deve esser movimentato solo a cassa aperta (se si usa un sacco da recupero impermeabile sul fondo, la cerniera non deve esser completamente tirata, un’eventuale cassa di legno avrà solo la base e le pareti laterali (Paragrafo 5.3 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24) foderate con materiale plastico impermeabile.

    Il trasporto a cassa aperta diventa addirittura un momento necessario per il trasferimento[3] al deposito di osservazione o all’obitorio qualora essi non insistano nello stesso Comune.

    Se dal deposito di osservazione la salma viene trasferita ad esempio in camera ardente[4] per il tributo di speciali onoranze serve l’autorizzazione di cui all’articolo 24, qualora il Sindaco, con apposita ordinanza o il regolamento comunale non indichino modalità diverse o richiedano autorizzazioni sanitarie aggiuntive a quelle minime di legge, ovviamente tutto ciò vale in regime di DPR 10 settembre 1990 n. 285; laddove siano intervenute specifiche norme regionali bisogna valutare caso per caso le singole discipline locali.

    E’ importante una precisazione: poiché l’articolo 25 del DPR 285/90 contempla una serie di cautele particolari per morti di malattia infettivo-diffusiva da trasportare solo e rigorosamente a cassa chiusa e saldata, occorre vi sia l’assoluta certezza che il cadavere non sia portatore di una tale malattia.

    Allo stato attuale questa assenza di morbo infettivo-diffusivo può essere solo accertata dal Comune attraverso scheda ISTAT e/o da una certificazione del medico curante o comunque al corrente del quadro clinico che ha condotto alla morte, ragion per cui si ritiene condizione necessaria e sufficiente per l’autorizzazione al trasporto funebre a cassa aperta, prima del perfezionamento dell’autorizzazione alla sepoltura, la certificazione della morte da parte del medico curante, con la esplicita menzione della non pericolosità del trasporto funebre eseguito a cassa aperta o l’inoltro al Comune della scheda ISTAT da cui si evinca chiaramente tale circostanza.

    Il Comune dovrebbe avere già ricevuto avviso di morte da parte della direzione sanitaria della struttura dove è morta la persona (o dai parenti o da chi è informato del decesso negli altri casi ai sensi dell’Art. 72 DPR 396/2000).

    Tutta la serie di altre prescrizioni irreversibili di cui all’Art. 8 DPR 285/90 (puntura antiputrefattiva, avvolgimento in lenzuolino imbevuto di sostanza antisettica saldatura doppia cassa, ecc.) dovrebbe, invece riguardare il trasporto funebre vero e proprio, anche qualora il confezionamento del feretro dovesse avvenire in un comune diverso da quello di decesso.

    Secondo un altro filone della dottrina, invece, il trasporto a cassa aperta limitato[5] ai soli casi di accertata pericolosità nel mantenimento della salma dove si sia consumato l’exitus dovrebbe avvenire esclusivamente all’interno del comune di decesso, infatti Il trasporto da comune a comune a cassa aperta configurerebbe una violazione all’Art. 30 DPR 285/90 sanzionabile ai sensi dell’Art. 358[6] Regio Decreto 1265/1934 così come novellato dall’art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196. L’unica eccezione ammessa consisterebbe nel al trasporto su disposizione della Pubblica Autorità (Paragrafo 5 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24), con oneri, ovviamente a carico di quest’ultima.

    [1] Molte leggi regionali operando rinvii alla Legge nazionale, per taluni aspetti, salvaguardano alcune norme del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anziché sostituite, con la conseguenza di rendere difficile il discernimento tra le parti ancora in vigore del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e quanto, invece, venga ad essere regolato ex novo dalla legge regionale.

    [2] Si veda il D.M. 22 agosto 1994 n. 582 emanato in attuazione della Legge 29 dicembre 1993 n. 578 con particolare attenzione all’Art. 4 anche se ordinariamente (Art. 74 DPR 396/2000, Art. 8 DPR 285/90) il periodo d’osservazione seppur abbreviabile o completamente riducibile attraverso rilevamento strumentale con ECG è fissato in 24 ore.

    [3] Si tratterebbe, in questo frangente di un trasporto necroscopico di cui al D.M. 28 maggio 1993

    [4] Detto luogo se non coincide con gli ambienti e i locali di cui agli Artt. 12, 13, 14 DPR 285/90 o con il servizio mortuario ospedaliero di cui al DPR 14 gennaio 1997 deve esser preventivamente autorizzato.

    [5] Si verrebbe, così, ad inibire un atto di disposizione sulla salma in termini di diritti personalissimi e di pietas: nella fattispecie l’allestimento della camera ardente in un luogo scelto dai famigliari del defunto. Si veda, ad esempio l’Art. 4 comma 6 della legge regionale lombarda 18 novembre 2003 n. 22.

    [6] La sanzione è amministrativa dopo la legge di depenalizzazione 24 dicembre 1981, n.689.

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