Funerale per indigente: chi e quale Comune paga?

Cara Redazione,

 

Il Comune di X richiede al Comune di Y di rifondere le spese funerarie sostenute, in quanto ha provveduto al trasporto della salma della Sig.ra V. residente in Y e deceduta in X ,dal luogo del decesso al cimitero dello stesso Comune per l’inumazione, documentando che tale rimborso deve essere effettuato in virtù della legge n. 6972 del 1890, facendo riferimento quindi al “domicilio di soccorso”. Questa formale istanza non mi sembra pertinente, in quanto trovandosi la persona deceduta in stato di indigenza e non avendo la stessa alcun parente tenuto agli obblighi assistenziali, senza, quindi la specifica domanda servizi o trattamenti speciali (si è provveduto d’ufficio!), il trasporto della salma a mente dell’art. 16 b) D.P.R. n. 285/1990 dovrebbe essere a carico del servizio necroscopico del Comune di decesso. Come sempre un grazie e cordiali saluti.

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L’assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti è una funzione amministrativa relativa alla materia di “beneficenza pubblica”, come previsto dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.

Chiedo provocatoriamente: regge ancora, giuridicamente, il rinvio all’art. 16, comma 1, lett. b) DPR 10/9/1990, n. 285???, se non per il solo caso della raccolta salme incidentate ex paragrafo 5 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 ( si pensi alla risoluzione Min. Interno n. 15900/2007 ed a Min. Grazia e Giustizia nota n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007.

163151638-e2822d61-71a6-4035-8dbc-c081e505f409Difatti, con l’art. 1, comma 7-bis DL 27/12/2000, n. 392 convertito, con modif. nella Legge 28/2/2001, n. 26 (in vigore dal 2/3/2001), il trasporto dei cadaveri è sempre a pagamento anche quando lei defunti si trovino nelle condizioni – eccezionali – di gratuità dell’inumazione o dell’esumazione ordinaria (trascuro la cremazione, non essendo stata richiesta, per la quale, tuttavia, si dovrebbero applicare le norme ancor più rigide e severe dettate dall’art. 5 comma 1 Legge n. 130/2001.).

 

La questione, dunque, si pone in termini di imputazione dell’onere: va ricordato che la Legge 17/7/1890, n. 6972 è tuttora vigente, anche se ne è stato abrogato l’art. 72 dall’art. 30 L. 8/11/2000, n. 328.

In altri termini, mutatis mutandis, il c.d. domicilio di soccorso non è stato abolito, ma non si matura più con un periodo minimo di residenza (da ultimo, di 2 anni)in quanto viene a sorgere con la residenza stessa (artt. 2, commi 3 e 4, ed 6 comma 4 Legge. n.328/2000).

In linea generale, laddove la residenza non venga dimostrata in via amministrativa con le certificazioni previste (artt. 43 e 44 codice civile, art. 31 Disp. Attuazione al Codice Civile, legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), può supplirsi con sentenza del giudice (art. 2907 codice civile). Perché sussista la registrazione amministrativa della residenza e conseguentemente sussista la possibilità di darne prova in via amministrativa, occorre che il relativo procedimento sia stato perfezionato.

Se con il “comma 7-bis” (per brevità) l’inumazione (intesa come modalità istituzionale di sepoltura ex art. 337 T.U.LL.SS.) e la conclusiva esumazione ordinaria sono divenuti servizi sociali e quindi da affrontare con i fondi del servizio sociale del comune (e fermo restando che le condizioni di indigenza vanno valutate con gli strumenti e modalità del D. Lgs. 31/3/1998, n. 109, così come integrato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 e succ. modif.), si pone la questione del Comune che deve assumere il relativo onere (e quindi anche del trasporto che oggi è sempre a pagamento per il richiedente, fatta salva la fattispecie del recupero salma incidentata disposto dalla pubblica autorità, si veda a tal proposito l’art. 69 comma 1 Lett. c) D.P.R. n. 115/2002, sul quale si sono pronunciati sia il Min. Interni, sia il Dicastero di Grazia e Giustizia, con pareri uniformi ).

