Cara Redazione, ma i diritti fissi sull’affissione dei manifesti a lutto sono sempre e comunque legittimi, o trattasi di un abuso perpetrato ancora da molti comuni verso noi imprese funebri?
Risposta: In primo luogo occorre dare una definizione che consenta di individuare la fattispecie in modo non equivoco: si definiscono “annunci mortuari” gli avvisi, i manifesti che vengono affissi, di norma in appositi spazi, altre volte in prossimità di luoghi di culto, altre ancora in luoghi non espressamente definiti, ma comunque “strategici” ed aventi come contenuto l’annuncio del decesso, contestualmente alle notizie circa il luogo ed il tempo delle esequie, o dei riti comunque previsti, nonché del luogo e tempo della sepoltura. Alla medesima categoria, vanno equiparati gli annunci dell’avvenuto decesso e sepoltura, quando la famiglia abbia richiesto di rendere noto il decesso a sepoltura avvenuta e, pur con alcune differenziazioni, i c.d. “ringraziamenti, avvisi che i dolenti ritengo opportuno pubblicare dopo la cerimonia, per congedarsi da chi abbia condiviso il loro lutto.
Il corpus normativo di riferimento è, infatti, il D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni
Questo D.Lgs è così rubricato dal legislatore:
“Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale” ed è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.
Orbene, il D.Lgs n.507/1993 in parola subisce, nel corso degli ultimi anni due importanti novelle, apportate rispettivamente dalla Legge Finanziaria 2005 e dalla successiva Legge Finanziaria 2007.
In primis, andrebbe sempre tenuta presente la distinzione dottrinaria ed operativa tra il diritto fisso (Art. 19 D.Lgs n. 507/1993) e l’imposta sulle pubbliche affissioni. Il primo riguarda l’esclusività della prestazione di affissione e “remunera” l’attività istituzionale di affissione, la seconda è un’imposta, ad ogni effetto.
Formulo una considerazione più generale: spesso questo contenzioso sorge dalla confusione di alcuni sul fatto che vi sono 2, distinti, oggetti: A) imposta di pubblicità, B) diritti di affissioni (questi come remunerazione dell’attività)., ma non sempre quest’aspetto viene colto appieno.
l’imposta è caratterizzata da questo presupposto: essa è conseguente ad un fatto posto in essere dal soggetto passivo (= chi la paga), senza alcuna relazione specifica con un’attività dell’ente pubblico. Si tratta, allora, del il famoso tributo dovuto a Cesare di evangelica memoria, ragion per cui… dai a Cesare quello che è di Cesare!
Nel nostro caso il diritto fisso, invece, si distingue dall’imposta perché la sua ragion d’essere è un atto o un’attività pubblica, ossia l’emanazione di un provvedimento o la prestazione di un servizio, specificamente riguardanti un determinato soggetto”.
Quest’ultime due fattispecie di “prestazioni patrimoniali” a favore della pubblica amministrazione, nella materia delle c.d. pubbliche (= al pubblico) affissioni concorrono entrambe.
Sulla affissioni degli avvisi funebri, il problema è annoso:
Le modifiche apportate al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 dall’art. 1, comma 480 L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiuntivo del comma 1.bis all’art. 20 e dell’art. 20.bis, in particolare l’ultimo, avevano riguardo ai “diritti” previsti per il servizio comunale di pubbliche affissioni e non si estendevano anche all’imposta sulle pubbliche affissioni che ha, tutt’ora tutt’altro ambito applicativo.
Dal momento che gli “annunci mortuari” sono da considerarsi costituenti affissioni privi di rilevanza economica, si deve pervenire alla conclusione secondo cui non sussista il presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità (art. 3, comma 3, art. 5, comma 2 D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e Risol. Ministeriale n. 6126 del 28 settembre 1994, nonché Risol. Ministeriale prot. n. FC 15286-2000 del 10 luglio 2002). Si vedano anche: decisione della Comm. Tribut. Prov. di Genova, Sez. XIII, n. 69/13 del 25-27 gennaio 2000 (Soc. Arata vs. Comune Sestri Levante ( )) e decisione della Comm. Trib. Prov. di Rimini del 25 settembre 2002 (Urbana Srl – AIPA Spa., concess. del Comune di Montescudo).
