Igiene e trasporti a cassa aperta

Vagando sul web tra i siti dedicati alla polizia mortuaria mi sono casualmente imbattuto in una questione piuttosto interessante:

L’Art. 40 comma 6 del regolamento regionale lombardo 6/2004 cosi’ recita:

6. L’accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, e’ effettuato:

a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall’ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

Questa formulazione un po’ imprecisa evidenzia qualche asimmetria interpretativa.

Chi e’ competente all’accertamento di morte? il punto a) e c) del comma sopraindicato sono chiari; il punto b) da’ adito ad atroci dubbi:

1) non si possono proprio trasportare salme da strutture di questo tipo (es. case di riposo?

2) Se, in subordine tali salme sono comunque trasportabili e’ sempre competente all’accertamento di morte il direttore sanitario o medico suo delegato?

Secondo una lettura molto formale, allora, non si potrebbero proprio trasportare salme da strutture di questo tipo (es. case di riposo).

in effetti la mancanza della seconda parte del periodo citato, presente nel punto a) ha adito ad interpretazioni e comportamenti diversi.

Il trasporto “a cassa aperta” normato a livello nazionale dal solo Art. 17 DPR 285/90 e’ una delle grandi innovazioni introdotte dalle recenti riforme regionali.

Nello spirito del DPR 285/90 normalmente l’osservazione deve tenersi nel luogo di decesso, il trasporto durante il periodo d’osservazione, secondo la lettura piu’ restrittiva della disposizione, definito anche trasporto “a cassa aperta” dovrebbe avvenire solo nei casi di:

• decesso in luogo pubblico, su pubblica via o per accidente anche in luogo privato (paragrafo 5.1 Circ.Min. 23/1993)
• Inidoneita’ del luogo ove si e’ consumato il decesso a fungere da deposito d’osservazione per intrinseca pericolosita’ della salma, mancanza delle condizioni minime di igiene, presenza di soggetti facilmente impressionabili alla vista di un defunto.
• Trasferimento presso l’obitorio per riscontro diagnostico o autopsia.

Il DPR 285/90 e’ rigido nell’individuare i luoghi dove svolgere l’osservazione delle salme.

Essi sono stabiliti dagli Artt. 12 [lettere a) e b) e 13 (lettere a) e c]; per i morti in strutture sanitarie, invece, il luogo preposto ad accogliere le salme per l’osservazione e’ il servizio mortuario ospedaliero di cui al DPR 14 gennaio 1997.

I bisogni della societa’ moderna, anche dinnanzi al lutto si sono pero’ evoluti nel frattempo,, ed in molte zone d’Italia (soprattutto nelle grandi citta’) il trasporto “a cassa aperta”, prescindendo dalle ragioni igienico sanitarie sempre prevalenti in caso di conflitto tra desideri dei dolenti ed interesse pubblico, comincia ad esser avvertito come una forma di libera’ per meglio organizzare la cerimonia delle esequie.

Lo spostamento di una salma, prima della chiusura della cassa, magari in un ambiente piu’ spazioso, piu’ accogliente o, semplicemente, meglio predisposto per l’esposizione estetica dei defunti diventa cosi’ funzionale al funerale stesso, perche’ permette una veglia prolungata per il tributo di speciali onoranze o, molto piu’ prosaicamente, fa uscire i morti dall’ingombrante ristrettezza delle mura domestiche, cosi’ da socializzare il fenomeno morte.

Si pensi a quanti malati terminali vorrebbero chiudere la loro giornata terrena nel proprio domicilio, tra gli affetti famigliari e le cose amate, ma i congiunti si oppongono, forse, anche, inconsciamente, proprio per evitare lo scabroso problema del morto in casa e di tutte le rigidita’ procedurali per rimuoverlo subito, senza aspettare il giorno del funerale.

Questo e’ il senso profondo che informa, ed al quale sono improntate, le norme sul trasporto funebre del Regolamento Lombardo 9 novembre 2004 n. 6.

Si regista pero’ anche un esigenza opposta, per altro parimenti recepita dal legislatore lombardo, ossia far rientrare il morto nel circuito domestico, per allestire la veglia a domicilio. In questo punto si concentra la diversita’ delle due filosofie seguite da Emilia Romagna e Lombardia sul trasporto salme.

