Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

Sono detraibili dall’Irpef gli importi pagati in seguito al decesso di familiari compresi tra quelli previsti dall’articolo 433 del Codice civile e di affidati o affiliati, per un importo, relativo a ciascun decesso, non superiore a 1.549,37 euro (3 milioni di lire). Il limite massimo detraibile si riferisce al singolo evento luttuoso e pertanto, se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37 euro: se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una dichiarazione di ripartizione.

Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. E’ utile sottolineare che il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza del nesso causale fra il decesso e la spesa, nel senso che non sono detraibili le somme pagate in previsione di un futuro decesso (la detrazione spetta soltanto se la spesa risponde a un criterio di attualità rispetto all’evento cui è finalizzata). Si è detto dell’importo massimo detraibile, che può essere superato, nello stesso anno, solo qualora si verifichino più eventi luttuosi (per ciascuno dei quali vale sempre il limite detraibile di 1.549,37 euro).

Ci è stato chiesto se sono deducibili le spese funebri conseguenti alla traslazione postuma di una salma. In materia abbiamo ritrovato una risposta al quesito su www.fiscooggi.it, e di seguito lo si riporta, come gran parte delle notizie di questo post. FISCOoggi è un periodico telematico dell’Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell’accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
FISCOoggi integra la documentazione esistente presso il sito www.agenziaentrate.gov.it, offrendo aggiornamenti sull’attività dell’Agenzia e dei suoi uffici centrali e periferici, commenti sulla normativa, sulla prassi e sulla giurisprudenza tributaria.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Traslazione della salma
D: LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER NECESSITA’ IGIENICO-SANITARIE DOPO DUE ANNI DAL SEPPELLIMENTO DI UN CONGIUNTO, POSSONO ESSERE DETRATTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
R: la traslazione della salma non può essere considerata spesa funeraria di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir. L’Amministrazione finanziaria, nella circolare 25/5/1979, n. 26, ha precisato che l’onere, per essere detraibile, deve rispondere a un criterio d’attualità rispetto all’evento cui è finalizzato.

Ne approfittiamo per integrare questa risposta con una serie di altre domande in tema di detraibilità per spese funebri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri
D: ESSENDO UNICO FAMILIARE ED EREDE DI MIO ZIO MATERNO, MI SPETTANO LE DETRAZIONI PER SPESE FUNEBRI?
R: nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RP, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Pertanto, non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri sostenute per lo zio defunto.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute per familiare non a carico
D: POSSO DETRARRE LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER LA MORTE DI UN GENITORE ANCHE SE NON A MIO CARICO?
R: in base al comma 1, lettera d), dell’articolo 15 del Dpr 917/86, la detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile, tra cui sono indicati i genitori.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Importo massimo
D: VORREI SAPERE SE IL LIMITE PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE FUNEBRI E’ DI 1.549,37 PER OGNI EREDE CON DICHIARAZIONE DEI REDDITI DIVERSA O E’ IL LIMITE TOTALE
R: per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a 1.549,37 euro. Tale importo è da intendersi complessivo e non riferito a ogni erede.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute dal genero
D: POSSO DETRARRE LA SPESA PER IL FUNERALE DEL SUOCERO?
R: sono detraibili al 19 per cento le spese funebri sostenute per il decesso dei familiari indicate nell’articolo 433 del Codice civile, degli affidati e affiliati (articolo 15, comma 1, lettera d, del Dpr n. 917/86); nell’elenco rientrano pertanto anche i suoceri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Familiare non a carico
D: POSSO DEDURRE LE SPESE PER IL FUNERALE DI MIO PADRE (LA FATTURA E’ A MIO NOME) TENUTO CONTO CHE NON ERA UN MIO FAMILIARE A CARICO E NON ERA UN SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DEL 730?
R: le spese funebri per il genitore, anche non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione entro il limite di 1.549,37 euro.

