I diritti fissi sulle autorizzazioni al trasporto funebre

Molte legislazioni regionali considerano, ormai, il trasporto funebre come una libera espressione di imprenditorialità, sottoposta, tuttavia, a causa della sua intrinsecamente insopprimibile natura di pubblico servizio, ad un doppio controllo molto intrusivo e penetrante affinché l’azione delle imprese funebri si sviluppi sempre in un quadro di legalità e regole certe. I due requisiti di cui le imprese dovranno dimostrare il possesso congiunto sono (o, in prospettiva, saranno):

L’autorizzazione generale all’esercizio dell’attività funebre e, quindi, anche all’effettuazione dei trasporti.

L’autorizzazione al singolo trasporto funebre ai sensi dell’Art. 23 DPR 285/90, rilasciata di volta in volta per ogni funerale.

Per non ingenerare indebite sovrapposizioni tra riforme regionali ed assetto statale della polizia mortuaria baseremo questo nostro breve saggio sulla normativa nazionale vigente in materia di trasporti funebri. (DPR 285/90 e Testo Unico Leggi Sanitarie).

 

L’istituto giuridico dell’autorizzazione al trasporto funebre tra la sua fonte normativa dagli Artt.23, 24 e seguenti del DPR 285/90.

 

Il rilascio di detta autorizzazione sempre soggetta ad imposta di bollo, si veda, a tal proposito la risoluzione 75/E del 3 giugno 2005 dell’Agenzia delle Entrate.

 

Tutte le autorizzazioni ai trasporti funebri, siano all’interno del Comune o in partenza da questo per il territorio nazionale o per l’estero, sono assoggettate all’imposta di bollo, nella misura di €. 14,62, come recentemente aggiornata dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005.

Questa importante novità procedurale è stata definitivamente chiarita con la Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’apposizione di diritti fissi non si può più fare riferimento agli Artt. 16 o 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90, decaduti assieme al diritto di privativa per effetto di diversi pronunciamenti della magistratura:

sentenza 2/7/2004 n.9865 TAR Campania, Napoli, Sez. I, 2/7/2004,
T.A.R. Campania 26.6.2003 n. 7807
.A.R. Puglia Bari I Sezione 20.3.2000 n. 1056
T.A.R. Piemonte II Sezione 8.2.2001 n. 253 e I Sezione 26.7.2001 n. 1599
TAR Emilia Romagna con sentenza 24/1/02
pronunciamento da parte dell’Antitrust (parere del14 luglio 1998)

Finisce, così, definitivamente in archivio la possibilità di esercitare la privativa nel trasporto funebre. Difatti, con sentenza n. 11726 del 6/6/2005 la Sez. I della Corte di Cassazione, si è espressa in modo inequivocabile sulla abrogazione dell’art. 1, n. 8, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, contenente il T.U. delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, là dove demanda l’assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre alla decisione dell’autorità amministrativa. La sentenza ribadisce ancora una volta (dopo diversi TAR e il Consiglio di Stato) la incompatibilità della precedente disciplina con quella nuova dettata dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la quale, prevede che i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province siano “stabiliti dalla legge” e non da una scelta amministrativa ricadendo, quindi, in un ambito caratterizzato dalla libertà di concorrenza. Pertanto, deve essere disapplicato il regolamento comunale che contrasta (e che attua la privativa). Di conseguenza sono annullabili perché illegittime le ordinanze-ingiunzione che, siano adottate per l’avvenuta violazione del regolamento comunale e in ragione del compimento di un trasporto di salme senza l’autorizzazione dell’ente locale, rilasciata in deroga al suo diritto di privativa

La giurisprudenza ha chiarito definitivamente che non potendo più prevedere la privativa del trasporto funebre, per efetto della Legge 142/90 ora confluita del Decreto Legislativo n. 267/2000 (testo unico ordinamento enti locali) il comune non può più esigere il diritto fisso di cui all’Art. 19 commi 2 e 3 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settempre 1990.

Il servizio di trasporto funebre a pagamento può essere effettuato da tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, essendo venuto meno il regime di esclusiva in favore del Comune

Il nuovo diritto fisso ex Art. 149 comma 4 lettera c) D.LGS n. 267/2000 che si può imporre non deve più gravare sul trasporto funebre in quanto tale, ma sull’autorizzazione al trasporto stesso.

