Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

Sono detraibili dall’Irpef gli importi pagati in seguito al decesso di familiari compresi tra quelli previsti dall’articolo 433 del Codice civile e di affidati o affiliati, per un importo, relativo a ciascun decesso, non superiore a 1.549,37 euro (3 milioni di lire). Il limite massimo detraibile si riferisce al singolo evento luttuoso e pertanto, se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37 euro: se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una dichiarazione di ripartizione.

Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. E’ utile sottolineare che il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza del nesso causale fra il decesso e la spesa, nel senso che non sono detraibili le somme pagate in previsione di un futuro decesso (la detrazione spetta soltanto se la spesa risponde a un criterio di attualità rispetto all’evento cui è finalizzata). Si è detto dell’importo massimo detraibile, che può essere superato, nello stesso anno, solo qualora si verifichino più eventi luttuosi (per ciascuno dei quali vale sempre il limite detraibile di 1.549,37 euro).

Ci è stato chiesto se sono deducibili le spese funebri conseguenti alla traslazione postuma di una salma. In materia abbiamo ritrovato una risposta al quesito su www.fiscooggi.it, e di seguito lo si riporta, come gran parte delle notizie di questo post. FISCOoggi è un periodico telematico dell’Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell’accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
FISCOoggi integra la documentazione esistente presso il sito www.agenziaentrate.gov.it, offrendo aggiornamenti sull’attività dell’Agenzia e dei suoi uffici centrali e periferici, commenti sulla normativa, sulla prassi e sulla giurisprudenza tributaria.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Traslazione della salma
D: LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER NECESSITA’ IGIENICO-SANITARIE DOPO DUE ANNI DAL SEPPELLIMENTO DI UN CONGIUNTO, POSSONO ESSERE DETRATTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
R: la traslazione della salma non può essere considerata spesa funeraria di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir. L’Amministrazione finanziaria, nella circolare 25/5/1979, n. 26, ha precisato che l’onere, per essere detraibile, deve rispondere a un criterio d’attualità rispetto all’evento cui è finalizzato.

Ne approfittiamo per integrare questa risposta con una serie di altre domande in tema di detraibilità per spese funebri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri
D: ESSENDO UNICO FAMILIARE ED EREDE DI MIO ZIO MATERNO, MI SPETTANO LE DETRAZIONI PER SPESE FUNEBRI?
R: nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RP, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Pertanto, non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri sostenute per lo zio defunto.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute per familiare non a carico
D: POSSO DETRARRE LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER LA MORTE DI UN GENITORE ANCHE SE NON A MIO CARICO?
R: in base al comma 1, lettera d), dell’articolo 15 del Dpr 917/86, la detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile, tra cui sono indicati i genitori.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Importo massimo
D: VORREI SAPERE SE IL LIMITE PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE FUNEBRI E’ DI 1.549,37 PER OGNI EREDE CON DICHIARAZIONE DEI REDDITI DIVERSA O E’ IL LIMITE TOTALE
R: per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a 1.549,37 euro. Tale importo è da intendersi complessivo e non riferito a ogni erede.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute dal genero
D: POSSO DETRARRE LA SPESA PER IL FUNERALE DEL SUOCERO?
R: sono detraibili al 19 per cento le spese funebri sostenute per il decesso dei familiari indicate nell’articolo 433 del Codice civile, degli affidati e affiliati (articolo 15, comma 1, lettera d, del Dpr n. 917/86); nell’elenco rientrano pertanto anche i suoceri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Familiare non a carico
D: POSSO DEDURRE LE SPESE PER IL FUNERALE DI MIO PADRE (LA FATTURA E’ A MIO NOME) TENUTO CONTO CHE NON ERA UN MIO FAMILIARE A CARICO E NON ERA UN SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DEL 730?
R: le spese funebri per il genitore, anche non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione entro il limite di 1.549,37 euro.

