Sono detraibili dall’Irpef gli importi pagati in seguito al decesso di familiari compresi tra quelli previsti dall’articolo 433 del Codice civile e di affidati o affiliati, per un importo, relativo a ciascun decesso, non superiore a 1.549,37 euro (3 milioni di lire). Il limite massimo detraibile si riferisce al singolo evento luttuoso e pertanto, se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37 euro: se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una dichiarazione di ripartizione.
Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. E’ utile sottolineare che il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza del nesso causale fra il decesso e la spesa, nel senso che non sono detraibili le somme pagate in previsione di un futuro decesso (la detrazione spetta soltanto se la spesa risponde a un criterio di attualità rispetto all’evento cui è finalizzata). Si è detto dell’importo massimo detraibile, che può essere superato, nello stesso anno, solo qualora si verifichino più eventi luttuosi (per ciascuno dei quali vale sempre il limite detraibile di 1.549,37 euro).
Ci è stato chiesto se sono deducibili le spese funebri conseguenti alla traslazione postuma di una salma. In materia abbiamo ritrovato una risposta al quesito su www.fiscooggi.it, e di seguito lo si riporta, come gran parte delle notizie di questo post. FISCOoggi è un periodico telematico dell’Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell’accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
FISCOoggi integra la documentazione esistente presso il sito www.agenziaentrate.gov.it, offrendo aggiornamenti sull’attività dell’Agenzia e dei suoi uffici centrali e periferici, commenti sulla normativa, sulla prassi e sulla giurisprudenza tributaria.
Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Traslazione della salma
D: LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER NECESSITA’ IGIENICO-SANITARIE DOPO DUE ANNI DAL SEPPELLIMENTO DI UN CONGIUNTO, POSSONO ESSERE DETRATTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
R: la traslazione della salma non può essere considerata spesa funeraria di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir. L’Amministrazione finanziaria, nella circolare 25/5/1979, n. 26, ha precisato che l’onere, per essere detraibile, deve rispondere a un criterio d’attualità rispetto all’evento cui è finalizzato.
Ne approfittiamo per integrare questa risposta con una serie di altre domande in tema di detraibilità per spese funebri.
Oneri e detrazioni – Spese funebri
D: ESSENDO UNICO FAMILIARE ED EREDE DI MIO ZIO MATERNO, MI SPETTANO LE DETRAZIONI PER SPESE FUNEBRI?
R: nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RP, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Pertanto, non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri sostenute per lo zio defunto.Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute per familiare non a carico
D: POSSO DETRARRE LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER LA MORTE DI UN GENITORE ANCHE SE NON A MIO CARICO?
R: in base al comma 1, lettera d), dell’articolo 15 del Dpr 917/86, la detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile, tra cui sono indicati i genitori.Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Importo massimo
D: VORREI SAPERE SE IL LIMITE PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE FUNEBRI E’ DI 1.549,37 PER OGNI EREDE CON DICHIARAZIONE DEI REDDITI DIVERSA O E’ IL LIMITE TOTALE
R: per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a 1.549,37 euro. Tale importo è da intendersi complessivo e non riferito a ogni erede.Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute dal genero
D: POSSO DETRARRE LA SPESA PER IL FUNERALE DEL SUOCERO?
R: sono detraibili al 19 per cento le spese funebri sostenute per il decesso dei familiari indicate nell’articolo 433 del Codice civile, degli affidati e affiliati (articolo 15, comma 1, lettera d, del Dpr n. 917/86); nell’elenco rientrano pertanto anche i suoceri.Oneri e detrazioni – Spese funebri – Familiare non a carico
D: POSSO DEDURRE LE SPESE PER IL FUNERALE DI MIO PADRE (LA FATTURA E’ A MIO NOME) TENUTO CONTO CHE NON ERA UN MIO FAMILIARE A CARICO E NON ERA UN SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DEL 730?
R: le spese funebri per il genitore, anche non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione entro il limite di 1.549,37 euro.
Le regole da seguire per la deducibilità
Quando si parla di spese rimborsabili dal Fisco, tutti pensano agli oneri deducibili, senza fare alcuna distinzione di merito. In realtà, alcuni oneri sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, su cui si calcola l’imposta lorda (articolo 10, Dpr 917/86, Tuir), gli altri oneri, i più diffusi, permettono di detrarre dall’imposta il 19 per cento della spesa sostenuta, (articolo 13-bis del Tuir).
Quali condizioni
Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d’imposta del 19 per cento spettano solo se si realizzano, nell’anno d’imposta interessato, tutti i presupposti fissati dalle norme fiscali vigenti.
1. La spesa per la quale si richiede il beneficio fiscale deve essere stata sostenuta nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi: si applica rigorosamente il criterio di cassa e non quello di competenza.