 

Ricordo che la Legge n.26 del 28 febbraio 2001 ha fortemente limitato il trasporto funebre gratuito ai soli casi di disinteresse da parte dei famigliari del de cuis, stato di indigenza o bisogno da parte del de cuius, abrogando di fatto le rispettive disposizioni del DPR 285/90 sulla gratuità del trasporto funebre fatte salve le tre fattispecie appena elencate.

Con un formale atto deliberativo del consiglio comunale ex Art. 42 comma 2 lettera f) D.LGS n. 267/2000 (cui compete, tra l’altro, anche la potestà regolamentare, quindi sovrordinata rispetto ai poteri normativi della Giunta) si possono fissare diritti fissi per i funerali:

entro il territorio comunale
fuori comune ma entro i confini italiani
diretti verso l’estero
Nei casi di trasporto verso l’estero l’importo sarà maggiore poichè bisogna tenere conto dell’istruttoria aggravata (bisogna redigere i documenti anche in lingua straniera).

 

Ribadisco il concetto: il comune può esigere il versamento di un diritto fisso difforme da quelli originariamente contemplati dal DPR 285/90 poichè ISTITUISCE delli diritti fissi con una statuizione del consiglio comunale, ovvero l’organo con potere normativo di regolamentazione della municipalità.

 

Sulla legittimità di questi diritti fissi si è recentemente pronunciato il TAR VENETO con sentenza 7 luglio 2010, n. 2867 il giudice amministrativo ha, infatti, ritenuto lecita la fissazione di un diritto per ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata dagli uffici preposti e ha giustificato questa tariffa come la controprestazione per le pratiche amministrative svolte dall’ente locale e per l’esercizio della generale funzione di vigilanza e controllo che il comune è chiamato a svolgere sulle modalità di gestione del servizio, che rimane pubblico, nonostante l’avvenuta liberalizzazione

 

La sanzione applicabile ai sensi dell’Art. 358 del T.U.L.S.S. (testo unico leggi sanitarie è quella prevista per l’infrazione di trasporto funebre senza autorizzazione.

 

Elenco, qui di seguito le due possibili fattispecie di trasgressione:

 

 

  • Trasporto di salma da un Comune ad altro Comune o introduzione dall’estero senza autorizzazione

Se manca l’autorizzazione al trasporto funebre e si effettua egualmente il trasporto, si incorre nella violazione dell’art. 339 del T.U. delle leggi sanitarie(1), punibile per ogni infrazione con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000. Tale fatto aveva rilevanza penale, ma è stato depenalizzato nel 1975

 

  • Trasporto di salma all’interno del Comune o in partenza per l’estero senza autorizzazione

Se manca l’autorizzazione al trasporto funebre e si dà egualmente luogo al trasporto, oppure essa non è consegnata al custode del cimitero, si incorre nella violazione dell’art. 23, 24 o 26 a seconda dei casi del D.P.R. 285/90, punibile con sanzione pecuniaria da applicare per ogni violazione, pari a lire 6.000.000, ai sensi dell’articolo 358 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’articolo 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

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Carlo Ballotta

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13 thoughts on “I diritti fissi sulle autorizzazioni al trasporto funebre

  1. Buonasera, vorrei avere delle delucidazioni in merito alla luce votiva.
    Ho perso mia madre circa un mese fa, e l’abbiamo tumulata nella cappella la cui concessionaria è mia zia (sorella della defunta).
    nel contesto delle pratiche cimiteriali ho fatto la richiesta dell’allaccio luce votiva per il loculo di mia mamma ( premetto che è un loculo che si accede all’esterno della cappella) mentre all’interno c’è una lampada centrale che paga mia zia.
    Ieri mia zia si è recata al cimitero, ha visto la lampadina accesa sul loculo di mia madre e mi ha obbligato a disdire il contratto perché se lo sarebbe intestato lei, quale concessionaria della tomba.
    Ma non rientra negli atti di “pietas” la lucina votiva?
    Visto che il loculo ha la lapide e l’accesso all’esterno e si tratta di mia madre, perché non posso pagargli la luce?
    c’è un regolamento che lo vieta?