Le regole da seguire per la deducibilità

Quando si parla di spese rimborsabili dal Fisco, tutti pensano agli oneri deducibili, senza fare alcuna distinzione di merito. In realtà, alcuni oneri sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, su cui si calcola l’imposta lorda (articolo 10, Dpr 917/86, Tuir), gli altri oneri, i più diffusi, permettono di detrarre dall’imposta il 19 per cento della spesa sostenuta, (articolo 13-bis del Tuir).

Quali condizioni
Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d’imposta del 19 per cento spettano solo se si realizzano, nell’anno d’imposta interessato, tutti i presupposti fissati dalle norme fiscali vigenti.
1. La spesa per la quale si richiede il beneficio fiscale deve essere stata sostenuta nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi: si applica rigorosamente il criterio di cassa e non quello di competenza.
Si deve prestare molta attenzione a questo requisito, in particolare quando si tratta di interessi passivi sui mutui ipotecari e di premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Accade spesso, infatti, che la scadenza della rata di mutuo o del premio assicurativo coincida con l’inizio o la fine dell’anno solare, e che gli interessati paghino qualche giorno prima o qualche giorno dopo: a volte l’anticipo o il ritardo comportano che l’anno di scadenza e quello di effettivo pagamento non coincidano.
E’ necessario, allora, fare molta attenzione al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, per non rischiare di vedersi recuperare dagli uffici finanziari gli oneri portati in deduzione/detrazione nell’anno di competenza anziché in quello di effettivo pagamento.
Il discorso vale, in modo particolare, per i contribuenti che presentano il modello Unico; per chi utilizza il 730 la verifica è immediata, grazie al visto di conformità previsto a partire dall’anno d’imposta ’98.
A questo si aggiunge un consiglio: nei primi anni di rimborso del mutuo, l’importo degli interessi è, di solito, abbastanza consistente, ragione per cui si suggerisce di evitare di pagare tre rate semestrali in uno stesso anno d’imposta, con il rischio di sprecare importi significativi.
Va ricordato, infatti, che esistono limiti di detraibilità degli interessi passivi e gli importi che superano questi limiti non possono essere recuperati in altro modo.
2. L’onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l’obbligo di pagare.
Si parla, in particolare, delle rate di mutuo ipotecario, dei contributi previdenziali obbligatori, dei premi di assicurazione e degli assegni alimentari al coniuge separato o divorziato: in tutti questi casi, nei quali sussiste l’obbligo di assolvere il pagamento a una data scadenza, le deduzioni e le detrazioni spettano solo a condizione che il contribuente abbia effettivamente adempiuto all’obbligazione.
3. Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario dei documenti di spesa.
Nel caso di parziale rimborso nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute, l’interessato ha diritto alla detrazione/deduzione solo per la parte non rimborsata (se il rimborso è totale non si ha diritto ad alcun beneficio fiscale).
Questo principio, di carattere generale, conosce una sola eccezione, riguardante le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice per una polizza sanitaria, polizza malattie, eccetera, e quelle rimborsate a fronte di polizze sanitarie stipulate dal datore di lavoro o da questi pagate direttamente con o senza trattenuta a carico del dipendente.
Del tutto diverso il trattamento fiscale degli oneri dedotti dal reddito o detratti dall’imposta e rimborsati in un periodo d’imposta successivo: in questo caso l’importo rimborsato deve essere sottoposto a tassazione separata.
4. Gli oneri devono essere documentati, anche se non c’è più l’obbligo di allegare la documentazione alla dichiarazione dei redditi.
5. Gli oneri sono deducibili o detraibili a condizione che non siano stati già riportati in diminuzione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Ad esempio, i contributi previdenziali obbligatori versati da imprenditori e lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo e non devono essere indicati tra i costi inerenti al reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
6. Le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell’interesse proprio.
Sono però previste alcune eccezioni, relative agli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (in un caso particolare, le spese mediche in favore dei portatori di handicap, la deduzione compete anche se il familiare non è a carico).
7. Le deduzioni e le detrazioni spettano esclusivamente per gli oneri riconosciuti deducibili e detraibili dalle norme fiscali vigenti, in particolare dagli articoli 10 e 13-bis, del Tuir. Vale a dire che non è ammessa alcuna interpretazione, analogica o estensiva, delle norme citate, e gli uffici finanziari recuperano a tassazione gli importi non ammissibili in diminuzione del reddito complessivo o dell’imposta.

