Negli ultimi tempi si stanno ricevendo in redazione segnalazioni di lettori preoccupati dal fatto che taluni Comuni, stanno elevando la misura del diritto per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre. Talvolta sostituendolo al diritto fisso di privativa (ex art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90). Altre volte ex novo. Stante la situazione della finanza locale, è giocoforza vedere aumenti di questi diritti, ma ciò è visto con sempre maggiore ostilità da parte dell’imprenditoria privata. Poiché la discussione non è mai precisa, cioé non si ha la percezione della giusta misura del diritto, si ritiene utile inserire questo post, dove far emergere il problema e consentire una discussione aperta.
Di seguito talune segnalazioni:
Spero di essere nel forum….
Volevo discutere nel forum dei diritti fissi che i comuni continuano ad imporre.
In pratica tutti sappiamo che con la caduta delle privative in seguito alle varie sentenze di t.a.r e antitrust, è venuto a cadere anche il diritto di privativa che i comuni imponevano in pratica alle imprese funebri.
Ora qualche comune che sà di non poter più imporre tale diritto lo cerca di imporlo come diritto di rilascio alla autorizzazione al trasporto che per legge dice si può applicare.
D’accordo ancora purtroppo!!!
Ora però bisognerebbe capire bene questi diritti che onerosità possono avere visto che alla fine per ricevere l’autorizzazione al singolo trasporto da parte di un ufficio di stato civile non corrisponde a molti minuti di lavoro e quindi di occupazione del impiegato comunale addetto a tale lavoro.
Gradirei la vostra opinione su tale questione.Volevo chiedere fino a che punto un ente (comune) puo deliberare di eliminare il diritto di privativa e poi mettere in essere un diritto per il rilascio autorizzazione al singolo trasporto aumentando il vecchio diritto di quasi il duecento per cento.
Praticamente è cambiato solo che la privativa non esiste più ma i comuni possono decidere qualsiasi cifra come diritto?A che tipo di diritto si riferisce? Sulla legittimità dirò in funzione del tipo di diritto a cui si riferisce.
Non sono un amante della valutazione dell’aumento su basi percentauli, quel che conta è la base di partenza.
Difatti il 200% di molto poco è sempre poco. Il 10% di tanto è ancor di più.Il problema non sta negli aumenti percentuali, quanto sull’importo.
In altri termini: se l’importo precedente fosse stato di 30 euro e quello successivo di 90 euro, l’aumento è del 200%, ma quel che conta è se con i 90 euro a pratica si coprono le spese di formazione dell’atto, comprensive degli oneri generali comunali.
X Vinicio Verona,
possono essere apposti diritti per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre, la scelta del comune è del tutto legittima, così, almeno, si è pronunciato il TAR Venero con tre, recentissime, diverse sentenze.
Tali diritti possono essere differenziati tra il caso di trasporto entro il territorio comunale, in partenza per fuori comune ma entro il territorio nazionale, in partenza per l?estero. 2) La legittimità di detti diritti si fonda sul fatto che il Comune li istituisce con un atto di consiglio comunale, non essendo più possibile fare riferimento né all?art. 16 né ai 19 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90. Per cui è il provvedimento comunale di istituzione e di variazione che dà titolo ad esigerli. 3) Si conferma che vi è giurisprudenza costante sulla non possibilità da parte del Comune di riservare la privativa del trasporto funebre a pagamento ad un proprio servizio (gestito in economia diretta) o con altre forme consentite, tra cui la concessione ? meglio nota oggi come affidamento ? a terzi. La giurisprudenza ha anche chiarito che non potendo più prevedere la privativa del trasporto funebre il Comune non può nemmeno esigere il diritto fisso di cui all?articolo 19 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90. In conclusione con l?atto comunale (direi di consiglio) si deve cessare la privativa, se ancora esiste, eliminare il diritto fisso per trasporti funebri in uscita e trasporti funebri in entrata nel Comune. Si può, con lo stesso atto, istituire il diritto per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre distinto in tre modalità: trasporto all?interno del Comune, in partenza dal Comune per il territorio nazionale ed in partenza per l?estero. Si suggeriscono come sempre valori congrui, ma quest’opzione è del tutto “politica”, perché attiene alla sfera di discrezionalità ed autonomia impositiva propria di ciascun comune.