Per Lombardia ed Emilia Romagna “salma” e’ il corpo umano privo (o apparentemente privo) delle funzioni vitali durate il periodo d’osservazione e, quindi, per forza di cose, le salme vanno sempre movimentate “a cassa aperta” proprio per non inibire possibili, ancorche’ remote manifestazioni di vita ex Art. 17 DPR 285/90.

L’Art. 39 comma 4 del regolamento lombardo 6/2004 permette il trasporto in abitazione privata, ponendo l’ipotesi di una morte avvenuta in ospedale o struttura sanitaria, la determinazione del responsabile del servizio sanita’ pubblica Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004 n. 13871 vieta invece tale pratica, mentre rimane sempre legittimo trasportare il feretro purche’ chiuso da dove parte il funerale verso il luogo deputato al tributo delle onoranze religiose o civili, fosse anche l’abitazione del de cuius ai sensi dell’Art. 10 comma 6 Legge Regionale Emiliano Romagnola 19/2004.

E’quindi possibile trasferire “a cassa aperta” una salma dal luogo di decesso a:

• Sala (o struttura) del commiato
• Servizio mortuario ospedaliero
• Obitorio o deposito d’osservazione comunale
• Abitazione del de cuius o dei suoi famigliari (solo in Lombardia)

Per tali ragioni in Lombardia, come ci ricorda il paragrafo 7 della circolare 30 maggio 2005 n. 21, il trasporto di salma dal luogo del decesso a quello della veglia funebre puo’ esser effettuato solo entro il territorio regionale ed indipendentemente dalla circostanza che sia intervenuto o meno l’accertamento di morte, purche’ si verifichi entro la durata del periodo d’osservazione (In Lombardia il periodo d’osservazione e’ ordinariamente di 24 ore e la Legge Regionale 22/2003 con l’Art. 4 comma 1 sembra aver cancellato l’estensione del periodo d’osservazione a 48 ore nei casi di morte improvvisa oppure ove vi sia il fondato sospetto di morte apparente ex Art. 9 DPR 285/90.

La visita necroscopica, se non gia’ eseguita prima del trasporto “a cassa aperta” attiene all’ASL del luogo in cui si svolge il residuo periodo d’osservazione.

Detto trasporto, come confermato dalla Regione Lombardia con la Circ. 9 febbraio 2004 n. 7, si riferisce unicamente alla movimentazione delle salme prima dell’accertamento sull’incontrovertibilita’ del decesso e non puo’ esser effettuato con le modalita’ di cui all’Art. 24 DPR 285/90 (autorizzazione al trasporto firmata dal comune di decesso sulla base del prodromico rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione ai sensi dell’Art. 74 DPR 396/2000).

Quanto poi alle salme di persone morte in ospedale per le quali sia stato chiesto il trasporto presso il domicilio del de cuius si pone la criticita’ dell’uso del servizio mortuario interno al presidio ospedaliero per la preparazione della salma (tolettatura, vestizione….)

La legge lombarda con l’Art. 4 comma 4 si limita a prescrivere l’impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere un certo passaggio di aria cosi’ da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita.

La tipologia del decesso (morte violenta?) e la stessa causa di morte influiscono notevolmente sullo stato di una salma, anche pochi minuti dopo il trapasso, si possono infatti verificare rigurgiti, emorragie, perdita di materiale dagli orifizi o dalle ferite (si pensi alle piaghe da decubito).

Trasportare un corpo interessato da questi fenomeni dell’immediato post mortem non e’ assolutamente ne’ igienico ne’ decoroso.

Potrebbero, addirittura, esservi gli estremi perche’ il medico che sottoscrive l’attestazione di cui all’allegato 2 della Delibera 20278 del 21 gennaio 2005, adottata in attuazione dell’Art. 39 comma 1 eg. Reg. 6/2004, possa rifiutare la firma. Paradossalmente si porterebbe in un’abitazione privata una salma non in condizioni di sostarvi secondo lo stesso spirito piuttosto dirigista del DPR 285/90.