In relazione allo specifico quesito posto, cioè ai diritti concernenti il servizio comunale di affissione, in qualche modo qualificabili come corrispettivo (= tariffa!) delle prestazioni di affissione, non opera l’esenzione di cui all’art. 21 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. modif.. mentre interviene la riduzione di cui all’art. 20, comma 1, lett. e).
L’art. 20.bis, comma 1 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. modif. prevedeva l’introduzione di un obbligo di messa a disposizione di specifici spazi, destinati a determinate affissioni da parte di specifici soggetti, con le modalità stabilite dallo stesso D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ma, anche, dai regolamenti comunali, senza che fosse ammesso l’intervento del personale operante nel servizio comunale di pubbliche affissioni, indipendentemente dalla forma di gestione, assenza di prestazione che determinava l’esenzione dal predetto diritto.
Il riferimento ai soggetti (Stato,enti pubblici territoriali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, soggetti esercitanti attività (limitatamente a tali attività) politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e in questi ultimi casi con la condizione del patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali) non avrebbe potuto che essere “soggettivo”, in ciò differenziandosi dalle ipotesi considerate all’art. 20, comma 1, lett. d) ed e), le quali avevano natura oggettiva.
Tanto più che per i medesimi soggetti è, espressamente, esclusa l’assoggettamento all’imposta di pubblicità (art. 6, comma 2.bis al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 quale modificato dall’art. 1, comma 480, lett. a) L. 30 dicembre 2004, n. 311)
Questa è stata la normativa in vigore sino alla Legge Finanziaria 2007, oggi, al contrario, si segue il dettato del D.Lgs n. 507/1993 così come riformato dalla Legge Finanziaria 2007.
In effetti, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) sono state apportate modificazioni al D. Lgs. in oggetto, che rileva anche per quanto riguarda le affissioni. In particolare è venuta meno la disposizione che prescriveva ai comuni la riserva del 10% degli spazi totali ai fini dell’affissione di manifesti da parte dei soggetti dell’art. 20, spazi nei quali l’affissione era esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. L’art. 20 identifica i casi in cui dar luogo a riduzione della tariffa piena, legandola sia a situazioni soggettive (Stato ed enti pubblici territoriali; comitati, associazioni, fondazioni e ONLUS) che oggettive (attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose se realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; annunci mortuari).
Per tali affissioni, permane la riduzione del diritto alla metà della misura prevista. Va tenuto presente come, in materia di affissioni comunali permangano distinte le fattispecie dell’imposta comunale sulle affissioni e del diritto di affissione. Gli annunci mortuari rimangono fuori dal campo di applicazione dell’imposta di pubblicità (art. 6, comma 2.bis al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 quale modificato dall’art. 1, comma 480, lett. a) L. 30 dicembre 2004, n. 311), non avendo contenuti pubblicitari, mentre sono soggetti, attualmente nella misura della metà, al diritto sulle affissioni.
Dallo sviluppo logico di questo excursus normativo discende l’obbligatorietà e, soprattutto, la liceità del diritto fisso sui necrologi murali, se e solo se, ovviamente, l’affissione sia curata ed effettuata dal servizio comunale o dal suo concessionario, in caso contrario detto diritto fisso non è dovuto.
Ribadisco la riserva di regolamento comunale posta dalla stesso D.LGS n.507/1993 con il relativo impianto sanzionatorio per gli inadempienti ed i trasgressori di cui all’Art. 7-bis D.LGS n.267/2000 introdotto dall’Art. 16 della Legge n.3/2003. Eventuali sanzioni, fatti salvi i termini di prescrizione per il pregresso ai sensi della Legge n.681/1981, saranno elevate dai competenti servizi ispettivi del Comune, con modalità e procedure di cui alla stessa Legge n.689/1981. Ovviamente è garantito il ricorso agli organismi di garanzia avverso queste sanzioni amministrative, qualora dovessero rilevarsi profili d’illegittimità o di manifesta ingiustizia.
