Negli ultimi tempi si stanno ricevendo in redazione segnalazioni di lettori preoccupati dal fatto che taluni Comuni, stanno elevando la misura del diritto per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre. Talvolta sostituendolo al diritto fisso di privativa (ex art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90). Altre volte ex novo. Stante la situazione della finanza locale, è giocoforza vedere aumenti di questi diritti, ma ciò è visto con sempre maggiore ostilità da parte dell’imprenditoria privata. Poiché la discussione non è mai precisa, cioé non si ha la percezione della giusta misura del diritto, si ritiene utile inserire questo post, dove far emergere il problema e consentire una discussione aperta.
Di seguito talune segnalazioni:
Spero di essere nel forum….
Volevo discutere nel forum dei diritti fissi che i comuni continuano ad imporre.
In pratica tutti sappiamo che con la caduta delle privative in seguito alle varie sentenze di t.a.r e antitrust, è venuto a cadere anche il diritto di privativa che i comuni imponevano in pratica alle imprese funebri.
Ora qualche comune che sà di non poter più imporre tale diritto lo cerca di imporlo come diritto di rilascio alla autorizzazione al trasporto che per legge dice si può applicare.
D’accordo ancora purtroppo!!!
Ora però bisognerebbe capire bene questi diritti che onerosità possono avere visto che alla fine per ricevere l’autorizzazione al singolo trasporto da parte di un ufficio di stato civile non corrisponde a molti minuti di lavoro e quindi di occupazione del impiegato comunale addetto a tale lavoro.
Gradirei la vostra opinione su tale questione.Volevo chiedere fino a che punto un ente (comune) puo deliberare di eliminare il diritto di privativa e poi mettere in essere un diritto per il rilascio autorizzazione al singolo trasporto aumentando il vecchio diritto di quasi il duecento per cento.
Praticamente è cambiato solo che la privativa non esiste più ma i comuni possono decidere qualsiasi cifra come diritto?A che tipo di diritto si riferisce? Sulla legittimità dirò in funzione del tipo di diritto a cui si riferisce.
Non sono un amante della valutazione dell’aumento su basi percentauli, quel che conta è la base di partenza.
Difatti il 200% di molto poco è sempre poco. Il 10% di tanto è ancor di più.Il problema non sta negli aumenti percentuali, quanto sull’importo.
In altri termini: se l’importo precedente fosse stato di 30 euro e quello successivo di 90 euro, l’aumento è del 200%, ma quel che conta è se con i 90 euro a pratica si coprono le spese di formazione dell’atto, comprensive degli oneri generali comunali.
Parlando di diritto di segreteria io penso cominciamo a definire il tipo di “tale diritto”, quale potrebbe essere ad esempio un diritto di segreteria per la richiesta e poi il rilascio di un certificato di morte o di nascita o uno stato di famiglia ecc, ecc.
Quindi ad esempio 1 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro.
Si pensi per un attimo che la richiesta di visita necroscopica, la quale viene effetuata da un medico dell’ ASL competente per territorio il quale avuta la richiesta parte con un auto propria o dell’ ASL, effettua a volte anche piu’ di 5 Km per andata e 5 Km per ritorno dalla propria sede, giungè presso la casa del defunto, effettua una visita alla salma, redige un certificato, e ritorna in sede, il tutto per una modica cifra che si aggirà, come da tariffe emanate dal ministero della sanità non piu’ di tre o quattro anni or sono, intorno ai 20 euro piu’ o meno. Facendo un paragone con l’struttoria atto di morte-permesso di seppelimento-autorizzazione al trasporto, che vengono effettuati come tutti sappiamo in un ufficio dove i documenti vengono recapitati sulle medisime scrivanie di competenza………. ditemi voi in quanto dovrebbe essere quantificato “tale diritto” di SEGRETERIA, come giustamente è stato definito, e per il quale l’istruttoria non è superiore ai cinque minuti di lavoro di un impiegato di stato civile.
Per la determinazione dei diritti di segreteria (ad esempio per una loro differenziazione) si veda l’Art. 23 della Costituzione, vi è, infatti, riserva di legge.
