Il ritorno del trattamento antiputrefattivo ex art. 32 D.P.R. n. 285/1990…in Lombardia?

Notiamo con una certa sorpresa dalla home page di funerali.org (sez. “Novità in Banca Dati”) che la Lombardia, tra le Regioni a loro tempo pioniere nella disapplicazione della siringazione cavitaria con formalina, ritorna, dopo più di 20 anni, sull’argomento (parzialmente, almeno). Si reintroduce – difatti – con apposita Legge Regionale n.4/2023 il trattamento antiputrefattivo almeno a giudizio del medico necroscopo, mentre resta la buona volontà di abolire l’obbligo ad impiegare solo formalina F.U.
Domanda maliziosa (mica tanto?) non potrebbe essere un opportunità di nuovo mercato per l’industria della chimica funeraria?
Dopo 20 anni dalla controversa riforma federalista e regionale, abbiamo un nuovo intervento legislativo, e sempre dalla puntura conservativa si parte, quasi fosse un destino:
20 anni fa semi-abrogazione di fatto e forse affrettata dell’art. 32 D.P.R. n. 285/1990 con varie soluzioni giuridiche, anche di dubbia legittimità, quando ad esempio si ricorse a semplici circolari o atti di Giunta, adesso invece si resta più nel vago, “possibilisti”, insomma, normando nuovamente le ipotesi sempre più residuali in cui debba esser praticata l’iniezione conservativa su di un cadavere.

Quale la Vostra opinione tecnica sulla nuova Leggina correttiva Lombarda?
Se ogni Legge – essenza della democrazia – giustamente è ispirata da una ponderazione tra i diversi interessi potenzialmente oggetto di disciplina, quale, allora, l’indicazione politica di fondo, anche se in una disposizione in fondo molto cruda e di carattere sostanzialmente igienico-sanitario?
Dopo l’esperienza estremamente negativa della polizia mortuaria disarticolata su base localistica durante il CoVid-19, lo Stato Centrale, proprio per governare l’emergenza avocò a sé funzioni e competenze su servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, in passato erroneamente devolute – senza criterio – agli Enti Periferici.
O meglio: nel silenzio colpevole e nell’inerzia del Legislatore Nazionale le Regioni si sono sentite autorizzate ad invadere (con grave nocumento!) la materia funeraria, appropriandosi di potestà non loro, quando notoriamente entrano nel merito di Stato Civile, e di quei diritti fondamentali della persona, che ricevendo tutela costituzionale, restano affidati alla sola Legge Statale.
Non è la solita intemerata furente contro il federalismo funerario (da sempre una logomachia del tutto inutile!), ma una semplice considerazione, la puntura conservativa con ogni probabilità ricade perfettamente nella competenza regionale a legiferare ed ad assumere provvedimenti di vario ordine,  a tal proposito.
Su un punto centrale e dirimente sarebbe bene, però, intendersi: quest’ultima è davvero così indispensabile e soprattutto utile nel confezionamento sicuro del feretro?
È più un caso di scuola o un’astrazione accademica, ma il problema di questa coesistenza forzosa tra istituti regolati ora su base statale, ora a livello regionale che provoca notevoli e controproducenti discrasie nel tessuto normativo, persiste ancora.

Uno degli articoli da sempre più gettonati e spesso in top ten, nella classifica di funerali.org è dedicato, infatti, all’unico trattamento conservativo ordinario (eccetto la misteriosa e forse molto rarefatta, nella reale applicazione, imbalsamazione) ancora oggi contemplato dalla legge italiana: l’introduzione nella cavità addominali di un cadavere di 500 cc di formalina.
Esso non ha fine estetico, non serve quindi per imbellettamento oppure a protrarre in alcun modo la veglia funebre oltre i tempi ragionevolmente consentiti né per conferire ad defunto un aspetto migliore, contrastando i fenomeni degenerativi della naturale tanatomorfosi.
Sull’art. 32 D.P.R. 285/1990 (ad oggi vigente) c’è un innegabile processo di revisione in corso o quanto meno di ripensamento complessivo, si spera più ponderato, che, secondo noi, non pone in ombra un secondo scopo, anzi lo rivela: le malcelate pulsioni per l’introduzione della tanatoprassi (che andrebbe tradotta più propriamente in “imbalsamazione”), come pratica funebre di massa.
La vera imbalsamazione (stile quella degli antichi Egizi) mira, se possibile, a conservare la spoglia mortale per l’eternità, è pertanto un onore funebre (l’incorruttibilità del corpo) storicamente riservata a Pontefici, Sovrani Regnanti ed altri potenti della Terra.
È,quindi, un’eccezione, un privilegio straordinario prerogativa, di solito ai Grandi, sepolti poi nei rispettivi pantheon, mausolei, cripte a sistema di tumulazione perpetua.
Qui non ci si pone la questione del “dopo” il periodo di sepoltura legale, quando il feretro sarà estumulato.

