Negli ultimi tempi si stanno ricevendo in redazione segnalazioni di lettori preoccupati dal fatto che taluni Comuni, stanno elevando la misura del diritto per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre. Talvolta sostituendolo al diritto fisso di privativa (ex art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90). Altre volte ex novo. Stante la situazione della finanza locale, è giocoforza vedere aumenti di questi diritti, ma ciò è visto con sempre maggiore ostilità da parte dell’imprenditoria privata. Poiché la discussione non è mai precisa, cioé non si ha la percezione della giusta misura del diritto, si ritiene utile inserire questo post, dove far emergere il problema e consentire una discussione aperta.
Di seguito talune segnalazioni:
Spero di essere nel forum….
Volevo discutere nel forum dei diritti fissi che i comuni continuano ad imporre.
In pratica tutti sappiamo che con la caduta delle privative in seguito alle varie sentenze di t.a.r e antitrust, è venuto a cadere anche il diritto di privativa che i comuni imponevano in pratica alle imprese funebri.
Ora qualche comune che sà di non poter più imporre tale diritto lo cerca di imporlo come diritto di rilascio alla autorizzazione al trasporto che per legge dice si può applicare.
D’accordo ancora purtroppo!!!
Ora però bisognerebbe capire bene questi diritti che onerosità possono avere visto che alla fine per ricevere l’autorizzazione al singolo trasporto da parte di un ufficio di stato civile non corrisponde a molti minuti di lavoro e quindi di occupazione del impiegato comunale addetto a tale lavoro.
Gradirei la vostra opinione su tale questione.Volevo chiedere fino a che punto un ente (comune) puo deliberare di eliminare il diritto di privativa e poi mettere in essere un diritto per il rilascio autorizzazione al singolo trasporto aumentando il vecchio diritto di quasi il duecento per cento.
Praticamente è cambiato solo che la privativa non esiste più ma i comuni possono decidere qualsiasi cifra come diritto?A che tipo di diritto si riferisce? Sulla legittimità dirò in funzione del tipo di diritto a cui si riferisce.
Non sono un amante della valutazione dell’aumento su basi percentauli, quel che conta è la base di partenza.
Difatti il 200% di molto poco è sempre poco. Il 10% di tanto è ancor di più.Il problema non sta negli aumenti percentuali, quanto sull’importo.
In altri termini: se l’importo precedente fosse stato di 30 euro e quello successivo di 90 euro, l’aumento è del 200%, ma quel che conta è se con i 90 euro a pratica si coprono le spese di formazione dell’atto, comprensive degli oneri generali comunali.
IL diritto fisso può esser richiesto solo in fase di rilascio dell’autorizzazione al trasporto. Quest’autorizzazione concerne sempre il comune di decesso (e non quello di sepoltura, se differente) ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 26 e 34 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, senza poi dimenticare il paragrafo 5 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.
x francesco
Scusa per il pure’, tu sei stato sicuramente molto piu’ sintetico e chiaro di me, pero’ purteoppo devo dirti che non mi hai detto niente di nuovo in quanto tutte le sentenze che hai citato si rivolgono sicuramente al diritto di privativa caduto con la stessa privativa art.19.
io ivece parlo del diritto all’art 23 che impongono i comuni, e non solo per i funerali da svolgersi nel comune, ma anche per la solo entrata salma,proveniente da altro comune, in cimitero.
saluti
E’l’autorità comunale nella persona del dirigente ex Art. 107 comma 3 Decreto Legislativo 267/2000 o del suo delegato ex Art.17 comma 1 bis (e 17 bis) d.lgt. 165/2001.
Sempre a livello “pratico” (senza spostare però responsabilità o competenze) esiste la c.d. delega alla firma.
La cosidetta “dichiarazione di morte” è una prassi, sì invalsa presso molte municipalità, ma che non trova nessun fondamento giuridico. Allo Stato Civile (regione Lombardia esclusa) in quanto tale spetta solo il perfezionamento delle rispettive autorizzazioni alla sepoltura ex Art. 74 DPR 396/2000.
Potremmo affrontare la questione sulla legittimità di “contestualizzare” le due autorizzazioni (al
seppellimento e al trasporto) in senso meramente materiale prevedendo un unico supporto, magari
con l’autorizzazione del trasporto redatta di seguito (cioè, dopo la sottoscrizione dell’ufficiale dello
stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione al seppellimento).
Forse, la questione va affrontata alla luce dell’articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, nel testo sostituito dall’articolo articolo 11 decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, che prevede che sul foglio che sia già servito per la
redazione di altro atto soggetto ad imposta (di bollo) può essere scritto un atto per il quale sia
prevista l’applicazione dell’imposta in modo straordinario, e che, in ogni caso e con il pagamento
del tributo in unica misura, sullo stesso foglio possano essere scritti determinati atti,
dettagliatamente indicati nell’elencazione del comma 3, comprendente ben 15 voci.
Questo percorso però è fuorviante, nel senso che tale disposizione attiene alla facoltà di scrivere più
atti sullo stesso foglio, magari con il pagamento dell’imposta in misura unica.
Lo Stato Civile ex Art. 117 comma 1 lettera i) della Costituzione risponde solo alla normativa statale e non ai regolamenti comunali di polizia mortuaria.
Il Consiglio Comunale ex Art. 149 Decreto Legislativo 267/2000 può istutuire diritti fissi (e non imposta di bollo!) sui servizi di propria spettanza.