  2. Nel Comune di Monte Compatri per il decesso di mia suocera ho dovuto pagare ben 400 euro delegando l’Impresa di pompe funebri che sulla ricevuta ha indicato come diritti comunali per il trasporto della salma a Castel Volturno per la cremazione. Ovviamente a questi diritti comunali ho dovuto aggiungere il costo vero e proprio per le operazioni di trasporto ed infine il costo della cremazione. Alla fine il costo totale è risultato altissimo. Ma perché mi chiedo anche questi 400 euro al Comune? Ho saputo che si tratta di diritti di privativa, a me sembra esclusivamente una ingiustificata ennesima gabella.

    1. X Alfredo,

      Le hanno spegato male, anche se, poi, in buona sostanza, l’esito non cambia. L’istituto della privativa è stato già abrogato con norma positiva, mentre sulla sussistenza, ancorchè residuale dell’art. 19 comma 3 del regolamento nazionale di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285), confortata da giurisprudenza amministrativa omogenea e costante nel tempo, si può pacificamente asserire come del tutto legittima l’imposizione di un diritto fisso (statuito dal Consiglio Comunale) sul rilascio dei decreti per il trasporto funebre. Il prefato diritto fisso dovrebbe, però, equamente, esser modulato in base alla complessità della pratica da evadere per il Comune. Esempio: se il trasporto è intra moenia la somma richiesta quale tributo potrebbe esser di moderata entità, dopo tutto si tratta di un atto abbastanza semplice, mentre un trasporto verso l’Estero richiederà più tempo e risorse, ragion per cui sarebbe più logico tariffarlo maggiormente.

    2. X Alfredo,

      Le hanno spiegato male, anche se, poi, in buona sostanza, l’esito non cambia. L’istituto della privativa è stato già abrogato con norma positiva, mentre sulla sussistenza, ancorchè residuale dell’art. 19 comma 3 del regolamento nazionale di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285), confortata da giurisprudenza amministrativa omogenea e costante nel tempo, si può pacificamente asserire come del tutto legittima l’imposizione di un diritto fisso (statuito dal Consiglio Comunale) sul rilascio dei decreti per il trasporto funebre. Il prefato diritto fisso dovrebbe, però, equamente, esser modulato in base alla complessità della pratica da evadere per il Comune. Esempio: se il trasporto è intra moenia la somma richiesta quale tributo potrebbe esser di moderata entità, dopo tutto si tratta di un atto abbastanza semplice, mentre un trasporto verso l’Estero richiederà più tempo e risorse, ragion per cui sarebbe più logico tariffarlo maggiormente.

  3. A proposito di diritti di ‘ingresso e uscita salma’: l’art. 19 del D.P.R. n.285/1990 prevede la possibilità (non l’obbligo) che i comuni di partenza e di arrivo possano imporre il pagamento di un diritto ai congiunti dei defunti. Il mio quesito è questo: se per comune di partenza si intende quello di decesso e per comune di arrivo quello di sepoltura, è legittimo che anche il cosiddetto ‘comune di transito’ (ovvero quello in cui si celebra solo il funerale con tumulazione della salma nel comune di arrivo) faccia pagare i diritti di ingresso e uscita salma? spero di essermi spiegato chiaramente.

    1. X M.M.

      l’art. 19 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 afferisce al diritto di privativa comunale sul trasporto funebre, che traeva legittimazione dall’Art. 1, n. 8 T.U. di cui al R.D. 15/10/1925, n. 2578
      Questo istituto prima è stato dichiarato illegittimo (almeno dall’entrata in vigore della Legge 142/1990) da una giurisprudenza costante ed omogenea in materia, poi è stato abrogato con norma formale dall’art. 35, 12, lett. g) Legge 28/12/2001, n. 448.
      Se non sussiste più il diritto di privativa è assurdo e contra legem, per di più esigere una somma corrispondente ad una prerogativa comunale ormai decaduta.

      EX art. 23 Cost. ogni pretesa di una prestazione economica deve prima esser prevista da una fonte del diritto formale.