Converrebbe allora svolgere tutte le operazioni preliminari di pulizia e cura della salma quando si e’ ancora in ospedale. Si pone, allora, una diversa questione ossia l’utilizzo (a titolo gratuito oppure oneroso?) di attrezzi ed apparecchiature interni alla camera mortuaria ospedaliera, come appunto i tavoli anatomici ed i contenitori per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del DPR 254/2003.

Chi ha qualche esperienza di vestizioni sa benissimo come su un normale letto sia pressoche’ impossibile eseguire svuotamento con successiva tamponatura delle cavita’ corporee dove ristagnano liquidi organici maleodoranti.

La rimozione di cateteri o altre sonde puo’, poi, provocare schizzi improvvisi oltre ad odori sgradevoli. Durante lo spostamento, poi, un corpo morto, se non preventivamente composto, tende naturalmente a scomporsi accentuando certe reazioni poco gestibili ex post come appunto la perdita di umori cadaverici.

Il ricorso a bendaggi, assorbenti, siringhe e mentoniere dinnanzi agli occhi esterrefatti e sgomenti dei dolenti riesce sempre particolarmente difficile anche e soprattutto sul piano relazionale, perche’ denoterebbe una scarsa professionalita’ dell’impresa.

Il servizio mortuario consentirebbe, invece, agli addetti alla vestizione, di lavorare bene ed in tutta tranquillita’, con un procedimento di profonda igienizzazione di tutta la salma, non solo delle sue parti scoperte come viso e mani.

Una salma ben trattata con le sole tecniche della tanatoestetica (senza, dunque, il bisogno di determinati interventi invasivi o cruenti) e’ molto piu’ presentabile e puo’ reggere, senza troppe noie, i tempi di una veglia anche leggermente protratta oltre le canoniche 24 ore.

La salma, una volta sistemata in ospedale (per la tamponatura occorrera’ la previa autorizzazione del medico necroscopo, ma in Lombardia la visita necroscopica (Paragrafo 2 della Circ. 9 febbraio 2004 n. 7) puo’ avvenire subito dopo l’exitus, quindi l’impresa funebre, o gli addetti del servizio mortuario ospedaliero ricevuto il “via libera” del medico necroscopo, con cui si esclude la morte apparente, potrebbero provvedere di conseguenza e terminare con l’incassamento della salma. Se l’accesso alla rampa delle scale e’ difficoltoso per via dei ballatoi troppo angusti (manovrare a spalla una bara non e’ semplicissimo) si potra’ proficuamente ricorrere ad una barella (meglio di un sacco da recupero perche’ avendo il fondo rigido stabilizza l’assetto della salma) piu’ leggera e maneggevole.

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Carlo Ballotta

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8 thoughts on “Igiene e trasporti a cassa aperta

  1. Salve, volevo sapere, se fosse possibile trasferire una salma per il periodo di osservazione, dalla casa (cioè propria abitazione) in cui è avvenuto il decesso, presso un’altra abitazione di persone amiche perchè più confortevole, naturalmente a titolo gratuito. Grazie!

    1. X Giuseppe,

      Il trasporto del cadavere nell’ambito del Comune da un’abitazione ad un’altra è subordinato ad un provvedimento di autorizzazione del sindaco (nota Min. grazia e giustizia 31.3.89).

      L’autorizzazione è da intendersi oggi di competenza dirigenziale ai termini dell’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000.

      Strano, comunque il Suo quesito, perché lo spirito, la ratio di tutte le Leggi Regionali che abbiano affrontato e normato la fattispecie del trasporto a cassa aperta, ossia durante il periodo d’osservazione, è far uscire il morto dall’abitazione privata alla volta di uno spazio più ampio accogliente (leggasi casa funeraria o servizio mortuario sanitario, o residualmente deposito d’osservazione comunale).