Si deve prestare molta attenzione a questo requisito, in particolare quando si tratta di interessi passivi sui mutui ipotecari e di premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Accade spesso, infatti, che la scadenza della rata di mutuo o del premio assicurativo coincida con l’inizio o la fine dell’anno solare, e che gli interessati paghino qualche giorno prima o qualche giorno dopo: a volte l’anticipo o il ritardo comportano che l’anno di scadenza e quello di effettivo pagamento non coincidano.
E’ necessario, allora, fare molta attenzione al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, per non rischiare di vedersi recuperare dagli uffici finanziari gli oneri portati in deduzione/detrazione nell’anno di competenza anziché in quello di effettivo pagamento.
Il discorso vale, in modo particolare, per i contribuenti che presentano il modello Unico; per chi utilizza il 730 la verifica è immediata, grazie al visto di conformità previsto a partire dall’anno d’imposta ’98.
A questo si aggiunge un consiglio: nei primi anni di rimborso del mutuo, l’importo degli interessi è, di solito, abbastanza consistente, ragione per cui si suggerisce di evitare di pagare tre rate semestrali in uno stesso anno d’imposta, con il rischio di sprecare importi significativi.
Va ricordato, infatti, che esistono limiti di detraibilità degli interessi passivi e gli importi che superano questi limiti non possono essere recuperati in altro modo.
2. L’onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l’obbligo di pagare.
Si parla, in particolare, delle rate di mutuo ipotecario, dei contributi previdenziali obbligatori, dei premi di assicurazione e degli assegni alimentari al coniuge separato o divorziato: in tutti questi casi, nei quali sussiste l’obbligo di assolvere il pagamento a una data scadenza, le deduzioni e le detrazioni spettano solo a condizione che il contribuente abbia effettivamente adempiuto all’obbligazione.
3. Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario dei documenti di spesa.
Nel caso di parziale rimborso nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute, l’interessato ha diritto alla detrazione/deduzione solo per la parte non rimborsata (se il rimborso è totale non si ha diritto ad alcun beneficio fiscale).
Questo principio, di carattere generale, conosce una sola eccezione, riguardante le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice per una polizza sanitaria, polizza malattie, eccetera, e quelle rimborsate a fronte di polizze sanitarie stipulate dal datore di lavoro o da questi pagate direttamente con o senza trattenuta a carico del dipendente.
Del tutto diverso il trattamento fiscale degli oneri dedotti dal reddito o detratti dall’imposta e rimborsati in un periodo d’imposta successivo: in questo caso l’importo rimborsato deve essere sottoposto a tassazione separata.
4. Gli oneri devono essere documentati, anche se non c’è più l’obbligo di allegare la documentazione alla dichiarazione dei redditi.
5. Gli oneri sono deducibili o detraibili a condizione che non siano stati già riportati in diminuzione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Ad esempio, i contributi previdenziali obbligatori versati da imprenditori e lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo e non devono essere indicati tra i costi inerenti al reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
6. Le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell’interesse proprio.
Sono però previste alcune eccezioni, relative agli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (in un caso particolare, le spese mediche in favore dei portatori di handicap, la deduzione compete anche se il familiare non è a carico).
7. Le deduzioni e le detrazioni spettano esclusivamente per gli oneri riconosciuti deducibili e detraibili dalle norme fiscali vigenti, in particolare dagli articoli 10 e 13-bis, del Tuir. Vale a dire che non è ammessa alcuna interpretazione, analogica o estensiva, delle norme citate, e gli uffici finanziari recuperano a tassazione gli importi non ammissibili in diminuzione del reddito complessivo o dell’imposta.Come si documentano
Tutti gli oneri portati dedotti o detratti devono essere documentati: i contribuenti devono, quindi, munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, prescrizioni mediche (nei casi in cui sono richieste) e ogni altra certificazione idonea (ad esempio, la sentenza di separazione per gli assegni alimentari al coniuge) a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.
E’ obbligatorio documentare gli oneri, ma questo non comporta l’allegazione di alcunché alla dichiarazione dei redditi: i contribuenti devono farsi rilasciare le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti e conservarle entro i termini in cui l’amministrazione finanziaria può richiederne l’esibizione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), termini che, per quanto riguarda le dichiarazioni presentate nel 2002, scadono il 31 dicembre 2006.L’intestazione
Tranne alcune eccezioni, è necessario che i documenti di spesa relativi agli oneri deducibili e detraibili siano intestati al soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi e che intende avvalersene per ridurre il carico fiscale o per farsi restituire dal Fisco parte delle ritenute già trattenute alla fonte.
Questo principio vale per tutte le spese suscettibili di risparmio fiscale, ma ancor di più per le spese funebri.