Il Regolamento in oggetto può esser impugnato dinanzi al T.A.R. ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, tuttavia…ATTENZIONE: non è ammissibile il ricorso giurisdizionale, fine a se stesso, contro gli atti di contenuto normativo (regolamenti o circolari), in quanto, di regola, essi non sono ritenuti idonei ad arrecare una lesione immediata dell’interesse del privato. Pertanto per far valere la loro lamentata illegittimità occorre contestarli insieme al provvedimento (un atto negativo o un silenzio-rifiuto o una sanzione) che applica in concreto la norma regolamentare o la circolare viziata.
Piccola postilla molto polemica: Necrologi o… necro-loghi?
Spesso i giornali locali, proprio perché più vicini alla dimensione del vivere quotidiano ed alle sue bassezze pubblicano curiose inchiesta sulle guerre sommerse tra diverse imprese funebri pur di accaparrarsi il funerale.
Il casus belli, sempre più spesso è rappresentato dagli avvisi murali.
Pare che per procacciarsi il poco spazio disponibile nelle bacheche comunali i manifesti vengano strappati con furiosa solerzia, anche prima dei giorni canonici di esposizione.
Altri impresari furbastri, invece, stampano necrologie formato “lenzuolo” così da coprire l’intera bacheca e costringere i concorrenti ad emigrare verso tabelloni. più periferici e, quindi, meno visibili.
Purtroppo l’epigrafe è, ormai, diventata l’unico biglietto da visita per le ditte, spesso accanto al nome del defunto o nella cornice campeggia il logo dell’agenzia, ovvero il suo stemma.
Il necrologio perde allora la sua funzione tipica di pubblicità-notizia, e diventa, in modo surrettizio, un informazione di tipo commerciale, pagata inconsapevolmente dalle famiglie, la quale, allora sarebbe pienamente assoggettabile all’imposta di pubblicità vista prima.
Qualche consumatore particolarmente attento si è accorto di questa stortura e, in modo comprensibile, si è rifiutato di sovvenzionare “sotto banco” l’impresa funebre, versando cifre anche considerevoli per garantirsi un’adeguata copertura di manifesti a lutto su tutto il territorio cittadino.
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L’autore rivolge un sentito ringraziamento al Dr. SERENO SCOLARO, senza la sua preziosa collaborazione quest’articolo non avrebbe mai visto la luce.
scusate , vorrei avere un informazione -E’ morto mio fratello , settimana scorsa , la mia famiglia e la moglie non hanno voluto me ed i miei figli al funerale , per volere di mia madre che non mi può vedere …diciamo che mi ha rifiutato dalla nascita …comunque …non mi hanno voluto e nei necrologi hanno messo …madre…padre …e moglie con figlio …..Il mio nome non c è …io non ci sono ….Siccome sono affissione pubbliche , io potrei fare denuncia per falso ?? Grazie
Gabriella
X Gabriella,
aspri conflitti endo-famigliari rischiano di produrre liti con pesanti risvolti giudiziari.
Si sconsiglia vivamente di adire il giudice, per la tenuità del fatto, in quanto le necrologie, seppur con la natura di pubblicità-notizia (luttuosa) non rivestono il carattere ufficiale di estratti anagrafici o di stato civile. Spetterà, in ogni caso, al Tribunale apprezzare la portata della presunta lesione al Suo diritto a comparire tra i dolenti (danno esistenziale?), anche in base alla sensibilità locale, nonchè ad usi e costumi.
X Alessandro,
È del tutto normale che i manifesti funebri siano sostituiti da altri di defunti più recenti.