      Invero è del tutto insolito la traslazione di un defunto da un’abitazione privata ad un’altra per allestire la camera ardente funzionale alla veglia funebre, tuttavia se non sussiste un esplicito divieto per operazioni del genere, si proceda pure qualora, però, l’ufficio di polizia mortuaria applicando il proprio regolamento municipale non rilevi qualche ragione ostativa, ad esempio occorrerebbe un’ispezione preventiva dell’AUSL per verificare se nel domicilio da adibire a luogo di osservazione non ci siano problemi di inopportunità, soprattutto legati ad aspetti igienico sanitari (ambienti troppo angusti anche per movimentare la cassa, presenza di persone facilmente impressionabili alla vista di una salma, inidoneità tecnica perché non è garantita sufficiente areazione dell’ambiente, cattive condizioni in cui il cadavere versa o si presenta…)

      1. questa struttura di cui parlo, era già ad uso commerciale con impianti di areazione, condizionatori, bagni disabili, uomo e donna, in quanto vi stava una attività commerciale ad oggi chiusa. Io ho un’agenzia funebre, e vorrei metterla a disposizione delle famiglie che richiedono un posto da adibire a luogo di osservazione del proprio caro.

        1. X Giuseppe,

          occorre una variazione molto profonda nella destinazione d’uso dell’immobile o di porzioni di esso, affinché possa esser adibito a casa funeraria/sala del commiato.
          La funeral home deve rispondere ai requisiti tecnici minimi di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 essendo in tutto e per tutto assimilabile ad un deposito d’osservazione – servizio mortuario sanitario, ma la Regione data la sua competenza in materia di organizzazione sanitaria potrebbe pure prevedere standards più selettivi e stringenti, sul piano della qualità del servizio erogato ai dolenti.
          AD ogni modo autorizza pur sempre il Comune su parere vincolante della locale AUSL.
          L’edificio dovrà – in ogni caso – esser notevolmente riattato in funzione del suo nuovo uso, la casa funeraria è un impianto molto oneroso, sia nella sua realizzazione sia nella sua gestione ordinaria.

  2. Nel nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria relativo ai trasferimenti mortuari (Capo IV DPR 10 settembre 1990 n. 285) vige un principio implicito e quindi fondativo: tutti i defunti (intesi come corpi umani privi di vita di cui sia stato accertata l’incontrovertibilità della morte attraverso la visita necroscopica ed il completo decorso del periodo d’osservazione) sono sempre e comunque trasportabili ai sensi dell’Art. 30 DPR n.285/1990, ma a cassa rigorosamente chiusa e con il feretro confezionato e sigillato in base alla tipologia/lunghezza del trasporto ed alla sua destinazione ultima (= forma di sepoltura prescelta). L’autorizzazione all’inumazione/tumulazione ex Art. 74 DPR n.396/2000 o per certi aspetti quella alla cremazione, sono, in un procedimento “a cascata” prodromiche a qualunque trattamento irreversibile sul cadavere come appunto, ex Art. 8 DPR n.285/1990 l’apposizione del coperchio (o dei coperchi) sulla cassa, condizione necessaria e strumentale trasporto funebre (a cassa chiusa) il giorno del funerale.

    Il trasporto di cadavere, verso il luogo di sepoltura, come ogni operazione funeraria, soggiace sempre a preventiva autorizzazione comunale, (e la mancanza di quest’ultima comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli Artt. 339 e 358 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie) non è quindi materia di Stato Civile, in quanto il rilascio di detto provvedimento autorizzatorio, quale atto gestionale, spetta, in esclusiva al dirigente preposto ai servizi di polizia mortuaria ex Art. 107 comma 3 lett. f) D.LGS n.267/2000, poi è altrettanto vero che il regolamento per l’organizzazione degli uffici interno alla “macchina comunale”, approvato dalla Giunta, di cui agli Artt. 48 comma 2 ed 89 D.LGS n.267/2000 potrebbe prevedere anche un attribuzione di questa competenza al dipendente il quale assolve anche le mansioni di Ufficiale di Stato Civile, gli adempimenti di Stato Civile, tuttavia traggono fonte e legittimazione da un diverso sistema normativo: il DPR n.396/2000 e non già dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, ragion per cui sarebbe bene non sovrapporre o confondere indebitamente i diversi compiti, anche se a formare e sottroscrivere gli atti è materialmente la stessa persona fisica, incaricata di più funzioni.