È bene chiarire la sfera di azione dell’art. 32 D.P.R. n. 285/1990, in quale enumera tassativamente i casi in cui ricorrere alla puntura conservativa.

Essa non può – a legislazione vigente almeno – esser praticata arbitrariamente oppure su impulso di parte privata interessata, quando le circostanze eccedano i limiti imposti dalla stessa ratio dell’art.32 cit.
In termini meno aulici: è ancora vietato l’uso incontrollato di formalina nelle attività funerarie.
L’eccesso di siringazione cavitaria con formalina si configurerebbe, pur sempre, come un abuso, e non dovrebbe mai divenire una prassi indiscriminata e tollerata dalle preposte autorità di vigilanza necroscopica.
E qui saggiamente interviene la stessa Regione Lombardia affidando la decisione finale sul trattamento conservativo da effettuarsi o meno alla discrezione comunque di un sanitario, e non di uno qualunque, ma dello stesso medico necroscopo.

La materiale esecuzione della puntura conservativa può esser demandata a terzi (necrofori se opportunamente formati all’incombenza, personale para-sanitario o tecnico) ma si rammenta come l’input a procedere, indispensabile, debba provenire dall’autorità sanitaria, per sole ragioni igieniche di comprovato bisogno. La siringazione cavitaria, infatti, rientra nelle prestazioni più squisitamente necroscopiche.
Pertanto si ritiene legittimo, anche alla luce della novella legislativa lombarda, il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 D.P.R. n. 285/1990, unicamente quando questo intervento sia imposto da motivazioni di natura squisitamente pubblica, ossia per preservare la salubrità dei luoghi dove il feretro staziona (sia o meno il defunto esposto a cassa aperta!) e dei mezzi da impiegare per il suo trasporto ultimo.
Qualora il defunto manifesti inequivocabili segni della decomposizione cadaverica, nel suo tumultuoso incedere, l’unico rimedio ancora contemplato dalla normativa speciale di polizia mortuaria è la rapida chiusura della bara, da confezionarsi debitamente in rapporto a forma di sepoltura prescelta e tipologia del trasporto funebre.

L’obbligo, sempre più da limitare e comprimere, della siringazione cavitaria, non è dunque estensibile a piacimento, pertanto non può costituire strumento per introdurre e veicolare surrettiziamente una sorta di tanatoprassi abbastanza approssimata ed inidonea perseguire in modo corretto questo fine di preservare per molto (troppo?) tempo la spoglia mortale intatta dalla corruzione della putredine.
A parte l’effetto di rallentamento dei normali processi trasformativi cadaverici (sembra un’inibizione di circa otto volte superiore rispetto alla situazione ottimale di corpi non sottoposti ad embalming) la tanatoprassi propriamente intesa comporta l’uso di sostanze altrettanto, e se non di più, biocide, formaldeide inclusa.
Ora, se si vogliono ridurre i biocidi in coerenza con le norme dell’Unione europea, non si comprende la rimozione implicita di questo divieto solo a favore dei trattamenti conservativi, fingendo che la tanatoprassi sia esente da criticità, sia ambientali, sia di altro ordine.
In particolare, la questione del potenziale incremento degli indecomposti rinvenuti all’atto dell’esumazione/estumulazione, quindi anche molti anni dopo la celebrazione delle esequie.
Non vogliamo trarre, in prima persona, conclusioni affrettate, ci affidiamo alla Vostra saggezza, di operatori funebri coscienziosi e di assidui frequentatori di questo magazine on line.

Written by:

Carlo Ballotta

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