Le regole da seguire per la deducibilità

Quando si parla di spese rimborsabili dal Fisco, tutti pensano agli oneri deducibili, senza fare alcuna distinzione di merito. In realtà, alcuni oneri sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, su cui si calcola l’imposta lorda (articolo 10, Dpr 917/86, Tuir), gli altri oneri, i più diffusi, permettono di detrarre dall’imposta il 19 per cento della spesa sostenuta, (articolo 13-bis del Tuir).

Quali condizioni
Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d’imposta del 19 per cento spettano solo se si realizzano, nell’anno d’imposta interessato, tutti i presupposti fissati dalle norme fiscali vigenti.
1. La spesa per la quale si richiede il beneficio fiscale deve essere stata sostenuta nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi: si applica rigorosamente il criterio di cassa e non quello di competenza.
Si deve prestare molta attenzione a questo requisito, in particolare quando si tratta di interessi passivi sui mutui ipotecari e di premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Accade spesso, infatti, che la scadenza della rata di mutuo o del premio assicurativo coincida con l’inizio o la fine dell’anno solare, e che gli interessati paghino qualche giorno prima o qualche giorno dopo: a volte l’anticipo o il ritardo comportano che l’anno di scadenza e quello di effettivo pagamento non coincidano.
E’ necessario, allora, fare molta attenzione al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, per non rischiare di vedersi recuperare dagli uffici finanziari gli oneri portati in deduzione/detrazione nell’anno di competenza anziché in quello di effettivo pagamento.
Il discorso vale, in modo particolare, per i contribuenti che presentano il modello Unico; per chi utilizza il 730 la verifica è immediata, grazie al visto di conformità previsto a partire dall’anno d’imposta ’98.
A questo si aggiunge un consiglio: nei primi anni di rimborso del mutuo, l’importo degli interessi è, di solito, abbastanza consistente, ragione per cui si suggerisce di evitare di pagare tre rate semestrali in uno stesso anno d’imposta, con il rischio di sprecare importi significativi.
Va ricordato, infatti, che esistono limiti di detraibilità degli interessi passivi e gli importi che superano questi limiti non possono essere recuperati in altro modo.
2. L’onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l’obbligo di pagare.
Si parla, in particolare, delle rate di mutuo ipotecario, dei contributi previdenziali obbligatori, dei premi di assicurazione e degli assegni alimentari al coniuge separato o divorziato: in tutti questi casi, nei quali sussiste l’obbligo di assolvere il pagamento a una data scadenza, le deduzioni e le detrazioni spettano solo a condizione che il contribuente abbia effettivamente adempiuto all’obbligazione.
3. Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario dei documenti di spesa.
Nel caso di parziale rimborso nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute, l’interessato ha diritto alla detrazione/deduzione solo per la parte non rimborsata (se il rimborso è totale non si ha diritto ad alcun beneficio fiscale).
Questo principio, di carattere generale, conosce una sola eccezione, riguardante le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice per una polizza sanitaria, polizza malattie, eccetera, e quelle rimborsate a fronte di polizze sanitarie stipulate dal datore di lavoro o da questi pagate direttamente con o senza trattenuta a carico del dipendente.
Del tutto diverso il trattamento fiscale degli oneri dedotti dal reddito o detratti dall’imposta e rimborsati in un periodo d’imposta successivo: in questo caso l’importo rimborsato deve essere sottoposto a tassazione separata.
4. Gli oneri devono essere documentati, anche se non c’è più l’obbligo di allegare la documentazione alla dichiarazione dei redditi.
5. Gli oneri sono deducibili o detraibili a condizione che non siano stati già riportati in diminuzione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Ad esempio, i contributi previdenziali obbligatori versati da imprenditori e lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo e non devono essere indicati tra i costi inerenti al reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
6. Le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell’interesse proprio.
Sono però previste alcune eccezioni, relative agli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (in un caso particolare, le spese mediche in favore dei portatori di handicap, la deduzione compete anche se il familiare non è a carico).
7. Le deduzioni e le detrazioni spettano esclusivamente per gli oneri riconosciuti deducibili e detraibili dalle norme fiscali vigenti, in particolare dagli articoli 10 e 13-bis, del Tuir. Vale a dire che non è ammessa alcuna interpretazione, analogica o estensiva, delle norme citate, e gli uffici finanziari recuperano a tassazione gli importi non ammissibili in diminuzione del reddito complessivo o dell’imposta.