Come si documentano
Tutti gli oneri portati dedotti o detratti devono essere documentati: i contribuenti devono, quindi, munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, prescrizioni mediche (nei casi in cui sono richieste) e ogni altra certificazione idonea (ad esempio, la sentenza di separazione per gli assegni alimentari al coniuge) a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.
E’ obbligatorio documentare gli oneri, ma questo non comporta l’allegazione di alcunché alla dichiarazione dei redditi: i contribuenti devono farsi rilasciare le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti e conservarle entro i termini in cui l’amministrazione finanziaria può richiederne l’esibizione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), termini che, per quanto riguarda le dichiarazioni presentate nel 2002, scadono il 31 dicembre 2006.

L’intestazione
Tranne alcune eccezioni, è necessario che i documenti di spesa relativi agli oneri deducibili e detraibili siano intestati al soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi e che intende avvalersene per ridurre il carico fiscale o per farsi restituire dal Fisco parte delle ritenute già trattenute alla fonte.
Questo principio vale per tutte le spese suscettibili di risparmio fiscale, ma ancor di più per le spese funebri.

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278 thoughts on “Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

  1. Regione Liguria.
    Buongiorno, avrei bisogno di porvi un quesito. Nel 2009 è morta mia nonna le spese funerarie sono state inserite sulla dichiarazione dei redditi presentata nel 2010 da mia madre che viveva insieme a lei. Ora le spese per l’acquisto del marmo e i relativi accessori si possono detrarre nella dichiarazione del 2011? La fattura è stata emessa nel 2010.
    Grazie
    gabriella

  2. Fattura funerale intestata alla vedova ma pagata da tutti e tre gli eredi: Per la detrazione a ciascuno erede come occorre fare esistendo solo una fattura? Cosa deve scrivere sopra la fattura la vedova onde i due eredi possano detrarre la loro parte? grazie

    1. 1 sola fattura intestata alla vedova dell’intero importo pagato.
      Poi si fa una fotocopia della fattura per ciascuno degli altri eredi e ognuno scrive di pugno una dichiarazione sul retro della fotocopia e dell’originale, sottoscritta da tutti, che riconosce che il pagamento della fattura è avvenuto ad es. al 25% per vedova e per il 25% da primo erede e da 50% da secondo erede.
      A quel punto la fattura con la dichiarazione di ripartizione del pagamento è il titolo che consente la detrazione a ciascuno degli interessati per la quota percentuale di spettanza in dichiarazione dei redditi. Ovviamente ognuno può detrarre la quota percentuale di una spesa totale fino a 1.549,37, anche se la fattura pagata fosse superiore (ad es. 5.000).
      Quindi nel caso in esame la vedova e il primo erede per 387,34 ciascuno, il secondo erede per 774,69.
      Buona cosa sarebbe avere anche il titolo che lo prova (bonifico), ma è sufficiente la dichiarazione di cui sopra.

  3. Regione Sicilia. Salve. Per seppellire mia zia nella tomba di famiglia con tutti e sei posti già occupati, si procede allo spurgo di tutti quelli che anno superato i 20 anni, tra questi mio Padre. Per eseguire lo spurgo, a parte le spese del funerale di mia zia che sono a carico dei suoi figli, mi si chiedono le spese per sostenere lo spurgo di mio Padre, circa 700 euro. Posso scaricare sul 730 questa cifra?