Ordinariamente si paga, per la pubblicazione di un manifesto, un importo per una durata complessiva di 3 giorni, ma questo dato può variare in base ad usi e costumi locali.
Alla scadenza del periodo prefissato la locandina a lutto , coperta da quella di altro defunto o meno ? dovrebbe essere, comunque ed in ogni caso, rimossa a cura del servizio affissioni.
Nella realtà può restare anche qualche giorno di più.
E spesso provvede l’?impresa funebre che applica il necrologio murale di un altro defunto.
Si dovrebbe appurare in Comune, presso l’Ufficio affissioni o dal concessionario delle affissioni comunali (se esiste), per quanto tempo sia stata pagata l’?affissione del primo manifesto.
Se la seconda affissione è stata effettuata prima del termine dei giorni a cui aveva diritto Lei, allora si può legittimamente protestare. Altrimenti no.
Ma come si diceva, non si vede alcuno sgarbo o maleducazione, se non cadiamo nella fattispecie dell’affissione selvaggia, di per sé sanzionabile, si tratta solo di osservare le norme di legge/regolamento sulle affissioni.
Buona sera. Vorrei sapere se cè una legge che dica quanti giorni debbano rimanere esposti i manifesti da lutto. in quanto nel mio paese la concorrenza me li ricopre immediatamente. succede spesso che vengano ricoperti la sera stessa della messa o il giorno dopo. grazie mille
X Antonio,
Il diritto fisso sulle pubbliche affissioni costituisce il corrispettivo del servizio di affissioni a cura del concessionario ed è comprensivo dell’imposta comunale sulla pubblicità, quando questa sia dovuta, cioè quanto non ricorra il caso di esenzione (art. 17) o non si tratti di affissioni per le quali manchi il presupposto impositivo (art. 5). Per alcuni casi, l’importo del diritto, definito anche come “tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni”, è ridotto del 50 %, casi nei quali rientrano gli “annunci mortuari” (art. 20, comma 1, lett. e) D. Lgs. 507/1993), in altri si ha esenzione ( ). Poiché il diritto consiste nella remunerazione del servizio di affissioni svolte e considerando che l’art. 3, comma 3, nonché art. 12, comma 3 ( ), D. Lgs. 507/1993 prevede che il Regolamento comunale relativo debba stabilire, tra l’altro, la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l’effettuazione di affissioni dirette, in tali casi il diritto non risulta dovuto.
La limitazione all’ambito pubblicitario della fattispecie delle affissioni dirette, cioè affidate ad un soggetto diverso dal comune o dal suo concessionario porterebbe ad escludere che l’istituto possa applicarsi agli “annunci mortuari”, esclusione che viene superata alla luce l’art. 19, comma 6 D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando che, qualora gli spazi da riservare in via esclusiva ad accogliere gli “annunci mortuari” siano individuati, l’Amministrazione comunale può conservare e privilegiare la propria privativa sul servizio di accertamento e di riscossione dei proventi (imposta e/o diritto) anche attraverso la concessione in uso dell’impianto destinato alle affissioni alle imprese di onoranze funebri, stabilendo, come corrispettivo, un canone di concessione per l’uso dell’impianto, la cui determinazione è del tutto rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione comunale, contemperando sia le esigenze di economicità della gestione del particolare servizio, sia l’efficacia di un servizio che presenta indubbiamente aspetti di rilevanza sociale.
Non va dimenticato questo aspetto: l’art. 9, comma 7 D. Lgs. 507/1993 prevede che, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non escluda quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione: pur se la disposizione riguarda la pubblicità in senso tecnico, cioè quando si abbia il presupposto dell’imposta, si nota come possano concorrere l’imposta e/o il diritto con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché con canoni di locazione o concessione.
Articolo completissimo e tecnico però scusate l’ignoranza se i manifesti
li affiggo io che devo fare devo pagare qualcosa al comune secondo voi??
mi scuso ma essendo giustamente troppo lungo l’articolo mi sono perso.
cordiali saluti e ringraziamenti.