Allo stato della legislazione nazionale vigente (DPR 10 Settembre 1990 n. 285) la cosidetta puntura antiputrefattiva è obbligatoria, anche alla luce della circolare 24/93 del Ministero della Sanità, in forza degli Artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/90.
Il regolamento concede solo alcuni accenni all’imbalsamazione (Art. 46 DPR. 285/90), come metodo alternativo alla puntura, ma del tutto facoltativo (occorre un atto di disposizione in tal senso, da parte del de cuius o dei suoi famigliari) e non imponibile d’ufficio dall’Autorità Sanitaria senza indicare modalità e tempi per una corretta procedura d’attuazione.
Non comporta alcun tipo di problema il fatto di porre a carico dei familiari l’onere economico del trattamento antiputrefattivo, se la siringazione cavitaria non è considerata un servizio necroscopico in termini di medicina e sanità pubblica (sulla gratuità o meno di queste prestazioni si potrebbe discutere a lungo, e per maggiori dettagli si rinvia agli articoli Servizi Necrscopici in Lombardia parti I e II)
Appare invece alquanto discutibile che tale trattamento venga svolto dal personale dipendente dall’impresa se non è intervenuta a tal proposito una riforma regionale sull’assetto della polizia mortuaria. Infatti l’art.48 dispone che il coordinatore sanitario possa delegare tale operazione ad “altro personale tecnico”. Con questa locuzione dovrebbe intendersi il vigile sanitario o altro personale appartenente al medesimo ufficio.
L’iniezione viene praticata, con una sonda monouso, nella cavità addominale.
La siringa è precaricata con una certa pressione, così da poter vincere la resistenza del cadavere, dovuta alla rigidità mortale
Viscere e parti molli, in effetti, sono le componenti dell’organismo più soggette ai fenomeni putrefattivi. Non a caso, il primo segno evidente e certo della decomposizione è la comparsa, all’altezza del fegato, di un’estesa chiazza dalla tonalità verdastra.
La siringazione cavitaria potrebbe esser effettuata ad esempio dall’addetto al trasporto solo se quest’ultimo operasse in qualità di incaricato di pubblico servizio pur essendo soggetto esterno alla sua struttura dalla Regione. Ma occorrerebbe pur sempre una norma di diritto positivo per specificare questa nuova funzione
Se è stabilita una tariffa chi pratica la puntura conservativa ha titolo per esigere il pagamento del corrispettivo fissato dalla declaratoria
De Iure condendo, si ritiene che la sostanza (formalina) introdotta nelle cavità corporee della salma debba essere sostituita da altra con azione inizialmente antiputrefattiva e successivamente favorente la scheletrizzazione del cadavere, così come auspicato anche dalla Regione Lombardia con la circolare 7 maggio 2005 n.21/San
Una delle concause che hanno determinato il fenomeno delle cosiddette “salme inconsunte” è proprio l’effetto della formalina.
Diverse regioni tra le quali: Lombardia (Circolare 26 giugno 2000 n. 32, paragrafo 7 Circolare 30 maggio 2005 n. 21), Emilia Romagna (Art. 10 comma 10 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19) Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 24 febbraio 2003, n. 25-8503) Liguria (Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2006, n. 225) Toscana (Art. 3 comma 3 Legge Regionale 4 aprile 2007 n. 18) Umbria (Deliberazione Giunta Regionale 21 giugno 2006 n. 1066) per i trasporti funebri svolgentesi interamente entro il territorio regionale disapplicano l’istituto di cui agli Artt. 32 e 48 DPR 285/1990 (ossia la tassatività della siringazione cavitaria se ricorrono le fattispecie di cui all’Art. 32 citato) affidandosi, più genericamente alla discrezionalità del medico necroscopo.
Ad esser abrogata, quindi, non è la puntura conservativa in quanto tale, ma la sua obbligatorietà quando si verifichino le condizioni di cui all’Art. 32 DPR 285/1990, poichè si è introdotto il criterio della prudente valutazione caso per caso.
E’da valutarsi se per i trasporti extraregionali tra due regioni che abbiano entrambe adottato lo stesso provvedimento in tema di siringazione cavitaria se sussista una sorta di proprietà transitiva, oppure debba prevalere comunque la normativa statale quando vi siano rapporti di extraterritorialità tout court.
Ovviamente per i trasporti da o verso l’Estero valgono solo il DPR 285/1990 (Art. 28 e 29) ed ancor di più le norme di diritto internazionale (Convenzione di Berlino 10 febbraio 1937 recepita con Regio Decreto 1 luglio 1937 n.1379) o Covenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16.6.1938 n° 1055 (D.P.R. 10.9.1990 n° 285, art.27 comma 4).