    Anche la L. R. (Toscana) 7/7/2007, n. 18, modif. dalla L. R. (Toscana) 23/6/2009, n. 31, artt. 2 e 3 è improntata a questo schema mutuato dalla legislazione statale, e non potrebbe esser altrimenti: il problema è capire come, in quest’andamento carsico del DPR n.285/1990, s’intersechino i vari ambiti normativi (quello nazionale e quello locale)

    Anche la Toscana opera la distinzione semantica tra salma e cadavere con relativi trasporti
    Nel trasporto di salma la certificazione medica assolve è titolo valido e legittimante il trasporto della salma stessa
    Nel trasporto di cadavere: l’art. 23 dPR 10/9/1990, n. 285 non distingue se il percorso si svolga unicamente nel comune o interessi anche altro comune.

    Quando la salma, quindi, diventa cadavere, ogni successivo trasporto è soggetto alle comuni quanto note norme del D.P.R. 285/90 e non può non avvenire se non a cassa chiusa (per cui, a questo punto, la vestizione è già avvenuta), con la conseguenza che, a questo punto, l’esposizione riguarderebbe solo il feretro.

    I corpi umani privi delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale (= morti) possono, allora, certamente esser trasportati, prima dell’accertamento di morte, ex Art. 17 DPR n.285/1990 ma in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, nel caso di morte apparente. la sua Legge Regionale, la Regione Toscana emana disposizioni volte e finalizzate ad ottenere una possibilità di ulteriore “trasportabilità” dei cadaveri anche dopo l’accertamento della morte in particolare favorendo tale “mobilità” verso i luoghi di destinazione enunciati (case funerarie, obitori, camere mortuarie ospedaliere…) al fine di consentire, per un congruo tempo funzionale al rito delle esequie la presentazione estetica e l’esposizione del defunto a “cassa aperta”.

    Si potrebbe non escludere come vi possano anche essere stati interventi (o, pressioni) di soggetti (gli impresari funebri) interessati a conservare condizioni di “esponibilità” del cadavere in funzione esequiale (ipotesi costantemente esclusa- quanto meno dal 1865 e fino a queste modifiche , alle quali vi sono spinte oltre alla Toscana anche altre Regioni) le quali, nei fatti, sono altresì orientate ad ottenere il trasferimento in strutture del commiato, anche di cadaveri. In altre parole, tale modifica appare non estranea a ragioni di assicurare non tanto un “servizio” alla popolazione, ma nuove aree di business per taluni operatori, che, evidentemente, possono avere hanno avuto la possibilità di influire.

    Ad ogni modo, per il postulato della cedevolezza di una norma rispetto a quella di grado superiore (la Legge Regionale Toscana non è stata impugnata dinnanzi alla Consulta e ad oggi, almeno, produce pienamente tutti i propri effetti) dopo tutto, come dicevano i giuristi latini ubi maior minor cessat anche il Suo comune dovrà rivedere profondamente il regolamento comunale di polizia mortuaria, la prassi e l’intero procedimento autorizzatorio, siccome in Toscana è lecito, senza, così, incorrere in violazioni del DPR n.285/1990, trasportare i cadaveri a “cassa aperta”, previa autorizzazione comunale. Ogni luogo di trasporto del cadavere “a cassa aperta” diverso da quelli istituzionalmente deputati ad accoglierlo, cioè obitori, depositi d’osservazione ai sensi degli Artt. 12 e 13 DPR n.285/1990, servizi mortuari ospedalieri di cui al DPR 14 gennaio 1997, case funerarie (ma la suddetta legge regionale non ne definisce i requisiti tecnici e ne rende, così, problematica l’individuazione) dove allestire la camera ardente per l’esposizione del defunto deve esser, di volta in volta, prima autorizzato dal comune sulla base di un parere igienico sanitario spresso dall’Autorità Sanitaria, è questo il caso delle solenni esequie in chiesa.

    Anche gli edifici religiosi, come le chiese, allora, possono fungere da deposito d’osservazione, nel senso letterale del termine ossia da luogo preposto alla veglia funebre, la quale, secondo tradizione deve rigorosamente tenersi con il defunto già vestito e deposto nel cofano, ma mostrato “a cassa aperta”.

