Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

Sono detraibili dall’Irpef gli importi pagati in seguito al decesso di familiari compresi tra quelli previsti dall’articolo 433 del Codice civile e di affidati o affiliati, per un importo, relativo a ciascun decesso, non superiore a 1.549,37 euro (3 milioni di lire). Il limite massimo detraibile si riferisce al singolo evento luttuoso e pertanto, se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37 euro: se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una dichiarazione di ripartizione.

Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. E’ utile sottolineare che il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza del nesso causale fra il decesso e la spesa, nel senso che non sono detraibili le somme pagate in previsione di un futuro decesso (la detrazione spetta soltanto se la spesa risponde a un criterio di attualità rispetto all’evento cui è finalizzata). Si è detto dell’importo massimo detraibile, che può essere superato, nello stesso anno, solo qualora si verifichino più eventi luttuosi (per ciascuno dei quali vale sempre il limite detraibile di 1.549,37 euro).

Ci è stato chiesto se sono deducibili le spese funebri conseguenti alla traslazione postuma di una salma. In materia abbiamo ritrovato una risposta al quesito su www.fiscooggi.it, e di seguito lo si riporta, come gran parte delle notizie di questo post. FISCOoggi è un periodico telematico dell’Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell’accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
FISCOoggi integra la documentazione esistente presso il sito www.agenziaentrate.gov.it, offrendo aggiornamenti sull’attività dell’Agenzia e dei suoi uffici centrali e periferici, commenti sulla normativa, sulla prassi e sulla giurisprudenza tributaria.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Traslazione della salma
D: LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER NECESSITA’ IGIENICO-SANITARIE DOPO DUE ANNI DAL SEPPELLIMENTO DI UN CONGIUNTO, POSSONO ESSERE DETRATTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
R: la traslazione della salma non può essere considerata spesa funeraria di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del Tuir. L’Amministrazione finanziaria, nella circolare 25/5/1979, n. 26, ha precisato che l’onere, per essere detraibile, deve rispondere a un criterio d’attualità rispetto all’evento cui è finalizzato.

Ne approfittiamo per integrare questa risposta con una serie di altre domande in tema di detraibilità per spese funebri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri
D: ESSENDO UNICO FAMILIARE ED EREDE DI MIO ZIO MATERNO, MI SPETTANO LE DETRAZIONI PER SPESE FUNEBRI?
R: nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RP, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Pertanto, non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri sostenute per lo zio defunto.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute per familiare non a carico
D: POSSO DETRARRE LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE PER LA MORTE DI UN GENITORE ANCHE SE NON A MIO CARICO?
R: in base al comma 1, lettera d), dell’articolo 15 del Dpr 917/86, la detrazione spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile, tra cui sono indicati i genitori.

Oneri e spese detraibili – Spese funebri – Importo massimo
D: VORREI SAPERE SE IL LIMITE PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE FUNEBRI E’ DI 1.549,37 PER OGNI EREDE CON DICHIARAZIONE DEI REDDITI DIVERSA O E’ IL LIMITE TOTALE
R: per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a 1.549,37 euro. Tale importo è da intendersi complessivo e non riferito a ogni erede.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Sostenute dal genero
D: POSSO DETRARRE LA SPESA PER IL FUNERALE DEL SUOCERO?
R: sono detraibili al 19 per cento le spese funebri sostenute per il decesso dei familiari indicate nell’articolo 433 del Codice civile, degli affidati e affiliati (articolo 15, comma 1, lettera d, del Dpr n. 917/86); nell’elenco rientrano pertanto anche i suoceri.

Oneri e detrazioni – Spese funebri – Familiare non a carico
D: POSSO DEDURRE LE SPESE PER IL FUNERALE DI MIO PADRE (LA FATTURA E’ A MIO NOME) TENUTO CONTO CHE NON ERA UN MIO FAMILIARE A CARICO E NON ERA UN SOGGETTO OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DEL 730?
R: le spese funebri per il genitore, anche non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione entro il limite di 1.549,37 euro.

Le regole da seguire per la deducibilità

Quando si parla di spese rimborsabili dal Fisco, tutti pensano agli oneri deducibili, senza fare alcuna distinzione di merito. In realtà, alcuni oneri sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, su cui si calcola l’imposta lorda (articolo 10, Dpr 917/86, Tuir), gli altri oneri, i più diffusi, permettono di detrarre dall’imposta il 19 per cento della spesa sostenuta, (articolo 13-bis del Tuir).