      …Piuttosto: il consiglio comunale organo depositario della potestà regolamentare e di porre diritto, quindi, ex art. 42 comma 2 lett.) G può istituire diritti fissi di cui all’art. 149 comma 4 lett. c) le rispettive aliquote saranno invece stabilite dalla Giunta con apposita declaratoria tariffaria.

      Per funerali da comune a comune con sosta autorizzata nel territorio di comuni intermedi, i comuni intermedi potrebbero (il condizionale si motiva perchè trattasi di scelta massimamente politica) esigere un diritto fisso non già per la privativa insussistente, ma per l’uso di impianti ed attrezzature, ad esempio il parcheggio (sembra paradossale, ma è così, come succede, ad esempio, per il transito, entro i confini italiani, di trasporti funebri diretti all’Estero (Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 7 del 04-04-1979).

  4. X Pietro,

    Non ho capito l’entità né la natura di questo presunto “diritto fisso” di cui Lei mi parla.

    Esso inerisce al trasporto funebre, per caso?

    Se sì, bisogna considerare come più volte nel dictum e nel decisum delle loro sentenze i Tribunali Amministrativi Regionali si siano pronunciati, in modo univoco e costante, creando così un filone abbastanza omogeneo nella giurisprudenza, sull’assoluta legittimità di questi diritti fissi, esatti e richiesti a titolo di remunerazione per l’attività istruttoria finalizzata al rilascio delle relative autorizzazioni.

    Le soluzioni, dunque non sono molte: o si paga (e si tace!) o si impugna il provvedimento dinanzi il T.A.R per ottenere:

    a) la disapplicazione della norma nel caso concreto in esame
    2) la dichiarazione di illegittimità valevole, questa volta, erga omnes.

    Non è, infatti, possibile agire subito contro una norma (o una delibera d’istituzione) in sé generale ed astratta, per farla espungere dall’Ordinamento, se essa non lede un interesse reale, cioè una posizione giuridica soggettiva, in capo al privato cittadino.

    Di solito queste tipicissime battaglie contro quei “cattivoni” e sitibondi dei Comuni sempre assatanati dalla foga di imporre nuove tasse sul morto (ovviamente sto esagerando giusto per capirci con un po’ di frivola ironia!) sono condotte con entusiasmo dalle federazione dell’imprenditoria funebre, soprattutto privata. Perché, allora, non informarsi anche in questa sede, stando, però, sempre attenti alle strumentalizzazioni delle facili promesse.

    Per il pregresso ed i periodi perenti, nonché per gli arretrati pretesi si consiglia di valutare se sia o meno già intervenuta “SANTA” prescrizione, ai termini della vigente normativa civilistica.

  5. x Carlo

    salve VORREI PROSPETTARLE un quesito in merito ai soliti diritti.
    in pratica un ente comunale a distanza di qualche anno mi scrive per recuperare un DIRITTO FISSO ( istituito con una delibera di G.C del 2003) con una diffida e messa in mora.
    CHE FACCIO???

  6. X Il Comune di Poggibonsi,

    Non credo proprio che l’ipotesi, per quanto non peregrina o priva di qualche suggestione semplificatoria, possa reggere giuridicamente: vediamo insieme i motivi:

    Innanzi tutto mi pare che i due istituti richiamati (Autorizzazione ex Art. 23 DPR n. 285/1990 e S.C.I.A ex Art. 19 Legge n.241/1990) abbiano valenza ed ambiti di applicazione del tutto diversi.

    In effetti il DPR n. 285/1990 è normativa speciale di settore e in quanto tale prevale su quella ordinaria e poi il la S.C.I.A. si applica all’autorizzazione delle attività imprenditoriali (esempio: edilizia), mentre il trasporto funebre, anche se erogato ormai da soggetti di libero mercato, è, pur sempre, in ultima istanza, servizio pubblico locale (= servizio di pubblica necessità), sottoposto a regolazione comunale (Art. 22 DPR n.285/1990) e tale da assoggettare l’incaricato del trasporto al regime di cui all’Art. 358 Cod. Penale.