  3. io nonostante la legge regionale della Toscana, consente il trasporto del cadavere a cassa aperta, ho ancore delle perplessità sul trasferimento dello stesso dall’ obiotorio in abitazione o in luoghi adatti come una chiesa per la veglia funebre…….è possibile avere una risposta? Lo stao civile della mia città ad oggi vieta il trasporto a cassa aperta se non in casi particolari di illustri personalità è vero tutto questo? premetto che opero nella provincia di Massa Carrara in Toscana. Grazie attendo una risposta.

  4. con la D.G.R. 27/7/2010 n. 1909, la Regione Veneto ha dettato linee guida di prima applicazione della propria L.R. n.18/2010, essa, dunque, specifica, all’allegato A, capitolo riguardante i TRASPORTI FUNEBRI, che:
    Il trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione, così come disciplinato dallart. 11, non costituisce trasporto funebre e pertanto non è soggetto all’autorizzazione di cui allart. 23 DPR n.285/1990. Resta fermo lobbligo di comunicazione della nuova sede allufficiale di stato civile e al medico necroscopo da parte dellimpresa funebre che esegue il trasferimento. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati”.

    Onestamente, si vede con grande perplessità il fatto che non vi siano norme di tutela per la salute pubblica e a garanzia di eventuali indagini per motivi di giustizia, come previsto, invece, da altre Regioni, le quali, più saggiamente subordinano il trasporto “a cassa aperta” ad un’attestazione medica.

    Difatti, secondo quanto scritto nella D.G.R. su menzionata, è il familiare, o chi ha titolo per il trasferimento della salma, che ordina ad una impresa funebre di spostare e trasferire la salma stessa. Ma personale dell’impresa funebre non ha competenze sanitarie e quindi potrebbe trasferire una salma che ad es. è morta di malattia infettivo-diffusiva. Lo stesso dicasi, ad es., se sul cadavere possono presentarsi segni di morte dovuta a reato, con alterazione possibile di talune prove del reato stesso.
    È quindi una scelta, quella della regione Veneto, fortemente criticabile e che può prestarso a possibili interventi della Magistratura, laddove si determinassero situazioni come quelle prospettate, con riflessi sia su chi ordina il trasferimento, sia sull’incaricato di pubblico servizio che lo esegue.

    E’d’obbligo una riflessione di portata più generale: con l’introduzione nel nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria delle sale per il commiato saranno indispensabili determinate riforme nel circuito normativo per armonizzare l’intera disciplina del trasporto funebre con questa nuova opportunità.

    Il problema principale è legato al regime autorizzatorio cui da sempre è sottoposto il trasporto di cadaveri ai sensi del Capo IV DPR n.285/1990

    Oggi il trasferimento di salme è regolato piuttosto rigidamente:

    Dal comune, solitamente attraverso un’ordinanza del sindaco e con la singola autorizzazione rilasciata caso per caso per ogni trasporto funebre
    Dalla Pubblica Autorità (nei casi di sinistri stradali, decesso in luogo pubblico, rinvenimento di cadavere…)

    Se la casa funeraria si configura come un centro di servizi per il post mortem, in cui poter, magari, continuare il periodo d’osservazione, diventa fondamentale il trasporto al suo interno della salma non appena sia avvenuto il decesso, in qualsiasi momento della giornata.

    Com’è ovvio, allora, le regole per la movimentazione delle salme non dovranno più esser inquadrate in una rigida struttura legata ad orari burocratici.

    Di conseguenza diviene palese la necessità di un sistema autorizzatorio di tipo sanitario, dove il medico che dichiara la morte rediga anche l’atto con cui si permette la raccolta della salma con il relativo trasporto verso il deposito d’osservazione (casa funeraria oppure obitorio)

    Occorrerà riflettere con maggior attenzione su quest’aspetto perché spinti da questa innovazione epocale ci stiamo forse dimenticando di alcuni istituti basilari posti a garanzia degli operatori e dello stesso principio di legalità cui è informata tutta la legislazione della Repubblica Italiana.