Quali condizioni
Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d’imposta del 19 per cento spettano solo se si realizzano, nell’anno d’imposta interessato, tutti i presupposti fissati dalle norme fiscali vigenti.
1. La spesa per la quale si richiede il beneficio fiscale deve essere stata sostenuta nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi: si applica rigorosamente il criterio di cassa e non quello di competenza.
Si deve prestare molta attenzione a questo requisito, in particolare quando si tratta di interessi passivi sui mutui ipotecari e di premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Accade spesso, infatti, che la scadenza della rata di mutuo o del premio assicurativo coincida con l’inizio o la fine dell’anno solare, e che gli interessati paghino qualche giorno prima o qualche giorno dopo: a volte l’anticipo o il ritardo comportano che l’anno di scadenza e quello di effettivo pagamento non coincidano.
E’ necessario, allora, fare molta attenzione al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, per non rischiare di vedersi recuperare dagli uffici finanziari gli oneri portati in deduzione/detrazione nell’anno di competenza anziché in quello di effettivo pagamento.
Il discorso vale, in modo particolare, per i contribuenti che presentano il modello Unico; per chi utilizza il 730 la verifica è immediata, grazie al visto di conformità previsto a partire dall’anno d’imposta ’98.
A questo si aggiunge un consiglio: nei primi anni di rimborso del mutuo, l’importo degli interessi è, di solito, abbastanza consistente, ragione per cui si suggerisce di evitare di pagare tre rate semestrali in uno stesso anno d’imposta, con il rischio di sprecare importi significativi.
Va ricordato, infatti, che esistono limiti di detraibilità degli interessi passivi e gli importi che superano questi limiti non possono essere recuperati in altro modo.
2. L’onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l’obbligo di pagare.
Si parla, in particolare, delle rate di mutuo ipotecario, dei contributi previdenziali obbligatori, dei premi di assicurazione e degli assegni alimentari al coniuge separato o divorziato: in tutti questi casi, nei quali sussiste l’obbligo di assolvere il pagamento a una data scadenza, le deduzioni e le detrazioni spettano solo a condizione che il contribuente abbia effettivamente adempiuto all’obbligazione.
3. Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario dei documenti di spesa.
Nel caso di parziale rimborso nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute, l’interessato ha diritto alla detrazione/deduzione solo per la parte non rimborsata (se il rimborso è totale non si ha diritto ad alcun beneficio fiscale).
Questo principio, di carattere generale, conosce una sola eccezione, riguardante le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice per una polizza sanitaria, polizza malattie, eccetera, e quelle rimborsate a fronte di polizze sanitarie stipulate dal datore di lavoro o da questi pagate direttamente con o senza trattenuta a carico del dipendente.
Del tutto diverso il trattamento fiscale degli oneri dedotti dal reddito o detratti dall’imposta e rimborsati in un periodo d’imposta successivo: in questo caso l’importo rimborsato deve essere sottoposto a tassazione separata.
4. Gli oneri devono essere documentati, anche se non c’è più l’obbligo di allegare la documentazione alla dichiarazione dei redditi.
5. Gli oneri sono deducibili o detraibili a condizione che non siano stati già riportati in diminuzione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Ad esempio, i contributi previdenziali obbligatori versati da imprenditori e lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo e non devono essere indicati tra i costi inerenti al reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
6. Le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell’interesse proprio.
Sono però previste alcune eccezioni, relative agli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (in un caso particolare, le spese mediche in favore dei portatori di handicap, la deduzione compete anche se il familiare non è a carico).
7. Le deduzioni e le detrazioni spettano esclusivamente per gli oneri riconosciuti deducibili e detraibili dalle norme fiscali vigenti, in particolare dagli articoli 10 e 13-bis, del Tuir. Vale a dire che non è ammessa alcuna interpretazione, analogica o estensiva, delle norme citate, e gli uffici finanziari recuperano a tassazione gli importi non ammissibili in diminuzione del reddito complessivo o dell’imposta.

Come si documentano
Tutti gli oneri portati dedotti o detratti devono essere documentati: i contribuenti devono, quindi, munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, prescrizioni mediche (nei casi in cui sono richieste) e ogni altra certificazione idonea (ad esempio, la sentenza di separazione per gli assegni alimentari al coniuge) a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.
E’ obbligatorio documentare gli oneri, ma questo non comporta l’allegazione di alcunché alla dichiarazione dei redditi: i contribuenti devono farsi rilasciare le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti e conservarle entro i termini in cui l’amministrazione finanziaria può richiederne l’esibizione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), termini che, per quanto riguarda le dichiarazioni presentate nel 2002, scadono il 31 dicembre 2006.

L’intestazione
Tranne alcune eccezioni, è necessario che i documenti di spesa relativi agli oneri deducibili e detraibili siano intestati al soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi e che intende avvalersene per ridurre il carico fiscale o per farsi restituire dal Fisco parte delle ritenute già trattenute alla fonte.
Questo principio vale per tutte le spese suscettibili di risparmio fiscale, ma ancor di più per le spese funebri.

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278 thoughts on “Detraibilità delle spese funebri-vecchie norme

    1. Le spese funebri sono esenti IVa, ai sensi del DPR 633/1972, articolo 10, n. 27.
      Invece le spese per operazioni cimiteriali sono ordinariamente con IVA al 20% (tumulazione, cremazione, ecc.)
      Se si hanno prestazioni fornite da Pubblica Autorità (Comune) siano queste di servizio che per rilascio di autorizzazioni non si applica l’IVA, essendo fuori campo d’imposta.

