Mentre ribadiamo che il quadro normativo applicabile è quello rappresentato dalle norme del D.P.R. 285/1990 e da quelle specifiche regionali in tema, in coordinamento con le indicazioni delle A.usl, si sono voluti rendere edotti i nostri Lettori di alcune considerazioni emerse a seguito dell’emergenza e che richiederebbero un intervento da parte del Governo onde evitare disomogeneità regionali, ma pur sempre nel rispetto delle diverse situazioni locali con riferimento ai tassi di mortalità, alla disponibilità di impianti di cremazione e di spazi utilizzabili all’interno del cimitero.
Ecco allora alcuni appunti schematici da cui, volendo, si potrebbe estrapolare un piccolo vademecum (…di sopravvivenza!) per il personale necroforo in servizio presso imprese funebri o plessi cimiteriali:
rimozione della salma e confezionamento del feretro:
l’indispensabile manipolazione del defunto deve avvenire, adottando tutte le misure di sicurezza per evitare il contagio, poichè si è constatato che dopo il decesso,specie a domicilio, restano comunque potenzialmente contaminati dal Corona virus tutti gli oggetti vicini al defunto (letto, comodini, ecc. ecc.), oltre al fatto che per gli spostamenti potrebbero aversi fuoriuscita d’aria dai polmoni nonché di fluidi e materiali biologici infetti. Per gli spostamenti, prima dell’incassamento definitivo è d’uopo deporre la salma in un body bag a tenuta comprovata per gas e, soprattutto, fluidi corporei.
Qualora ai termini dell’art. 31 del D.P.R. 285/1990, sia ammesso l’uso della plastica biodegradabile, succedanea della cassa metallica, per i tragitti verso il crematorio e per il deposito temporaneo in camera mortuaria, in attesa di cremazione e se il feretro è predisposto per defunto portatore di malattia infettivo-diffusiva,è suggerito l’impiego aggiuntivo, interno o esterno al feretro di elemento rigido o flessibile impermeabile e utilizzo di abbondante strato assorbente sul fondo della cassa, nella considerazione delle possibili interazioni nocive di tale materiale plastico con il disinfettante, di cui è imbevuto il lenzuolo che avvolge il defunto. Questa reazione, infatti, potrebbe (ma non ci sono ancora dati scientifici certi) condurre alla parziale corrosione del “cappottino” ermetico di plastica biodegradabile sostitutivo della lamiera, con conseguenti perdite di liquami cadaverici dal fondo della cassa o esalazioni ammorbanti.
L’uso della plastica biodegradabile per inumazione, componente unica dei prodotti autorizzati ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 285/1990, è consentito solo in caso in cui sia possibile escludere la positività al virus delle persone defunte. Diversamente è d’obbligo dotare il feretro della controcassa di zinco, la quale, una volta giunti in cimitero ex art. 75 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 dovrà, comunque, esser neutralizzata, praticando ampi squarci sul coperchio di lamiera.
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