    1. No Le spese funebri sono detraibili solo al momento del funerale, nella imminenza del decesso. Nel suo caso – a parte che non sono spese funebri, ma cimiteriali – è passato del tempo e quindi non può detrarre.

  4. LOMBARDIA.
    Tramite un procuratore mio padre ha sostenuto le spese funerarie per sua sorella, non a carico fiscalmente e residente in Venezuela. E’ in possesso di documento di avvenuto pagamento in valuta estera (bolivar vnezuelani). Gentilmente ho necessità di conoscere 2 risposte:
    1) Ha diritto alla detrazione fiscale per spese funerarie sostenute all’estero?
    2) Pur avendo sostenuto l’intero onere, in quanto per la Legge Venezuelana risulta essere l’unico erede, deve suddividere la detrazione con i miei cugini che invece per la Legge Italiana sono anchessi eredi?
    Ringrazio e saluto cordialmente
    giorgio

    1. x Giorgio.
      Dove paga le tasse? In Venezuela?
      Se si, valgono le norme venezuelane circa la detraibilità di spese funebri.
      Se invece paga le tasse in Italia valgono le norme italiane

  5. Nel 2011 ho sostenuto spese per la esumazione della mia mamma deceduta nel 1997: costo per rimuovere la salma e costo per il posizionamento della stessa in altro loculo, ammontare ca. 1000,00€. Sono detraibili??
    Grazie Silvia Puccini

  6. Buongiorno, le scrivo in quanto mi trovo in questa situazione. Mia moglie è in carico al mio 730 in quanto non ha reddito.La mamma di mia moglie è morta anni fà e già separata in precedenza. Rimane solo lei come parente. Due giorni fa è venuta a mancare la nonna, per tanto tutte le spese del funerale le abbiamo pagate noi (avente c/c in comune). Le onoranze funebri mi ha staccato regolare fattura intestata a mia moglie, posso avere il diritto di avere il prossimo anno il rimborso di euro 1500. Nel ringraziare anticipatamente per la risposta, vogliate gradire distinti saluti (EMILIA R.)

    1. x paolo:
      nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RP, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

  7. Regione di provenienza è Lombardia.
    E’ possibile detrarre le spese per il canone di affitto dei colombari.
    E’ una spesa di €. 2351,00 per una concessione di 30 anni.

    E’ possibile detrarre la spesa della lapide che ammonta a €. 900.00

    Grazie

    Bergamo, 16/02/2011

    1. x Liliana
      Si, nei limiti del consentito e sussitendone le condizioni soggettive.
      Il limite di deducibilità per spese funebri nell’abito della dichiarazione di successione è di 1032,91 euro, (cioé i vecchi 2 milioni di lire) in base al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgvo 346/1990

  8. Nel rigo E14 della Dichiarazione dei redditi (modello 730) si chiede di indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37. Una idea interessante è quella di rendere obbligatoria l’indicazione del CF o PI del soggetto percipiente di tali somme – imprese funebri -, così come avviene già ora nel rigo corrispondente l’indicazione del CF del coniuge percipiente di assegni di mantenimento.
    Ma forse la cosa non basta, occorerrebbe adeguare la detrazione a importi ben maggiori e corriposndenti a quanto effettivamente si paga …

  9. regione sicilia – mia moglie affetta di cirrosi epatica evolutiva e da carcinoma mammario, ormai prossima alla fine, ha voluto che comprassi un ipogeo a due posti nel mese di agosto 2010 dal valore di 7000 euro. poichè il comune pretendeva la residenza per ovvie ragioni ho trasferita solo quella di lei. la relativa fattura quindi è stata emessa a suo nome ma lr spese li ho sostenute io. inoltre mia moglie pensionata inps non aveva ritenute irpef. ,mia moglie è scomparsa nel novembre 2010, posso avere io la detrazione per spese funebri? anche se non per l’irpef per leventuale imposta di successione?
    grazie

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