    Fermo restando che l’autorizzazione al trasporto di cadavere è ESPRESSAMENTE richiesta (art. 23 dPR 10/9/1990, n. 285) in tutti i casi, quale ne sia il percorso o il tragitto (cioè sia che esso si esaurisca interamente nel comune di decesso sia riguardi altro comune), in quanto le autorizzazioni di cui all’art. 74 DPR n.396/2000 – Regolamento di Stato Civile – non possono vicariare alcuna funzione di autorizzazione al trasporto (fatte salve peculiari norme regionali …), in quanto l’autorizzazione al trasporto funebre rientra tra i compiti amministrativi dei comuni (art. 13 TUEL – D.Lgs n.267/2000) e non certo tra le funzioni dei servizi (o, meglio, di uno dei servizi) di cui all’art. 14 T.U. Ordinamento Enti Locali, questo discrimen logico comporta anche una del tutto differente competenza soggettiva, nell’autorizzazione al trasporto va indicato sia il mezzo, sia il conducente, e ovviamente in sede di istruttoria, non può prescindersi dalla verifica, basata sui titoli formali, se chi richieda una tale autorizzazione sia legittimato a presentare tale istanza e, di seguito, a tradurla in atto.

    L’autorizzazione al trasporto di cadavere, non è, pertanto, surrogabile da soggetti terzi, men che meno con una dichiarazione sostitutiva, e spetta in via esclusiva (attribuzione non derogabile se non per espressa previsione di legge) al dirigente o chi ne assolva le mansioni, rientrando nell’alveo dell’art. 107 comma 3, lett. f) del T.U. di cui al D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, va, poi, rammentato che il dirigente può delegare proprie funzioni unicamente nelle ipotesi dell’art. 17 comma 1.bis D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e, come prevede tale disposizione, al personale non dirigenziale dei servizi ed uffici affidati al dirigente stesso.

    L’autorizzazione al trasporto di cadavere, seppure, non inerisca ai servizi di cui all’art. 14 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (o, più banalmente non sia proprio competenza dello Stato Civile), ma attenga ai servizi di cui al precedente art. 13, cioè sia un servizio di competenza del comune, trattandosi di di esercizio di una pubblica funzione, non può non essere rilasciata se non da personale dipendente dal comune e titolare delle funzioni di cui al sullodato art. 107, comma 3, lett. f) D. Lgs. 267/2000. Si richiama l’art. 347 Cod.Penale – usurpazione di pubbliche funzioni.

    Il trasporto di cadavere senza la preventiva autorizzazione dell’autorità comunale importa (art. 107 dPR 285/1990), la sanzione amministrativa ex art. 358, 2 TULLSS – Regio Decreto n. 1265/1934(come modif. dall’art. 16 D.Lgs. 22/5/1999, n. 196), somma che va a favore del comune titolare della funzione autorizzativa (da 1.549 a 9.296 euro oblabile entro i 60 giorni nella misura più favorevole, secondo modalità e procedure di cui alla Legge n.689/1981 con conseguente regolamento attuativo di cui al DPR 29 luglio 1982, n. 571 ).

  7. vorrei chiedere se l’autorizzazione al trasporto prevista dall’art. 23 del D.P.R. 10-09-1990, n. 285 può essere sostituita dalla S.C.I.A. ai sensi dell’art. 19 L. 07/08/1990, n. 241 al fine di semplificare il procedimento.

  8. X Impresario,

    Regione Friuli Venezia Giulia, non è vero?

    Mi sovvengono ulteriori pensieri, in forza della recente Legge Regionale n.12/2011 varata dalla Sua Regione, alla luce anche delle preziosissime indicazioni fornite sul sito istituzionale della Regione stessa di cui riporto alcuni stralci, di grande valore esplicativo, per il Suo caso concreto.

    L’art. 23, DPR n. 285/1990, ‘Approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria’, contempla che l’incaricato del trasporto di un cadavere debba essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero assieme ai titoli di sepoltura.

    Ai sensi dell’art. 74, D.P.R. n. 396/2000, ‘Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile’, non si può procedere ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa, come recitava pure la formulazione testuale del Vecchio Ordinamento di Stato Civile oggi abrogato dal DPR n.396/2000.

    Ai termini dell’art. 23, L.R. n. 12/2011, ‘Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria’, il Comune autorizza il trasporto funebre, e l’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.