La maggiorazione del diritto fisso d’istruttoria in caso di trasporti internazionali è dovuta al fatto che nell’evenienza di trasporto all?’estero la difficoltà e la complessità dell?’atto (in lingua estera) è rilevante. E quindi il costo della pratica è superiore.
Per trasportare la salma di mia mamma da Roma al paese natale (come da lei espressamente desiderato) l’agenzia di pompe funebri espone 250 € di “diritto per rilascio autorizzazione al trasporto”. Mi sapete dire se la richiesta è equa, pur se un odioso balzello? Grazie
Per MImmo: il dirito fisso d’istruttoria, pur avendo natura profondamente diversa dal vecchio diritto di privativa è per crti versi analogo, poichè riguarda le pratiche da sbrigare per il rilascio dell’autorizzazione l trasporto funebfe. Esso dovrebbe esser versato da chi presenti istana per il trasporto funebre dovrebbe esser un famigliare del de cuius, ma quasi mai questo accade perchè si preferisce demandare quest’ingrato compito all’impresa funebre) E’un po’ come le marche da bollo che si alegano all’itanza di trasporto funebre. Quindi la tua ipotesi mi pare del tutto plausibile.
Salve,
ritornando sul argomento : imposizione diritto su trasporto funebre art.23 dpr 285-90, che i comuni impongono per far “cassa” e per riscattarsi da quel diritto ormai cancellato da diverse sentenze (parlo art.19 privativa), vi chiedo conferma, anche se ne’ sono già convinto, se e’ leggittimo da parte dell’ impresa che lo paga in nome e’ per conto di una famiglia x a cui si deve dare servizio di trasporto al cimitero di salma congiunto, ricaricarlo poi alla famiglia nella nota spese o fattura che sia.
saluti
Per Mimmo.
la questione della residenza era strettamente legata all’Art. 19 DPR 285/1990, in quanto la sepoltura dovrebbe, di norma, avvenire nel comune di decesso. Storicamente il diritto fisso in entrata dovuto al regime di privativa nasce con il DPR 803/1975 per evitare il trasbordo del feretro ogni volta che si varca il confine comunale.
x Carlo
Io parlavo dell’ art. 23 il 19 è stato eliminato in quanto si sono resi conto che non possono richiedere diritti riguardante art 19 e quini hanno sfruttato sia per il rilascio ad autorizzazione all’ interno del comune sia per le salme che arrivano da fuori comune dicendo che non sono residenti.
x Mimmo:
Riporto un estratto di una premessa di deliberazione di Giunta Municipale del comune di Travagliato (reperito con una ricerca sul web) http://www.travagliato.it, che riporta le fonti normative per la definizione delel tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale:
Tra i servizi pubblici a domanda individuale vi sono i trasporti funebri (cioé l’esecuzione del trasporto, non l’esazione di un diritto per il rilascio di una autorizzazione), la illuminazione votiva, le pompe funebri, tra gli altri servizi locali, svolti in economia diretta (cioé con proprio personale e mezzi) da un Comune.
Premesso;
– che, per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi 1 e 7, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni e i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere no generalizzato,con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap nonché quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed
i servizi di trasporto pubblico;
– che, con successive disposizioni, la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente disciplinata;
– che, con D.M. 31 dicembre 1983, si è provveduto all’individuazione dei servizi a domanda individuale;
– – che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con contributi finalizzati doveva essere effettuata in misura non inferiore al 36%;
Rilevato che, per effetto di quanto dispone il 1° comma dell’art. 45 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dal primo gennaio 1994 sono sottoposti all’obbligo del tasso minimo di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie (in base ai parametri stabiliti dal D.M. n. 217 del 10/06/03) …