Buonasera,
in caso di fattura rilasciata dalle pompe funebri con data 2013 e pagamento rateizzato a mezzo b/b della medesima anche nel 2014, posso procedere all’inserimento dell’intero importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2013?Oppure devo suddividere gli importi con il criterio di cassa?
x Rossana.
Non ci è nota una posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate su un caso del genere.
Applicando i principi noti:
pur entro il limite totale per funerale previsto, pensiamo che si possa andare col criterio di cassa e quindi detrarre un X nel 2013 e un Y nel 2014. L’importante è che X+Y non sia superiore al limite di detraibilità. Si consiglia però un quesito all’Agenzia delle Entrate.
X Antonio
La detrazione IRPEF x spese funebri e’ indipendente dalla eredità. Spetta ai soli familiari indicati dalle istruzioni di compilazione e in base a quanto ognuno ha pagato nel lite per ogni funerale di po’ o più di 1500euro
domanda: ho una fattura per spese funebri di mio padre che è intestata a me e mio fratello di € 2.200, ma in realtà e’ stata pagata da me in contanti in tre rate. Mio fratello non si scarica nulla, io pur avendo la fattura cointestata, posso scaricarmi tutto l’importo di € 1.549,00?
Non e’ possibile fare una correzione sull’intestazione della fattura. Fatemi sapere con urgenza, se possibile. Grazie!
x Cristina77
1) Si premette che Lei ha violato la norma circa la tracciabilità del contante. Difatti:
L’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (attuale normativa “antiriciclaggio”) , al comma 1, prevede: : “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito …. o titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore … è complessivamente pari o superiori a euro mille. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche …”. L’attuale limite di 1.000 euro costituisce la cosiddetta “soglia” al di sotto della quale è possibile utilizzare denaro contante per effettuare pagamenti tra privati e società ed amministrazioni non bancarie. Sempre l’Art. 49 D.Lgs. 231/2007 oltre ad abbassare la soglia a 1.000 euro per la tracciabilità bancaria obbligatoria, prevede anche il divieto di pagamenti frazionati che si prefiggono di artatamente eludere l’obbligo di tracciabilità: “il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati” (comma 1 dell’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007).
Però poiché il pagamento è avvenuto entro l’anno 2012 Lei, pur avendo commesso una violazione, non viene sanzionata.
Questo perché ai sensi dell’Art. 50 del D.L. 201/2011 (cd. Manovra “Salva Italia”), le violazioni commesse fino al 31.1.2012 (riferite alle nuove limitazioni d’importo, ovvero comprese tra 1.000,00 e 2.499,99 euro). non costituiscono infrazione come specificato nel comma 1, secondo periodo, dell’art. dall’Art. 12 del D.L. 201/2011 inserito in sede di conversione nella legge 214/2011.
2) Se suo fratello non scarica nulla e sottoscrive una dichiarazione (ad es. nel retro della fattura) che è stata lei a pagare interamente la fattura, Lei può legittimamente detrarre l’importo massimo previsto per legge per le spese funebri del padre.
Mio padre è deceduto a novembre 2012, pertanto mia madre presenterà mod.Unico in qualità di erede. Premetto che mia madre era a carico di mio padre in quanto casalinga; la pensione di reversibilità è decorsa da gennaio 2013, perciò nel 2012 non ha redditi. Le spese per il funerale sostenute e fatturate a nome di mia madre possono essere inserite nel modello Unico? E’ possibile che in mancanza di reddito nel 2012 mia madre non possa recuperare dette spese sostenute a novembre 2012?
Grazie
X Stefano
Sua madre non ha la possibilità di detrarre le spese funebri. Perché in capiente. Però se lei come figlio ha redditi lo può fare. Sua madre dichiara ad es. di aver pagato il 10% e lei come figlio il 90% dell’importo. Veda altre risposte x capire come fare la dichiarazione.
X Redazione
Non so se il commento delle 08:36 si riferisce alla mia domanda.
Comunque preciso, che nel mio caso, mia madre è la defunta.
La fattura è stata emessa a nome mio e a nome di mia sorella per un importo di € 2.500,00. Io personalmente ho esborsato € 1.250,00.
Preciso inoltre che anche mia sorella presenterà dichiarazione dei redditi.
La mia domanda è: che importo devo indicare nella mia dichiarazione, nel rigo E14?
x Piergiulio
scusi, la risposta era per lei e non avevamo capito che le spese funebri erano per il funerale della madre.
Con gli ulteriori chiarimenti forniti la risposta è:
a) se tutti e due i figli fanno dichiarazione dei redditi e detraggono:
ciascuno dei due figli detrae il 50% del limite massimo (cioé 1.549,37/2) perché inferiore a quanto effettivamente pagato.
Nel rigo va appunto tale cifra
b) se detrae solo lei e la sorella no:
lei detrae fino a 1.250 euro. Che è da riportare nel rigo citato da lei.