    L’art. 4, comma 1, L.R. n. 12/2011, stabilisce che il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, e al riguardo, tra l’altro, rilascia le autorizzazioni previste.

    Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990[2], l’ente competente a rilasciare l’autorizzazione al trasporto è il comune del luogo in cui è avvenuto il decesso.

    Il Ministero della sanità con la circolare 24 giugno 1993, n. 24, ha chiarito che l’autorizzazione al trasporto è in generale rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso.

    Ciò premesso, si passa ora ad enucleare il problema della possibile legittimazione del Comune a percepire somme in relazione all’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni.

    Si rileva, in primis, che l’espressa menzione della gratuità per il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione o tumulazione (art. 74, D.P.R. n. 396/2000) sembra portare a ritenere la necessità di una specifica previsione normativa al fine di ritenere la gratuità delle altre autorizzazioni amministrative.

    D’altro canto, la disposizione regionale di cui all’art. 23, L.R. n. 12/2011, che conferisce alle autorizzazioni per l’inumazione e tumulazione valenza anche ai fini del trasporto, non sembra potersi interpretare nel senso di estendere anche il profilo della gratuità – di derivazione statale e riferito solo alle prime due – non disponendo espressamente in tal senso.

    E dunque, considerato che è indubbio che le predette attività di autorizzazione determinano degli oneri economici in capo ai Comuni, questi, per la remunerazione di quella sola relativa al trasporto, potrebbero valutare di istituire una tariffa, con un formale atto deliberativo del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) ed Art. 149 comma 4 lett. c) D.Lgs. n. 267/2000.

    D’altra parte, diverse considerazioni possono intervenire, avuto riguardo al quadro complessivo della normativa riferita alle operazioni di polizia mortuaria.

    E dunque, si può osservare che l’esenzione da IVA del servizio funebre[3] e il rilascio di autorizzazione al seppellimento in ‘carta libera e senza spese’ corrispondono a principi di socialità.

    Inoltre, il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre è tariffato con l’esazione dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, nella misura di ? 14,62, introitata dallo Stato[4].

    Dallo sviluppo logico di queste argomentazioni, è evidente come l’imposta di bollo erariale, cioè pro Stato, non possa fungere da remunerazione dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione, il cui onere è a carico del Comune.

    In estrema sintesi, per le considerazioni suesposte non sembrano sussistere impedimenti, sul piano normativo, alla previsione di una tariffa per le attività di istruttoria connesse all’autorizzazione al trasporto, fermo restando che la valutazione sulla sua opportunità compete all’autonoma determinazione dell’Ente Locale

    ——————————————————————————–

    [1] Ad avviso del Comune richiedente, che è sede di ospedale, l’attività relativa all’autorizzazione al trasporto non sarebbe ‘di pertinenza’ dello stesso, trattandosi di soggetti residenti in altri comuni.

    [2] Art. 26, D.P.R. n. 285/1990.

    Comma 1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

    Art. 34, D.P.R. n. 285/1990.

    Comma 1. L’incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

    [3] L’art. 10, comma 1, n. 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto., prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri.

    [4] Risoluzione dell’Agenzia delle entrate, n. 75/E del 3 giugno 2005. L’art. 4 della vigente legge dell’imposta di bollo, D.P.R. n. 642/1972, all’articolo 4 della Tariffa, approvata con D.M. 20 agosto 1992, e da ultimo modificato con D.M. 24 maggio 2005, prevede l’imposta di bollo nella misura di ? 14,62 per gli atti e provvedimenti degli organi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…) rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta (…). Le autorizzazioni al trasporto salme rientrano tra gli atti e provvedimenti di cui all’art. 4 richiamato e sono pertanto soggette all’imposta d bollo di ? 14,62.

  9. Gentile Lettore,

    Il TAR Veneto, Sez. 1^, con tre sentenze (n. 168, n. 169, n. 170), tutte del 6 febbraio 2013, e sostanzialmente analoghe, vertendo esse sulla medesima controversia, pur in presenza di differenti parti, ha ritenuto che ” deve ritenersi legittima la fissazione di un diritto amministrativo per ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata, in quanto tale diritto trova congrua giustificazione nei costi inerenti le pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto, nonché nei costi inerenti la generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio pubblico in questione.”