L’obbligo di provvedere alla materiale sepoltura fa carico naturalmente al comune di decesso ex art. 50 comma 1 lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, in ossequio al principio implicito e, così, fondativo di tutto il nostro ordinamento di polizia mortuaria secondo cui l’inumazione deve avvenire spontaneamente nel luogo di morte.

Un trasporto in altro comune, originando inevitabilmente da un’istanza di parte, collocherebbe queste attività comunque al di fuori della, comunque, straordinaria gratuità, Infatti l’autorizzazione al trasporto cadavere fuori comune richiede sempre una fase propulsiva affidata al privato, il quale se ne assume necessariamente l’onere.

 

Se il comune di residenza richiedesse, per assurdo, il trasporto di una salma dal comune di decesso al proprio cimitero, si ravviserebbe quanto contemplato dal comma 4 dell’articolo 191 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, senza poi dimenticare l’art. 93 D.Lgs n. 267/2000 sul danno erariale.

 

L’onere che deriva dal decesso (trasporto al cimitero del luogo di morte, onere dell’inumazione, onere dell’esumazione ordinaria compiuto il periodo ordinario di rotazione in campo di terra) risulta ormai a carico unicamente del comune di ultima residenza, in quanto la legge 8/11/2000, n. 328 attribuisce l’onere dei servizi e prestazioni per le persone in stato di indigenza o di bisogno sia a carico del comune di residenza.

V’è però, una situazione forse anomala, da considerare: residualmente, nell’evenienza di decesso di persona non indigente, ossia non segnalata ai servizi sociali e da quest’ultimi presa in carico, e morta sola (es. soggetto ignoto), le spese, in ultima istanza, sono a carico del comune di decesso, non essendo ravvisabile alcun altro centro di spesa legittimato ad erogare denaro per la prestazione d’istituto, quest’ultimo, però, potrà anche in un secondo momento rivalersi nei confronti di parenti rintracciati successivamente secondo il principio della gestio negotiorum ex artt. 2028 – 2032 Cod. Civile o, ad ogni modo, ricorrendo agli usuali strumenti civilistici per la ripetizione della somma anticipata, sino ad attivate la procedura d’iscrizione a ruolo.

Written by:

Carlo Ballotta

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4 thoughts on “Funerale per indigente: chi e quale Comune paga?

  1. X Maria Antonietta,

    è tutta una questione interna ai capitoli di spesa del bilancio comunale.
    A nostro sommesso avviso, quindi:

    se il de cuius non è seguito dai servizi sociali (ricorrono, qui, le fattispecie di disinteresse manifesto da parte degli aventi diritto, o loro irreperibilità, salma di ingnoto, o di persona a vita sola senza vincoli parentali) in ultima analisi paga in Comune di decesso.

  2. X Maria Antonietta,

    sì è proprio così: nel caso di ignoto (la fattispecie, forse, più estrema) provvede a trasporto e sepoltura, in forma semplice, cioè in campo di terra, con forniture di poco pregio, ma pur sempre decorose, il Comune di decesso, con oneri a proprio carico, quale nucleo funzionale di tutto il procedimento autorizzatorio ed operativo di polizia mortuaria, ai sensi del combinato disposto tra gil’art. 16 comma 1 lett.B) e 50 comma 1 lett. A) del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Questo caso di specie rientra nella sfera del servizio necroscopico, obbligatorio per ciascun Comune, non sorge, pertanto la responsabilità patrimoniale per danno erariale ex art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

    1. Ne deduco quindi che: se si tratta di persona non indigente (quindi non presa in carico dai Servizi Sociali del Comune di Residenza) e per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, l’onere della spesa è comunque a carico dei Servizi Sociali del Comune di Residenza, anche se deceduta in altro Comune. Ho ben compreso?

  3. Salve, in merito a questo interessante articolo vorrei chiedere un chiarimento al relatore: nell’ultimo capoverso si parla di una situazione da considerare residualmente, quella del funerale del non indigente. Quando si parla di persona morta sola (es. ignota) ci riferisce a persona totalmente sconosciuta e senza alcuna residenza in Italia, oppure a persona residente in un Comune Italiano, ma non presa in carico dai Servizi Sociali in quanto non indigente, ma che si trova abbandonata per disinteresse dei familiari?
    Grazie
    Maria Antonietta Rozzo

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