I diritti di segreteria sono introitati a favore del bilancio del comune, che deve riversare la quota del 10 % al fondo di cui all’art. 42 L. 8/6/1962, n. 604 (in altri termini l’entrata “propria” dei comuni e’ data dal 90 % del totale riscosso).
Per le successive modificazioni alla tabella D allegata alla legge 8.6.1962 n. 604 si veda l’Art. 27 comma 7 del decreto legge 28.2.1983 n.55, art.27 convertito in legge 26.4.1983, n.131 e successivamente modificato dall’art.19 ter della legge n.440/1987 e dall’art.12 ter della legge 19.3.1993, n.68.
ok,
a parte la sua leggittimità ora bisognerebbe capire bene i criteri con i quali si definirebbe la misura di “tale diritto”, visto che la tabella D allegata alla legge 8.6.1962 n. 604 ne indica solo i casi in cui applicare e non la misura.
A proposito…………. conoscete quanto è “tale diritto” a milano?
E’la stessa regione Lombardia a rispondere prima con il paragrafo 7 della Circolare 21/SAN poi con la Circolare Regionale 7SAN (paragrafo 5). In base all’Art. 35 del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n. 1 il regime dei trasporti funebri rimane assogettato alla disciplina di cui all’Art. 23 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Il diritto fisso sul rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre, quindi, è PERFETTAMENTE legittimo anche in Lombardia.
Salve, dopo aver dato lettura ai vostri interventi prima di esaminarli un pò più approfonditamente, leggendomi anche un attimo i vari articoli di legge che entrambi in modo molto chiaro citate, mi viene in mente una domanda da farvi:
in lombardia o meglio a milano, dove vige se non sbaglio una delle più recenti e “penso” moderne normative regionali approvate, esiste un “tale diritto” sostituito all’ art. 19 dpr 285/90 comma 2 e 3 ..??
grazie
Sugli oneri amministrativi (diritti di segreteria) di cui caricare il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre non bisognerebbe dimenticare La tabella D allegata alla legge 8.6.1962 n. 604 e successive modifiche, che elenca in quali casi applicare il diritto e in che misura, al punto 6 indica i “nulla osta di qualunque specie”.
Al di là della difformità nominale tra i termini linguistici “autorizzazione” e “Nulla Osta” la dottrina ritiene applicabile il diritto di segreteria di cui sopra in quanto l'”autorizzazione” costituisce pur sempre un provvedimento amministrativo che consente l’esercizio di un’attività da parte di soggetti diversi dal comune.
In merito alla potestà del comune di stabilire un “tetto” per i trasporti funebri e’ sostenibile tale legittimazione, in termini di valore massimo, sia in considerazione che l’art. 16, 1, lett. a) dPR 285/1995 sia per il DM 31/12/1983, dopo il suo ‘ripristino’ nel testo originale da parte del TAR Lazio, sez. I.ter n. 7570 del 5/6/-11/9/2003, che ha annullato le modifiche apportatevi dall’art. 2, punto 4) DM 1/7/2002.
Secondo altri glossatori della materia funeraria vigendo il regime della libera concorrenza le diverse imprese devono essere libere di fissare il prezzo che ritengono equo (e concorrenziale), siccome
anche se il Comune potesse/volesse fissare il prezzo dei trasporti che le imprese devono applicare diventerebbe, di fatto ,impossibile il controllo, anche perchè poi le imprese possono “giocare” su tutte le altre voci del servizio.
Pare che la questione sollevata presenti, quanto meno, dei vizi logici (o, forse, solo di terminologia impropria).
L’art. 19 dPR 10 settembre 1990, n. 285 prevede due distinte tipologie, l’una regolata dal comma 2 e l’altra regolata dal comma 3.
Incentrando l’attenzione sulla prima (comma 2), va fatto notare come tale “diritto” (che ha natura tributaria) presupponesse due condizioni, tra loro concorrenti.
La prima era quella per cui il comune non esercitasse il servizio di traspoprto funebre a pagamento (e su questa tipologia, oggi sostanzialmente (salvi pochissimi casi, quali i c.d. recuperi salma disposti dalla pubblica autorita’) di applicazione generale (essendo ormai il trasporto di cadavere sempre a titolo oneroso, anche quando vi siano le condizioni per la gratuita’ dell’inumazione, fino all’esumazione ordinaria, stante l’art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26), esercizio che il comune poteva (e puo’) assicurare o non assicurare.