In particolari frangenti, allora, il medico necroscopo può rilevare la necessità di eseguire la siringazione cavitaria per rallentare o inibire i processi della decomposizione cadaverica, si pensi ad esempio all’esposizione di una salma “a cassa aperta” in luogo pubblico per le 48 ore successive al decesso (è l’evenienza dei funerali solenni di persone particolarmente importanti e note, come artisti, uomini politici, capi di stato o religiosi in cui grandi folle visitano la camera ardente.
l’iniezione antiputrefattiva è a discrezione del medico necroscopo? quando è necessaria e quando no?
Vedremo se altre regioni che sospendano o disapplochino l’Art. 32 DPR 285/1990 senza per questa ragione vietare completamente la puntura conservativa (ormai rimessa alla discrezione del medico necroscopo) adotteranno con una sorta di proprietà transitiva analogo provvedimento di autorizzazione per una graduale sostituzione della formalina con sostanza antiputrefattiva meno inquinante e pericolosa.
Caro Carlo, a proposito della siringazione cavitaria, DPR 285/1990 Art.32 e 48 e Regolamento Regionale Lombardia n.6 del 09/11/2004 Circ Interpretativa n. 21/SAN 30/05/2005 volevo informarti che la Chemical Roadmaster ha messo in circolazione una nuova siringa monouso con il prodotto Biozero biodegradabile non tossico autorizzato dalla stessa regione Lombardia dal Marzo del 2008 a seguito di un ‘intensa collaborazione con l’Università degli studi di Milano.Saluti
Fabio
Come praticare il trattamento antiputrefattivo:
Materiale occorrente:
• guanti monouso
• Mascherina
• Occhiali protettivi
• Camici monouso
• Siringa-contenitore da 500 cc di formalina F.U. monouso
• Garze
Procedura:
• indossare guanti, mascherina, occhiali e camice
• scoprire l’addome della salma
• aprire il contenitore della siringa monouso che è già pronta per l’utilizzo
• reperire l’arco costale e introdurre l’ago nella parete addominale
sottostante perpendicolarmente alla superficie
• avvitare lo stantuffo della siringa così da iniettare la formalina nel cavo
addominale
• poiché durante l’iniezione può verificarsi una fuoriuscita di liquido dal
cavo orale o dal punto di iniezione quando viene ritirato l’ago, è meglio
asciugare con una garza ed eventualmente lasciarla in loco
• al termine riporre la siringa nello specifico contenitore per lo
smaltimento
• ricomporre la salma
Nei trasporti internazionali da o verso Paesi NON aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 è sempre necessaria la puntura conservativa?
No, la Legge richiede il rispetto dell’Art. 30 DPR 10 settembre 1990 n. 285 il quale è funzionalmente correlato con l’Art. 32 del medesimo DPR 285/1990.
Il cadavere, quindi, deve esser siringato con 500 cc di formolo per trasporti internazionali che avvengano nei mesi di aprile, maggio, giugno, agosto e settembre, oppure per quesi trasferimenti per i quali siano da prevedersi 24 ore di tempo, o ancora se il trasporto a cassa chiusa è stato preceduto da un periodo d’osservazione protratto alle 48 ore, invece delle canoniche 24 ore.
E’interessante questo parallelismo: secondo norme della covenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16.6.1938 n° 1055 (D.P.R. 10.9.1990 n° 285, art.27 comma 4) per i trasporti di distanza superiore ai 300 KM, oppure che avvengano nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre al cadavere deve esser iniettato obbligatoriamente almeno un litro di sublimato corrosivo al 3% o di acido fenico al 5%, mentre il defunto sarà avvolto in un lenzuolino imbevuto di sostanza antisettica e disinfettante.
Per il trasporto di prodotti abortivi all’estero, si devono seguire le stesse prescrizioni previste per le salme o si può omettere il trattamento antiputrefattivo?
La risposta è positiva, la siringazione cavitaria è parte del complessivo confezionamento del feretro.
Si ritiene, però, debba essere ridotta opportunamente la quantità di formalina F.U. in quanto la quantità di 500 c.c. è calcolata sul cadavere di adulto.
Anche la provincia autonoma di Trento con l’Art. 4 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 5-112/LEG. DEL 12/02/2008 abroga (o…comunque disapplica) la siringazione cavitaria di cui all’Art. 32 DPR 10 settembre 1990 n. 285, anche perchè essa nel corso degli anni ha incrementato sensibilmente l’incidenza degli inconsunti sul numero totale delle esumazioni eseguite.
La “ratio” del’Art. 32 DPR 285/1990 era inibire durante il trasporto l’insorgere dei fenomeni putrefattivi, i quali implicano la percolazione di liquidi cadaverici.
L’evento non è quasi percettibile se il cadavere è racchiuso in duplice cassa lignea e metallica, mentre dalla sola cassa di legno di cui all’Art. 75 (spessa 25 mm se il trasporto è da comune a comune) non è munita di dispositivi idonei al trattenimento dei fluidi e tale dispositivo di profilassi assolutamente necessario è rimesso alla discrezionalità dei singoli operatori, quando non vi sia un’esplicita previsione di legge (esempio trasporto oltre i 100 KM ex Art. 30 DPR 285/1990).