    Due sono gli elementi di maggior interesse cui subordinare, su parere favorevole di autorità sanitaria ed autorità giudiziaria, il trasferimento di una salma.

    Sicurezza del trasporto (il decesso non è avvenuto per malattia infettivo-diffusiva ed il cadavere non è portatore di radioattività)
    Completamento in loco dei rilevamenti di natura penale e medico-legale in caso di morte dovuta a reato ex Art. 365 C.P.
    Quando vi sia anche solo il sospetto di un delitto la salma deve assolutamente rimanere nello stato e nel luogo in cui è stata ritrovata, eventuali suoi spostamenti, infatti, potrebbero alterare le prove ed i riscontri al vaglio dell’autorità giudiziaria.

    Ci sono alcuni esempi piuttosto classici che può esser utile esaminare in modo più approfondito:

    In presenza di un impiccato si deve stare molto attenti alla rimozione del cadavere dall’ordigno cui è appeso.

    La vittima potrebbe esser morta causa avvelenamento o strangolamento e solo in un secondo tempo, così da depistare le indagini, l’assassino le avrebbe infilato il collo nel cappio per poi sospenderla.

    In tale frangente il medico legale cerca lesioni escoriative che sono antecedenti al decesso.

    L’esplosione di colpi d’arma da fuoco, rilascia particolari residui metallici[2] su pelle e vestiti, attenzione, quindi, a non rimuoverli, magari mentre si manipola distrattamente il cadavere durante il recupero.

    Altro fenomeno cadaverico molto utili agli inquirenti è rappresentato dalle macchie ipostatiche.

    Tali chiazze sono di solito bluastre, ma la loro colorazione dipende dal tipo di morte subita dalla salma.

    Se il decesso è avvenuto per avvelenamento da ossido di carbonio esse, invece, assumono una tonalità rosso vivo.

    Tra le prime due o tre ore, dodici e quindici ore se il cadavere viene giranto e posto sul fianco le macchie ipostatiche si muovono dalla zona posteriore alla parte destra o sinistra.

    Questa tecnica piuttosto empirica, soprattutto in passato, era abbastanza utile per risalire, con buona approssimazione all’ora del decesso.

  5. Il trasporto a cassa aperta di cui all’Art. 4 comma 4 L.R. 22/06 ed all’Art.39 Reg Reg. n.6/04 può esser disposto con apposita attestazione (allegato 2 delibera 20278 del 21 gennaio 2005) dal medico sopraggiunto sul luogo della morte a condizione che non vi sia pericolo per la salute pubblica. In caso di morte dovuta a morbo infettivo-diffusivo si ritiene responsabilità unicamente del medico necroscopo la decisione di trasferire la salma ai sensi del provvedimento adottato dalla Giunta Regionale il 27 febbraio 2002 e dello stesso allegato n.9 alla 20278 del 21 gennaio 2005.

    Quando la movimentazione a cassa aperta non sia possibile (= rischio di contagio) il medico necroscopo (e non più il sindaco in veste di autorità sanitaria locale) ex Art. 4 comma 3 L.R. n. 22/2002 dispone la chiusura anticipata della cassa.

    La procedura delineata richiama l’Art. 10 DPR 285/1990, ma la competenza è ora del medico necroscopo, il quale, invece, in regime di DPR 285/1990 può solo proporre questa misura cautelativa.

    Qualora ricorrano le circostanze speciali di cui all’Art. 4 commi 1 e 3 della L.R.n. 22 18 novembre 2003, ossia i casi in cui sia richiesto un intervento d’urgenza da parte del medico necroscopo per ridurre l’ordinario periodo d’osservazione o disporre d’ufficio il trasferimento del defunto dal luogo in cui si trovava al momento della morte al deposito d’osservazione si presume siano legittimati ad avvertire il medico necroscopo i familiari, il medico curante (nei casi in cui la situazione sanitaria lo imponga) ai sensi dell’istituto della notifica previsto dagli Artt.253 e 254 del Testo Unico Leggi Sanitarie e ovviamente l’ufficiale di stato civile, a poter attivare il medico necroscopo.

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