    Sono ormai diverse le sentenze del TAR Veneto che confermano la legittimità della richiesta di pagamento della tariffa per rilascio di autorizzazione al trasporto funebre. Mentre è invece ormai assodato che non è più possibile richiedere il diritto fisso di cui all’art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90 . E quindi i Comuni possono legittimamente imporre un diritto secondo tariffa da essi stabilita per rilasciare una autorizzazione ad un trasporto dentro il proprio territorio o in partenza da questo, anche differenziato (ad es.: per trasporto funebre interno al comune, per fuori comune ma entro i confini nazionali, per l’estero). Nella pratica, rileviamo, che alcuni Comuni hanno differenziato tra trasporto funebre di cadavere e trasporto funebre di resti mortali, ceneri, ossa. Secondo l’ultima sentenza veneta, dovendo la tariffa commisurarsi ai costi per le pratiche amministrative e per la generale funzione di vigilanza e controllo, ora diventa più difficile differenziare e modulare tali tariffe.

    Nel corso degli ultimi anni, anche sulla scia di un ricorso all’Antitrust del 1998, si è formata una giurisprudenza costante, ossia un comune orientamento dei tribunali sulla cessazione della privativa riguardo al trasporto funebre in base a questo ragionamento di diritto: La legge n. 142 del 1990, confluita poi, successivamente, nel Decreto Legislativo n. 267/2000 (nuovo ordinamento degli enti locali) pone una riserva di legge sui servizi pubblici locali che possono esser assunti in regime di monopolio dalla municipalità, perché il Regio Decreto15 ottobre 1925 n. 2578 che rendeva possibile questa opzione è stato implicitamente abrogato dalle fonti normative prima citate, ossia Legge 142/90 e Decreto Legislativo 267/2000 e poi con norma positiva (finalmente, taanto per non ingenerare ambiguità) dall’Art. art. 35 comma 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448, in vigore dall’ 1 gennaio 2002.

    Per maggior completezza riportiamo qui di seguito uno stralcio di una sentenza storica:

    Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7899: “il combinato disposto degli articoli 22 e 64 della L. n. 142/1990 sulle autonomie locali ha comportato la definitiva soppressione della potestà comunale di assumere (per la successiva concessione ad impresa privata, da scegliersi mediante procedimenti ad evidenza pubblica) il servizio di trasporto dei defunti, per l’insufficienza del plesso normativo costituito dal R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dal regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990 n. 285, a configurare la riserva di legge, stabilita in materia dal ridetto art. 22. Ne consegue l’inefficacia sopravvenuta di un atto regolamentare che disciplini un oggetto – nella fattispecie, consistente nella privativa pubblica sul servizio di trasporto funebre – non più contemplato, fin dall’epoca di entrata in vigore della L. n. 142/1990, dalla preminente fonte di rango primario, rispetto alla quale quella subordinata è sempre recessiva.”

    Quindi se cade la privativa decadono anche i diritti fissi di cui ai commi 2 e 3 dell’Art. 19 del DPR 285/90 che il comune avrebbe potuto esigere dalle aziende private affinché esse con propri mezzi e uomini potessero svolgere i trasporti.

    L’autorizzazione al trasporto, invece, trae la sua fonte giuridica dagli Art. 23 e 24 del DPR 285/90, articoli ancora pienamente validi e che producono i loro effetti, quindi, con ogni probabilità il comune dove Lei lavora ha istituito tramite atto del consiglio comunale un nuovo diritto fisso per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto, così come sono sottoposte a tariffa anche conservazione delle ceneri presso un domicilio oppure dispersione in natura delle stesse.

    Il comune ha il potere di decidere la sua politica tariffaria attraverso questi accorgimenti, è inutile abbandonarsi a battaglie già perse in partenza oppure a polemiche ideologiche, questa è la Legge e sino a quando non sarà cambiata il comune legittimamente potrà esigere la corresponsione di un diritto fisso per le autorizzazioni al trasporto così da autofinanziare il servizio comunale di polizia mortuaria.