La seconda, che operava nel caso in cui il comune non esercitasse il diritto di privativa sul servizio di trasporto funebre a pagamento, che richiedeva un “consenso” a terzi alla sua effettuazione (per inciso, tale formulazione è in sé apparentemente contraddittoria, non avendo molto senso parlare di “consenso” a terzi, allorquando non sussistesse una privativa).
Venuti meno i presupposti per l’esercizio di tale attivit’ in privativa (dal 1° gennaio 2002, se si conmsiderano gli aspetti notrmativi e non gli “auspici” o altro), la seconda delle condizioni non è più applicabile.
Ma cio’ non inibisce che il comune non abbia titolo ad esigere somme per lo svolgimento di servizi propri del comune (art. 13 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), in misura determinata in applicazione dei criteri di cui all’art. 117 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 oppure, considerando che il servizio di trasporto funebre è incluso tra i servizi pubblicia a domanda individuale (di cui al D.M. 31 dicembre 1983), secondo i criteri sel successivo art. 243.
In realta’, quest’ultima disposizione non e’ del tutto pertitente riferendosi al caso in cui il comune eserciti (oggi senza privativa) il servizio di trasporto funebre.
Non solo, ma l’aspetto qui considerato riguarda non tanto il “prezzo” della prestazione di trasporto funebre, quanto l’assoggettamento ad un corrispettivo dell’attivita’ autorizzatoria in relazione a ciascun singolo trasporto funebre, cioe’ ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui agli artt. 23 e seguenti dPR 10 settembre 1990, n. 285.
Sul terzo aspetto va considerato come, proprio sull’assunto che il servizio di trasporto delle salme “a pagamento” costituisca, oggi, attività di rilevanza economica esercitabile, dagli operatori economici che siano titolari delle relative autorizzazioni allo svolgimento dell’attività funebre, a prescindere dalla loro natura giuridica, il fatto che il comune disponga, in termini di pubblica autorità (funzioni rispetto alle quali è ammessa, in relazione a tali attività od operazioni, altresì la percezione di diritti, canoni, contributi o retribuzioni; art. 13, comma 1 direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 od art. 4, paragrafo 5 direttiva 1977/388/CEE del Consiglio del 15 maggio 1977), della titolarità, e in questo caso esclusiva, all’autorizzazione a ciascun singolo trasporto funebre (artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) determina in capo a questi una serie di oneri in funzione delle attività necessarie al rilascio delle singole autorizzazioni al trasporto funebre, inteso “uti singuli”, oneri che o hanno il carattere di oneri che siano, per legge, posti a carico del bilancio comunale oppure costituiscono, contemporaneamente, da un lato un danno per il bilancio del comune e dall’altro in arricchimento senza giusta causa (art. 2041 c.c.) per soggetti terzi.
Tali oneri sussistono tanto nel caso in cui il comune (nell’esercizio delle funzioni di pubblica autorità) provveda alle attività amministrative necessarie al rilascio delle singole autorizzazioni al trasporto funebre direttamente, quanto se, nelle forme previste dall’ordinamento giuridico, si avvalga, magari solo per le attività istruttorie, di un soggetto terzo, caso nel quale, ferma restando la sussistenza di tali costi (che non attengono solo ai costi di personale), essi appaiono maggiormente evidenti dovendo essere corrisposti al soggetto terzo di cui il comune si avvalga nella propria specifica realtà organizzativa.
Ora, va posta la questione se tali attività (e, quindi, i relativi costi) costituiscano, oltre che un obbligo o una funzione riservata alla pubblica autorità, anche una funzione il cui onere debba essere posto a carico del bilancio comunale.
In altre parole, fermo restando il carattere di esercizio di una potestà, funzione pubblica, va posta la questione se il relativo onere debba gravare unicamente sul bilancio del comune, oppure possa gravare su di esso, oppure non possa gravare su di esso.