In altri termini lo Stato riconosce una detrazione fino a 1.549,37 per funerale, indipendentemente dal numero dei soggetti che la detraggono.
Buongiorno. Io e mia sorella, abbiamo una fattura per le spese funerarie di nostra madre, pari ad € 2.500,00. Tale fattura è cointestata. Io materialmente, così come mia sorella, ho esborsato la metà dell’importo predetto.
Che cifra devo indicare al rigo E14 del 730?
Grazie in anticipo per la risposta.
La detrazione spese funebri spetta su un importo che non superi i 1.549,37 euro in relazione a ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l’onere. Quindi il limite massimo di spesa detraibile su cui calcolare la detrazione è sempre lo stesso anche se la spesa è sostenuta da più soggetti.
Ha sbagliato a far intestare la fattura alla madre. A questo punto consigliamo di fare una dichiarazione nel retro della fattura da allegare a ciascuna dichiarazione dei redditi del genere:
la sottoscritta madre XY dichiara di aver concorso al pagamento della fattura n. — del — per un importo di euro 500.
Il sottoscritto MN, figlio di XY, dichiara di aver concorso al pagamento della fattura n. — del — per un importo di euro 1000.
La sottoscritta ZW, figlia di XY, dichiara di aver concorso al pagamento della fattura n. — del — per un importo di euro 1000.
Se la madre XY non presenta dichiarazione dei redditi non detrae nulla e quindi ciascuno dei due figli detrae il 50% del limite massimo (cioé 1.549,37/2) perché inferiore a quanto effettivamente pagato.
Se anche la madre XY fa dichiarazione dei redditi occorre che Lei dichiari 500 euro, e i figli la somma (1.549,37-500)/2 ciascuno
Per sicurezza consulti un commercialista o un CAF
Regione Veneto
Io vorrei sapere se posso detrarre le spese funerarie di mio suocero precisando che la fattura è intestata a mia moglie che è a mio carico e che non ha reddito quindi lei non fà 730.
Domando perchè sono appena tornato dai sindacati per fare il 730 e mi è stato detto che per detrarre, la fattura sarebbe dovuta essere intestata a me, ma in risposte precedenti ho letto che si può, basta dichiarare che ho partecipato io alla spesa, come posso fare?
x Luciano.
Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Pertanto, a nulla rileva che sua moglie sia a suo carico.
E’ solo la moglie che potrà eventualmente scaricare le spese funebri dalla propria dichiarazione dei redditi (per gradi di parentela che la riguardano), se intestataria della fattura.
E quindi Lei non può scaricarla a meno che il defunto abbia i gradi di parentela sopra citati con lei (a quel punto anche se la fattura è intestata alla moglie può dichiarare che parte l’ha pagata Lei e parte la moglie e quindi detrarre la parte che ha pagato lei, ovviamente nei limiti di legge).
Salve, vorrei sapere quanto posso recuperare dalla dichiarazione dei redditi per un funerale che è costato 6.500 euro. Potreste gentilmente mostrarmi come effettuare i calcoli?
X Daniela
Può detrarre il corrispondente di 3 milioni di lire in euro x spese funebri, cioè poco più si 1500 euro indipendentemente da quanto ha esposto in fattura
Avendo sostenuto le spese per il funerale di mio padre ma avendo, per ragioni di comodità, dato i soldi in contanti a mio fratello e fatto pagare ed intestare la fattura allo stesso, posso utilizzare tale ricevuta e provvedere a detrarre la spesa dalla mia dichiarazione?
grazie
X Dino
Se così stanno le cose, basta che suo fratello chieda alla impresa funebre che emetta una nota di accredito a suo credito e una nuova fattura a nome del Dino.
Se non fosse disponibile si può optare x la soluzione della dichiarazione di parziale pagamento suo (ad es. 50%) della fattura, con dichiarazionebsottoscitta da ambedue i fratelli sul retro della fattura. Dovrà provare in qualche modo anche il versamento al fratello dell’importo.
Per l’intero si ritiene poco credibile dal fisco e quindi si consiglia la prima soluzione prospettata.
Salve. A seguito del decesso di mio padre, nel luglio 2011, ci sono state fatturare le spese funerarie. Purtroppo, per mancanza di denaro, abbiamo rimandato il pagamento fino a quest’anno. Vorrei sapere se, nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo (quindi riferita al 2012) potrò detrarre queste spese, anche se la fattura è datata 2011.
Grazie.
@ GianLuca.
Per le detrazioni vige il criterio di cassa potendolo dimostrare ad es con bonifico. Pertanto se ha pagato nel 2012 la fattura x un funerale svolto nel 2011 andrà conteggiata la detrazione nella dichiarazione dei redditi 2012.