E se nessuno si attiva per allertare il medico necroscopo…? Ritardi a catena nel circuito della polizia mortuaria

Poiché il dies ad quem delle 30 ore risulta il termine finale (quello iniziale si colloca a 15 ore dopo la morte…fatte salve diverse disposizioni regionali, qui omesse per brevità) per l’effettuazione della visita necroscopica, il caso de quo non dovrebbe verificarsi, almeno in astratto; ma, nella fattispecie effettuale, possono comunque verificarsi appunto ritardi “a cascata”, dovuti ai motivi più disparati, seppur abbastanza rarefatti nella quotidiana esperienza di chi lavora nel settore funerario.

Laddove questa anomala ed illecita dilatazione dei tempi, malauguratamente, avvenisse, comunque, la visita necroscopica dovrebbe sempre essere eseguita, in quanto l’ufficiale dello stato civile non può rilasciare il permesso di seppellimento (ora distintamente autorizzazione all’inumazione o tumulazione), non solo dopo le 24 ore, ma anche dopo che si sia accertato della morte attraverso la certificazione dell’avvenuta vista necroscopica ai sensi dell’Art. 74 D.P.R. n.396/2000, il quale produce ex se i propri effetti, prescindendo anche da altri provvedimenti, quali, ad esempio, il Nulla Osta ex Art. 116 D.Lgs n. 271/1989, dell’Autorità Giudiziaria.

Tale ispezione sui

signa mortis

come

algor livor

e

rigor

, o il tumultuoso andamento dei processi putrefattivi già in essere (ma non si dimentichi la rilevazione strumentale con il c.d. tanatogramma ex art. 8 D.P.R. n. 285/1990), come tutta l’azione di medicina necroscopica, ha la funzione di acclarare l’incontrovertibilità della morte e non altro, anche se circolano da tempo, moduli, pure approvati dalle Regioni o dalle singole A.USL, sulla certificazione di avvenuto esame necroscopico, i cui contenuti richiesti eccedono le informazioni, minime, strettamente necessarie, con grave nocumento per la privacy. (esempio: perché indicare sul certificato necroscopico anche la causa di morte, aggirando, così, la funzione precipua della scheda Istat?)

Eventualmente, l’inefficienza nella segnalazione del decesso alle unità di medicina necroscopica, potrebbe essere valutata in termini di infrazione al D.P.R n.285/1990, imputabile anche al privato che se ne sia assunto l’onere (ad esempio, se ciò risulti dal mandato ricevuto dai familiari o lo svolgimento di tale attività risulti dalle operazioni cui sia legittimato sulla base dell’autorizzazione di P.S. di cui all’art. 115 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, così come modificato dall’Art. 13 Legge 4 aprile 2012 n. 35), e sanzionabile, in via residuale, ai termini dell’art. 358, comma 2 Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Questa sanzione, oggi, è stata aggiornata nell’attuale importo dall’art. 16 D.Lgs 22 maggio 1999, n. 196 ed è da elevare secondo modalità e procedure di cui alla Legge n.689/1981); si ricorda, infine, come l’attuale D.P.R. n. 396/2000 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento di stato civile, essendo appunto, fonte regolamentare, seppur rafforzata, in quanto emanata ex L. n. 127/1997, quale regolamento di delegificazione ex L. n. 400/1988 e s.m.i., sia privo (norma minus quam perfecta???) di un proprio apparato di diritto punitivo e questa sua peculiarità, almeno per i puristi del diritto, costituisce un grave limite alla sua endogena imperatività.

Written by:

Carlo Ballotta

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