L’abolizione della siringazione cavitaria, in un percorso di riforma coerente dovrebbe esser accompagnata dall’obbligo di adottare, in sostituzione, per i soli cofani in legno dispositivi plastici ad effetto impermeabilizzante.
Se, invece, c’è lo zinco il problema quasi non si pone…a meno di clamorosi scoppi!
Vedere un feretro che gocciola di umori post mortali, dall’odore terrificante magari durante la sosta in Chiesa è un’esperienza poco edificante e molto antigienica!
Si è persa un’altra buona occasione per ovviare ad una grave mancanza del DPR 10 settembre 1990 n. 285!
Dalla relazione della dott.ssa Gabriella Carlesi, durante un convegno tenutosi anell’ormai lontana edizione di Thanexpo 2002 emerse un dato che deve far riflettere tutti gli operatori del comparto funebre: nei paesi europei dove si pratica con frequenza la tanatoprassi sta sorgendo, infatti, uno spinoso problema: lo smaltimento dei liquami organici estratti dalle salme.
In Gran Bretagna ogni anno si deve provvedere allo stoccaggio di oltre 1700 tonnellate di materiale organico proveniente dal drenaggio di cadaveri sottoposti a trattamento conservativo.
Quando e se anche in Italia saranno consentiti questi interventi sulle spoglie umane si porrà la delicata questione di igiene pubblica della raccolta e distruzione di tali residui, assimilabili a rifiuti ospedalieri speciali a rischio infettivo ex DPR 15 luglio 2003 n. 254.
Per la cronaca, la situazione per i trattamenti conservativi all’estero e i particolare in Europa, si sta facendo sempre più problematica!
Si rimanda al link seguente per una valutazione di quel che sta succedendo in Francia: https://www.funerali.org/blog/?p=618
Oggi la ricerca chimica fornisce un notevole contributo all’attività funebre ed ai servizi necroscopici.
I trattamenti conservativi riescono particolarmente difficili e scabrosi, soprattutto quando debbano esser effettuati a domicilio, siccome prevedono, pur sempre, tecniche invasive per drenare i liquidi perfusivi ed inserire nel comparto artero-venoso una soluzione a base di formolo o suoi diretti derivati.
Occorre, infatti, prima aspirare tutto il sangue e stoccarlo in particolari fusti, e solo in un secondo tempo verrà immesso nell’apparato circolatorio il fluido conservante
Bisogna poi sempre ricordare l’estrema tossicità della formaldeide: è altamente cancerogena, provoca irritazioni dermatologiche e con i suoi vapori può arrecare danni irreparabili alle mucose nasali alterando pesantemente il senso dell’olfatto.
Anche la pratica di piccole incisioni per individuare i vasi sanguigni o rimuovere eventuali ostruzioni al passaggio del balsamo, come grumi di sangue rappreso, che ristagnino nei vasi, diventa problematica, se effettuata dinnanzi allo sguardo sgomento dei dolenti.
Ecco, allora, un’importante innovazione introdotta dalla scuola madrilena di tanatoprassi.
Nella capitale spagnola, infatti, è molto attivo un gruppo di ricercatori universitari che, da anni, sta testando nuove sostanze capaci di arrestare i processi putrefattivi, senza gli effetti indesiderati e nocivi per la salute degli operatori funebri tipici dell’aldeide formica.
E’ stato, dunque, messo a punto un rivoluzionario balsamo a base non di formalina, ma di perossidi ed alcoli, ad alto potere biocida.
Per semplificare potremmo, a ragione, parlare di un potentissimo antibiotico, o, perdonate l’azzardo concettuale, di una “super” chemioterapia del post mortem.
L’azione combinata di tali sostanze chimiche sarebbe in grado di stroncare, anche per lungo tempo, l’attività tumultuosa di quei microrganismi responsabili della degenerazione a carico di tessuti e parti molli che aggrediscono il corpo umano subito dopo la morte.
La grande novità consiste nell’uso topico di questi prodotti, così non occorrono più aghi o sonde per incanulare vene o arterie, perché basta applicare il composto direttamente sulla pelle del defunto per ottenere un risultato apprezzabile, anche sotto l’aspetto estetico.
Esistono, però, ancora alcuni dubbi operativi, l’efficacia dell’uso superficiale potrebbe esser pesantemente ostacolata dalla tendenza del cadavere a rilasciare tramite evaporazione gli umori acquei presenti nei tessuti più vicini all’epidermide.
Un balsamo troppo volatile potrebbe svanire in tempi molto rapidi senza esser assorbito in quantità sufficiente dalla pelle.
Ecco allora come per stabilizzare l’assetto chimico della salma, anche per un periodo abbastanza lungo, sia comunque necessaria una metodica iniettiva così da raggiungere, in tutta sicurezza, gli organi interni e le masse molli presenti nelle viscere., ovvero quelle zone del corpo umano dove più aggressiva è l’azione dei fenomeni putrefattivi.