Complimenti per il purè! I diritti di “istruttoria”, se così si può chiamare, si pagano con l’imposta di bollo da € 14,62, sia sulla domanda che sull’autorizazazione, che sono documenti aggiuntivi a ciò che il Comune deve fare su “carta libera e senza spese” e cioè l’Autorizzazione al seppellimento. Se vi sono altre pretese, sono illegittime perchè non hanno fondamento, inquanto il Comune per imporre qualsiasi tipo di pretesa lo deve fare in base alla legge e non può inventarsi ciò che non c’è. Di solito viene opposto l’art. 19 del DPR 285/90 che non ha fondamento inquanto è stato abrogato l’art. 1 n° 8 del RD 15/10/1925 n. 2578 per incompatibilità con la nuova disciplina dettata dall’art. 22 della L. 8/6/902 n. 142. Se non si riesce a convincere, si può suggerire di leggersi l’AS147 AGCM del 2/7/98, la sentenza del Consiglio di Stato del 9/12/04 n 7899 e la sentenza della Corte di Cassazione sez I del 6/6/05 n 11726. Se non basta, si può richiedere il rimborso (la prescrizione è decennale).
Salve e Buona Pasqua
Vorrei ritornare su questo argomento se e’ possibile e trattare piu’ propriamente del ” diritto rilascio autorizzazione art 23 dpr 285/90 riscosso dai comuni anche per Solo entrata salma in cimitero. Salma proveniente da altro comune e senza funerale in comune di sepoltura che ovviamente in questo caso e’ diverso da quello di decesso.
grazie
C’è, però, un eccezione evidenziata dalla dottrina (Dr. Sereno Scolaro).
Esempio: Succede a volte che salme di persone decedute in altro comune vengano trasportate, per ordine dell’autorità giudiziaria, presso la camera mortuaria sita nel locale ospedale per eseguire accertamenti diagnostici. Cioè, una persona muore nel comune A), viene trasportata nel comune B) (camera mortuaria dell’ospedale) e infine verrà trasportata nel comune C) ove verrà sepolta.
Si chiede se il Comune B) possa imporre una tariffa per trasporto fnebre (=sosta) in quanto tale trasporto, seppure autorizzato dal Comune di decesso, ha comunque come luogo di partenza il comune B)?
Risposta:
In linea generale, cioe’ sia nel caso del comune A) che del comune B), puo’ prevedersi senz’altro una somma per l’attivita’ istruttoria delle autorizzazioni (anche se va considerato che quando il trasferimento avvenga – punto 5 Circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 – su disposizione dell’autorita’ giudiziaria, l’autorizzazione al trasporto, fino alla destinazione finale (sepoltura) e comprese le eventuali soste intermedie, continua a permanere nella competenza del comune di decesso) al trasporto: in altre parole, l’art. 19, 3 dPR 285/1990 continua ad essere vigente (anche in regioni che si siano date specifica regolamentazione).
Tendenzialmente, eviterei di parlare di diritto, preferendo forme piu’ neutre come ‘somma per l’attivita’ istruttoria al rilascio dell’autorizzazione’ o simili, collocando cio’ in un contesto piu’ coerente, cioe’ un servizio, neppure a domanda individuale (l’autorizzazione, mentre lo e’ il trasporto), richiesto da chi ne ha interesse, o semplicemente voglia, in qualche modo derogatorio al principio per cui i cadaveri vanno sepolti nel luogo di decesso (e, prima, portati, se ve ne siano le condizioni, al deposito di osservazione del luogo di decesso).
Dato che la sosta importa l’uso di locali ed attrezzature, sembrerebbe del comune B), queste sono (dovrebbero essere) a pagamento, la cui misura non dovrebbe essere inferiore a quella detemrinabile ex art. 117 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, non senza considerare il fatto che anche l’autorizzazione ad utilizzarle, in quanto ‘normalmente’ dovrebbero essere utilizzate quelle del comune A costituisce un’attività.
Quindi l’Art. 19 comma 3, in via residuale, continua ad applicarsi ai trasporti funebri che implichino, ad esempio, una sosta (e non un semplice “scalo tecnico”) in un comune intermedio.
Ai sensi dell’Art. 22 DPR 285/1990 il sindaco con apposita ordinanza individua luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito.
No. La giurisprudenza è unanime in tal senso.
salve,
i comuni di Arrivo possono imporre il diritto fisso di cui all’ art. 19 decaduto in sieme alla privativa??
Non esiste tariffazione per la visita necroscopica, essa, infatti, è gratuita, trattandosi di prestazione di medicina pubblica, così si è espresso il Ministero degli Interni con risoluzione n. 15900/93 del 24.02.2006.
Imporre un canone sulla visita necroscopica è illegittimo, anche se alcune AASSLL lombarde sembrano voler applicare questa politica.
L’unica declaratoria sui prezzi per le attività funerarie istituzionali è il D.M. 1 luglio 2002 emanato in attuazione della Legge n.130/2001 in materia di cremazione.
Da esso si possono ricavare anche i canoni di concessione per le sepolture private.
Mentre il diritto di segreteria è fisso e stabilito dalla Legge il diritto fisso, così come i canoni di concessione può esser modulato.
La norma di riferimento è l’Art. 117 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Ovviamente il rilascio di un passaporto mortuario o, comunque, un autorizzazione al trasporto internazionale richiedendo un’istruttoria più complessa comporterà, logicamente, la corresponsione di una somma maggiore.
MI AVETE BRUCIATO UN INTERVENTO…………..