    Non conosciamo la posizione ufficiale della Sua associazione di categoria, parte delle fortune delle federazioni espressioni all’imprenditoria funebre privata è legato anche alla campagna di sensibilizzazione, invero piuttosto spettacolare, contro la privativa dei trasporti funebri e quindi potrebbe esserci qualche timore per la propria immagine nell’ammettere la liceità dei diritti fissi in materia di autorizzazione al trasporto funebre.

    Preferiamo chiudere qui la missiva perché gli organismi imprenditoriali, perseguono giustamente la loro politica funeraria (nel senso di fare e difendere propri interessi) noi di http://www.funerali.org, invece, andiamo d’accordo con tutti, in quanto ci occupiamo solo di procedure sui servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, in modo molto speculativo e senza nessuna velleità di riformare il sistema, qui si si commenta unicamente la Legge, buona o cattiva che sia, anche se come tutte le espressioni dell’umano intelletto è in sé defettibile e, quindi, perfettibile.

    Post Scriptum: opinione personalissima di chi Le scrive: la tassa sul morto sarà anche efficace (in effetti è piuttosto difficile nascondere un funerale agli occhi dell’erario comunale) perché garantisce un certo gettito importantissimo per rimpinguare le casse dei comuni, soprattutto in quest’epoca di tagli ai trasferimenti dallo Stato verso gli enti locali, ma è ingiusta perchè massacra con un ulteriore balzello, avvertito come ingiusto e vessatorio chi già vive un lutto e deve affrontare le ingenti spese per la cerimonia esequiale.

    Invece dei soliti duelli all’arma bianca tra i nostri politici al grido di W la destra o W la sinistra, sarebbe bello intavolare un dibattito serio cui dovrebbero partecipare anche gli impresari di onoranze funebri sul futuro economico della polizia mortuaria, servizio che per sua intrinseca natura deve necessariamente esser erogato su base comunale.

    Se aboliamo i diritti fissi sui funerali dove reperiamo le risorse per garantire la continuità dell’azione di polizia mortuaria sul territorio?

    Preferiamo pagare di più il biglietto dell’autobus, un’ora di posteggio oppure l’imposta sugli immobili.

    Sino ad oggi gli impresari e soprattutto le loro associazioni di categoria se ne sono bellamente “fregati” di questi problemi reali, tanto alla fine ci avrebbe pensato il comune e poi Stato Civile, uffici comunali e cimiteri mica sono affar loro, loro pensano solo a far funerali…e quattrini!

    Gli impresari non si sono mai sentiti parte integrante del complesso meccanismo funerario chiamato polizia mortuaria, si sono autoesclusi per poi potersi lamentare di questa segregazione, con il bel risultato che ad oggi, al di là del solito “bla, bla, bla” in politichese, non abbiamo uno straccio di strategia per governare nell’interesse di tutti (anche e soprattutto del CITTADINO COMUNE) il fenomeno funerario.

    Il settore è una prateria buona per tutti i tipi di incursioni a mano armata da parte di tutti gli attori protagonisti in questo giuoco impazzito ed il nostro legislatore a Roma quali fini persegue?

    Si balocca nel calcolo dei futuribili?

    No, molto peggio, invece di porre ordine nel marasma usando la “ratio”, cioè il cervello, si diverte a smantellare il patrimonio cimiteriale italiano con un disegni di legge immondi (do you remember Atti Camera dei Deputati 4144?)

    Siamo in un manicomio a cielo aperto, gli unici a mantener un certo tragico decoro sono proprio i cadaveri…almeno loro non parlano più a vanvera!

  10. Gentile redazione,

    Dopo anni di azioni legali e pressing ( tra l’altro con un avvocato presentatomi da un’importante associazione di categoria e costatomi l’ira di Dio ) sono riuscito a far si che il mio Comune sito in Regione Friuli Venezia Giulia, potesse deliberare il nuovo Regolamento in materia di Polizia Mortuaria.

    Nello stesso trovo la caduta dei diritti di privativa e relativo trasporto in città da parte del Comune stesso , ma i vecchi diritti fissi sono stati compensati da un “contributo” di egual misura pari a 139,00 euro con specifica di disbrigo pratiche. Ma allora, mi chiedo e domando anche a voi: davvero i trasporti funebri sono stati liberalizzati?

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