Come si documentano
Tutti gli oneri portati dedotti o detratti devono essere documentati: i contribuenti devono, quindi, munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, prescrizioni mediche (nei casi in cui sono richieste) e ogni altra certificazione idonea (ad esempio, la sentenza di separazione per gli assegni alimentari al coniuge) a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.
E’ obbligatorio documentare gli oneri, ma questo non comporta l’allegazione di alcunché alla dichiarazione dei redditi: i contribuenti devono farsi rilasciare le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti e conservarle entro i termini in cui l’amministrazione finanziaria può richiederne l’esibizione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), termini che, per quanto riguarda le dichiarazioni presentate nel 2002, scadono il 31 dicembre 2006.

L’intestazione
Tranne alcune eccezioni, è necessario che i documenti di spesa relativi agli oneri deducibili e detraibili siano intestati al soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi e che intende avvalersene per ridurre il carico fiscale o per farsi restituire dal Fisco parte delle ritenute già trattenute alla fonte.
Questo principio vale per tutte le spese suscettibili di risparmio fiscale, ma ancor di più per le spese funebri.

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278 thoughts on “Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

  1. nel 2014 mio suocero è stato riusumato per decorso del tempo ed è stato collocato in un loculo a pagamento. tali spese (di riesumazione e ricollocazione) sono anch’esse detraibili?

  2. Buongiorno vorrei chiedere un’informazione, pochi giorni fa ho perso mio padre le eredi siamo io e le mie due sorelle, la fattura del funerale è stata intestata a me ma sò che per poter far scaricare la stessa anche alle mie sorelle nella stessa proporzione devo indicare una dicitura precisa, potrei sapere qual’è? per non cadere in errore. Cioè ci saranno delle parole specifiche e di legge immagino. Grazie

    1. x Antonella
      Non è prevista esplicitamente (per legge o circolare ministeriale) la forma che deve avere la dichiarazione.
      Potrebbe essere una dichiarazione come segue:
      Il sottoscritto XY, dichiara di aver provveduto al pagamento di 1/3 (o dea quota che ha effettivamente pagato) della fattura complessiva di euro $$$$, a mezzo ……… (sistema che permetta la tracciabilità del pagamento, sicuramente obbligatorio se l’importo pagato supera la somma di 1000 euro)
      La presente dichiarazione è resa ai fini della individuazione della effettiva sostenuta per il funerale di MN, ai fini della detrazione fiscale consentita.
      In fede
      ………

  3. ciao vorrei un quesito è morto mio suocero 2015 abbiamo fatto una fattura 2900,00, possiamo scaricare 1450,00 ciascuno tra me e mio cognato.

  4. E’ possibile scaricare le spese di due funerali nello stesso 730, in tal caso l’importo detraibile rimane invariato complessivamente di euro 1549,37 o si ha diritto ad una doppia detraibilità massima di euro 1549,37 per ogni funerale?
    Grazie

    1. x Giuseppe
      E’ possibile scaricare le spese di di due distinti e diversi funerali di cui si abbia diritto alla detrazione, purché pagati per cassa in uno stesso anno fiscale.
      Ad es. muoiono papà e mamma, anche a distanza di mesi l’uno dall’altro, ma nello stesso anno 2014. Nella dichiarazione dei redditi del 2014, si possono scaricare l edue fatture, ciascuna nei limiti di 1549,37 euro e quindi nel totale per la somma doppia.

