Criteri di individuazione del reddito d’impresa funebre con metodo induttivo

Il reddito dichiarato da un’imprenditore funebre risultava basso, inferiore a 17.300 euro lordi.
E veniva dichiarato come fossero le uniche entrate di un nucleo familiare di quattro persone.
Dall’accertamento analitico induttivo effettuato dal fisco, tuttavia, era emerso un maggior reddito di impresa ai fini Irpef, Iva e Irap. Da qui l’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del titolare una ditta svolgente servizi funebri.
A nulla è valsa l’impugnazione del provvedimento nei confronti della CTR. Alla fine l’imprenditore si è rivolto alla Corte di Cassazione, che li ha infine dato torto.
Nel caso in esame la Cassazione ha chiarito che, in tema di accertamento del maggior reddito di impresa, “il discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico contabile e quello condotto con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili”. Laddove “nel metodo induttivo le omissioni o le false ed inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l’attendibilità e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento, anche degli altri dati contabili, apparentemente regolari”.
Sempre nel caso in esame i verbalizzanti avevano operato la ricostruzione del numero dei servizi erogati dal contribuente in regime di evasione, attraverso un accertamento analitico induttivo.
La motivazione della CTR ripercorreva in modo convincente le risultanze dell’accertamento delle Entrate, incrociando i dati ed evidenziando le numerose incongruenze, tra cui quella contabile tra le fatture dei servizi funerari e quelle passive dei costi delle merci occorrenti.
Vi erano poi le incongruenze extracontabili, tra le quali il numero elevato dei manifesti utilizzati a fronte del numero modesto dei funerali denunciati.
E ancora il confronto tra acquisti e rimanenze di magazzino. Infine, per precauzione, l’ufficio aveva anche scomputato uno scarto del 10% per lo sfrido. Gli elementi di prova, numerosi, erano gravi precisi e concordanti. E alla fine all’imprenditore funebre non è restato che pagare.

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