      Se ordina una corona di fiori dal fiorista paga l’IVA propria per la vendita di fiori.

  1. Ho capito il concetto, grazie. Va da sè che le spese per il servizio funebre, fatturate ora, entreranno sulla dichiarazione dei redditi del prossimo anno (2012) non in quello corrente.

  2. ritorno sull’ultimo mio intervento… le spese son quelle del funerale, ma avendo la ditta incaricata preso anche l’onere di sistemare la parte lapidea della tumulazione, cosa che si e’ protratta nel tempo. Il pagamento delle spese – tutte – non e’ ancora stato effettuato, lo sara’ a breve. Ho dunque l’evento decesso nel 2010 con la relativa fattura 2011, nessun dubbio che le cose non siano correlate. E da quello che ho letto, non e’ possibile scaricare spese in anticipo (acquisto del posto cimiteriale ante mortem) ma in questo caso il tutto e’ correlato con al piu’ del ritardo, che non sarebbe stato influente si fosse realizzato, es: tra marzo e giugno dello stesso anno.
    Grazie della risposta

    1. A nostro avviso non sono detraibili le spese lapidee e manutentive.
      Circa la detraibilità, di norma la fattura è nelle immediate vicinanze (temporalmente) del funerale. E sempre a nostro avviso vale il criterio di cassa e cioé l’anno in cui vi è stato il pagamento (perché è in quest’anno ch ei redditi sono stati incisi negativamente).
      Continuiamo a dire: perché non scarica le spese funebri, che si fa fatturare ora?

  3. La fattura delle spese funerarie intestata a mia moglie per la morte del fratelo è possibile detrarle dal mio 7/30 con la moglie a carico mio senza redditi grazie

  4. Regione EmiliaRomagna. Lo scorso anno e’ deceduta a dicembre (06.12.2010) mia nonna, che viveva in famiglia con me e mia madre. Le spese di sepoltura saranno fatturate in questi giorni (i lavori di completamento della lapide si sono protratti piu’ del dovuto), mi chiedevo due cose: e’ una spesa che potra’ esser detratta sebbene decesso e fattura non insistano nello stesso anno? Se si’, presumo non in questo UNICO, ma in quello del prossimo anno, sbaglio?
    Mille grazie
    Pedro

    1. Ma perche’ non detrarre le spese del funerale? Quelle sono detraibili nell’anno in cui si sono sostenute. Nutriamo seri dubbi su detraibilita spese cimiteriali non in occasione del funerale

  5. vorrei sapere se posso detrarre dal modulo 730 2011 le spese funebri da me sostenute e a me fatturate per la morte del secondo marito di mia madre quindi con diverso cognome ma che mi prese con se gia quando ero piccolo, ma senza mai legalizzare l adozione. lo posso fare? grazie

  6. Reg. Lombardia
    Buongiorno,
    nel 2010 è deceduta la zia di mia mamma (sorella di suo padre), non sposata (nè concivente), senza figli e senza più fratelli. Le spese funebri sono state sostenute e intestate a me (pronipote). Posso detrarle nelle mia dichiarazione?
    Grazie
    Elisa

    1. Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel quadro RP, è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Pertanto, non risulta possibile fruire delle detrazioni sulle spese funebri sostenute per la zia defunta e tantomeno per una prozia.

  7. Lombardia Bergamo.
    Muore una persona senza moglie e figli.
    Lascia la sua casa ai fratelli e sorelle.
    Lascia la sua liquidità così divisa:
    Alla compagna
    Alla figlia della compagna.
    A due diversi nipoti.
    Desidero sapere come viene divisa la spesa della parcella del notaio e le spese funebri.
    In percentuale al valore ereditato o tutti uguale?
    Grazie

    1. Non si tratta di una questione di detraibilita’ fiscale. per cui non e’ materia su cui siamo ferrati. Presumiamo che se uno accetta una eredita’ deve accettare sia gli oneri che gli onori, ma questo con il buon senso. Invece legalmente compete ai familiari, in base al grado di parentela provvedere alle spese funebri. Se qualche lettore avvocato volesse intervenire, sarebbe utile per chiarire il quesito del nostro lettore.

  8. decede una persona che con testamento nomina erede universale un estraneo che però è senza reddito.
    il papà dell’erede sostiene tutte le spese x il funerale; può portarle in detrazione?

  9. Salve,che fare in caso di morte di un parente,il cui funerale viene pagato da un amico,poi viene a chiedere i soldi da tutti i parenti,alcuni di noi pagano,altri si rifiutano in quanto,l’eventuale eredità dovrebbe andare ad un’anziana parente che però non vuole pagare il funerale,cosa fare in questo caso?I soldi mancanti possiamo pagarli tutti una persona e poi far richiesta tramite notaio,legale all’anziana ereditiera?Grazie mille

    1. Questo non è un probema di detraibilità, ma di accettazione o meno della eredità, che consiste sia nell’attivo ch enel passivo, tracui vi sono le spese funebri, per i parenti che sono tenuti a provvedere in base al codice civile.

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