Rispetto alla prima questione (dovere), non si rinvengono nell’ordinamento disposizioni che consentano inequivocamente di sostenere come le attività amministrative connesse con il rilascio delle singole autorizzazioni amministrative di competenza del comune in quanto agente quale pubblica autorità debbano gravare, necessariamente, sul bilancio del comune, dal momento che l’obbligatorietà dell’acquisizione della singola autorizzazione amministrativa non determina, dio per sé, la sua gratuità (anzi, non mancano casi in cui sia, esplicitamente, previsto che determinate pubbliche funzioni siano assolte a titolo oneroso; si pensi, a titolo di esempio, alle prestazioni, obbligatorie, in materia di servizi idrici integrati, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, o dei c.d. servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983.
Il riferimento a questo ultimo non è casuale in quanto il n. 18 dell’articolo unico di tale D.M. 31 dicembre 1983 (il cui testo è stato ripristinato nella formulazione originaria dall’art. 4 D. M. 16 maggio 2006 anche in conseguenza di ua nota pronuncia del TAR Lazio) considera, tra i servizi pubblici a domanda individuale, proprio i trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive, con la conseguenza di escludere che tali servizi e prestazioni loro accessorie siano, sempre e comunque, a carico del bilancio comunale.
Rimane implicito che se il comune determini un corrispettivo per tali prestazioni esso fa carico ai diversi soggetti che esercitino l’attività funebre (o che fruiscono del servizio, indipendentemente da chi lo svolga), a prescindere dalla loro natura soggettiva, dato che, in caso contrario, potrebbe ravvisarsi un’alterazione del principio di parità di condizioni di presenza sul mercato (anche se questo potrebbe rilevare se ed in quanto determinasse distorsioni della concorrenza di una certa importanza (art. 13, paragrafo 1, terzo periodo direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006) sul mercato nazionale o in una sua parte rilevante, il ché non si determina per la natura di mercato comunale o poco più che sovra-comunale delle attività di trasporto funebre, in particolare quando considerate rispetto al singolo trasporto funebre (salvo non volere ritenere come esplicantesi sul mercato nazionale o in una sua parte rilevante il singolo trasporto funebre, situazione che non sussiste neppure quando si considerino soggetti imprenditorialmente operanti nel settore caratterizzati da un volume d’affari ben al di sopra della media, situazione esclusa in quanto nell’attività funebre non sussiste tale dimensione di mercato (Corte d’appello di Genova, sezione 1^ civile, sent. n. 1230 del 26 novembre 2007).
Ha poca importanza come queste somme siano denominate, dato che, in ogni caso, non sussistono argomenti giuridici che portino a sostenere che l’attivita’, anche amministrativa, svolta dai comuni debbe, sempre e necessariamente, avvenire in forma gratuita, gratuita’ che puo’ sussistere solo se vi sia norma di legge, cioè di rango primario che preveda una tale gratuità.
In ogni caso, a prescindere dalle forme (ed altro) del servizio di trasporto funebre a pagamento, il comune ha sempre titolo a prevedere la riscossione di somme afferenti, quanto meno, all’attivita’ istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni e per l’esercizio dell’attivita’ di vigilanza (per quanto non di competenza dell’ASL dal punto di vista igienico-sanitario, art,. 16, 2 dPR 285/1990) che e’ chiamato a porre in essere per queste attivita’.
Dato che l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione, per le attività di verifica e controllo e quanto altro hanno delle innegabili componenti economiche, esse vanno/andrebbero considerate (quanto meno in misura non inferiore a quanto possa determinarsi ex art. 117 D. Lgs. 267/2000)) in sede di determinazione della tariffa, diritto, corrispettivo, prezzo (o come lo si voglia denominare).
Per quanto riguarda il “diritto” parlasi di diritto per il rilascio dell’ autorizzazione
al singolo trasporto di cadavere.
Mai esistito, INFATTI prima regnava il diritto di cui all’ art 19 D.P.R 285/90
anche non essendoci più privativa.
In effetti prima di tale diritto lo stato civile sia per la dichiarazione di morte e si per il conseguente permesso di seppelimento non prendeva nessun diritto.
per quanto riguarda poi l’autorizzazione al singolo trasporto dovrebbe per regolamento comunale, essere rilasciato dall’ ufficiale dello stato civile in calce al permesso di seppellimento.