Covid-19: trasporto a cassa aperta sì o no? Precisazioni.

Come sfortunato autore dell’articolo pubblicato su questo blog in data 10 aprile 2020, a commento della nuova Circ. Min. Salute del 8 aprile 2020 n. 12302, con molto tuziorismo interpretativo mi avvalgo, per non ingenerare inutile confusione aggiuntiva di un (parziale) diritto di rettifica, anche a seguito di una specifica circolare esplicativa emanata da Sefit cui, volentieri, soggiaccio, per il noto principio di gerarchia!

Allora: l’assunto da cui muovevo nella mia analisi ermeneutica era il seguente (poi anche a me è sorto il dubbio amletico: avrò pensato l’ennesima stupidata? Evidentemente… sì!).

Ma, logicamente, (io in matematica ero inguardabile!) estrapolare da una serie di divieti una singola fattispecie, significa implicitamente ammetterla come lecita. Due negazioni si elidono ex se. (- – = +…era così , o no?). Comunque mi correggo (vedi infra), ma ex art. 17 D.P.R. n. 285/1990 il trasporto “a cassa aperta” di tipo necroscopico (per ragioni di ordine pubblico ed igiene) è espressamente previsto, ma alla volta del deposito d’osservazione e non certo di una qualsivoglia casa funeraria.

Il Recupero salme (di cui al paragrafo 5.1 circ. min. 24 giugno 1993 n. 24) non è solo quello stradale o da luogo pubblico, ma anche la raccolta salme da abitazione inadatta e pericolosa, almeno soffermandosi su una risposta ad un quesito presente nel data base sul questo blog.

Anzi la grande differenza tra le due grandi scuole di pensiero (L’ing. Daniele Fogli ed il Dr. Sereno Scolaro) verteva proprio sul titolo autorizzatorio per effettuare il trasporto necroscopico da abitazione inadatta e pericolosa. (Secondo il Dr. Scolaro occorrerebbe comunque un decreto comunale, cioè la classica autorizzazione al trasporto, mentre l’Ing. Daniele Fogli propenderebbe per un’autorizzazione pro tempore rilasciata da personale sanitario (medico igienista, di medicina pubblica) accorso sul luogo di decesso. Ma vado a memoria (fallace) quindi potrei pure sbagliare.

Poi, forse più per prassi che per diritto, qui da me, nel mio “feudo funerario”, qui, nel modenese, in caso di infetti (ma se tali, ante corona virus, questa evenienza di morte a domicilio sarebbe stata molto rarefatta, specie per chi fosse portatore di morbo infettivo-diffusivo, perchè lo avrebbero spedito a morire in ospedale, ben prima dell’exitus) in abitazione inadatta e pericolosa si è sempre provveduto al trasporto necroscopico, ed è la verità.

 

Comunque la linea interpretativa ufficiale di codesta Redazione è questa:  gli infetti si trasportano solo dopo l’osservazione in doppia cassa sigillata, e anche se in abitazione inadatta o pericolosa il morto rimane lì dove si trova.

Bon, finalmente ho afferrato il concetto. Alla volte il puro diritto si divarica pesantemente dalla realtà effettuale, pur sempre contra legem (sono, da sempre, un legalista convinto).

La ratio di questo divieto ci è esaurientemente spiegata in un fitto carteggio epistolare, intercorso tra chi Vi scrive e l’Ing. Fogli, di cui propongo un passo illuminante:

” […omissis] Il trasporto da abitazione privata alla volta del deposito d’osservazione/obitorio, invece non è possibile. Tranne, forse, qualche caso eccezionale in cui la situazione dell’abitazione sia tale da obbligare a rimuovere il feretro che a mio avviso dovrebbe essere disinfettato e sigillato dopo venuta del medico necroscopo.

Questa è una interpretazione discutibile, ma si muove nel senso di ridurre al minimo le occasioni di trasferimento del contagio.

Volendo però si può sempre, su disposizione del necroscopo portare il cadavere all’obitorio/deposito di osservazione con le cautele da lui previste.

Meglio, quindi, esser quindi molto restrittivi, almeno in questa fase.”

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Carlo Ballotta

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