  5. Mio marito è morto 4 anni fa e sto pagando ancora il funerale,posso farmi fare fattura nel momento in cui lo finisco di pagare e scaricarla l’anno successivo? grazie

    1. x Elena.
      Nutriamo perplessità sulla sua idea.
      A nostro avviso la fattura doveva essere effettuata subito dopo il funerale e pagata a rate.
      Se ad es. la fattura era di 3000 euro e lei ha pagato 1000 euro nel primo anno, 1000 euro nel secondo anno, riteniamo lei potesse detrarre interamente i primi 1000 euro e poi la differenza tra il limite detraibile e i primi 1000 euro pagati, l’anno successivo.
      In sostanza la ditta che ha fatto il funerale se non ha fatto la fattura al momento della esecuzione del servizio non si è comportata correttamente. E quindi è ben difficile che possa fare una fattura oggi a distanza di 4 anni dalla esecuzione del servizio. E inoltre sembra di capire che il pagamento a rate sia tutto in nero. Quindi ci dispiace dirle che Lei ha fatto un errore difficilmente sanabile oggi, vieppiù tenendo presente che oggi vi sono norme di tracciabilità dei pagamenti che permettono di scoprire rapidamente dele malefatte.

  6. Salve, da quanto ho letto ho capito che le spese funerarie sono detraibili nelle misura di euro 1549,37 ma la mia domanda è: tra le spese funerarie sono comprese anche le SPESE PER LA LAPIDE??? Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Saluti
    Giuseppe

  7. Mia madre è deceduta a febbraio 2014. Le spese funerarie sono state fatturate a mio padre che le porterà in detrazione nel 2015. A gennaio 2015
    verrà fatturata a mio padre la lapide commissionata sempre per mia madre.
    Potrà portare in detrazione nel 2016 anche questa spesa? (naturalmente
    sempre nel limite di detrazione di 1549,37)
    Grazie per una pronta risposta.

    1. x Fumagalli
      No, non può detrarre le spese della lapide. La detrazione riguarda le sole spese effettuate nel momento del funerale. E comunque entro il limite massimo prestabilito.

  8. Buongiorno,
    mio fratello è separato con figlia non sono divorziati. Passa il mantenimento ancora oggi che la figlia ha 24 anni. In caso di decesso devono pagare comunque moglie e figlia? la mia famiglia non potrà pagare. Mio fratello ha un invalidità e gli detraggono già i soldi per pagare il mantenimento della figlia.Loro posso rifiutarsi di pagare il funerale?cioè moglie e figlia perché mio fratello non ha soldi e stà molto male di salute ed è ospitato dalla mia famiglia. Non conosco la legge. grazie.
    Attendo risposta. maria

    1. x Maria
      Le spese relative al funerale del “de cuius” sono giuridicamente qualificabili come debiti dell’asse ereditario, ai sensi dell’articolo 752 del codice civile.
      “Art. 752. Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi.
      I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
      La disciplina relativa alle modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari, è prevista dall’articolo 752 del codice civile. Ai sensi della suddetta disposizione ciascun coerede deve rispondere dei debiti del de cuius in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta.”
      Ciascun coerede quindi è tenuto al pagamento dei debiti, soltanto in proporzione della sua quota.
      Ora, poiché i coeredi sono la moglie e la figlia (a meno che il fratello non faccia testamento diverso) spetta alla moglie e alla figli ail pagamento in ragione del 50% cadauna (appunto per successione legittima).
      Al netto di eventuali contributi che derivassero da denari percepiti per assistenza sociale.

  9. a causa di un disguido tra me e mio fratello ci siamo accorti che ne io ne lui abbiamo portato in detrazione le spese funerarie sostenute x nostro padre deceduto nel dicembre del 2006.
    vorrei sapere se c’è un limite temporale x portare in detrazione queste spese sostenute?

    1. X Marco
      No non è possibile ora. La detrazione o avviene con la dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si paga la fattura o si perde il diritto. Funziona col criterio di cassa.

  10. mio padre è deceduto.le spese per il funerale sono state sostenute da me e mio marito, io sono a carico di mio marito la fattura può essere intestata a me o è meglio intestarla a mio marito?

    1. x Elena – sono detraibili al 19 per cento le spese funebri sostenute per il decesso dei familiari indicate nell’articolo 433 del Codice civile, degli affidati e affiliati (articolo 15, comma 1, lettera d, del Dpr n. 917/86); nell’elenco rientrano pertanto anche i suoceri.
      A lei conviene che la fattura sia intestata a suo marito, che la può detrarre essendo capiente fiscalmente.

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