Buongiorno,
in numerosi Vs. articoli, si riporta che per tumulazione di salme Covid-19 è vietata l’installazione di valvola, facendo riferimento al chiarimento del Ministero della Salute n. 34678 del 13/12/2016 che effettivamente riporta quanto da voi dichiarato ovvero il divieto di utilizzo della valvola.
Nella circolare del Ministero della Salute, emessa il giorno 1/4/2020 si vanno a chiarire nell’allegato A le caratteristiche e il confezionamento dei feretri che ospitano salme infette di Covid-19, nello specifico alla lettera D si legge che è consentito l’utilizzo di valvole come da D.P.R. n. 285/1990, in contrasto con quanto da Voi descritto nei vari articoli.
Tra le altre cose, non mi sembra che ancora il Covid -19 sia stato inserito nell’elenco del Ministero della Salute come malattia infettiva diffusiva.
Lettera firmata.
Gentile Lettore,
1) effettivamente la lettera D dell’Allegato 1 prevedrebbe l’uso della valvola in caso di tumulazione stagna, con l’aggiunta di disinfettante interno alla bara di zinco.
“È permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all’art. 77 del D.P.R. 285/1990, purché all’interno del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche.”
Appare, evidentemente, una incongruenza, siccome non abbiamo notizia di valvola autorizzata dal Ministero ed ora dalle Regioni per uso di questo dispositivo nei feretri per defunti di malattia infettivo diffusiva. Le due possibili interpretazioni possono essere:
a) Il Ministero con circolare n.11285/20, poi novellata dalla successiva dell’8 aprile 2020, ha fornito indicazione ai Sindaci che dovrebbero adottare la relativa e conforme ordinanza contingibile ed urgente, affinchè sia possibile l’impiego di valvola depuratrice, poiché questo virus (COVID-19), il quale, si ricorda, ha una vita massima di 9 giorni su superfici, risulta depotenziato da vari fattori: impiego interno al feretro di abbondante disinfettante, azione della valvola che scatta ad una determinata sovrappressione, stagnatura del cofano metallico e tamponatura ermetica del manufatto sepolcrale (loculo).
E’ ovvio che laddove non sia adottata l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente continua a valere quanto specificato in linea generale dal Ministero e, quindi, non essendovi alcuna valvola autorizzata per infetti, non si può ricorrere alla valvola tout court.
Circa la pericolosità o meno dell’uso della valvola, in caso di malattia infettivo diffusiva, il problema dipende dal tipo di agente patogeno che potrebbe sprigionarsi all’esterno attraverso lo sfiato della valvola depuratrice.
Non sono ancora chiari gli studi in materia per cui per il principio di precauzione è bene prestare molta cautela ed attenzione.
b) un errore materiale, sempre possibile, stante la rilevante quantità di provvedimenti emessi. E allora chiarirà il Ministero.
L’unica soluzione, se vuole avere certezze, è porre quesito al Ministero.
2) Circa il fatto che il COVID-19 sia malattia infettivo diffusiva pare acclarato, visto che è stata proclamata la pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si potrà sindacare su quale classe (1^, 2^, 3^) di malattia infettivo diffusiva possa essere inserito il COVID-19. A nostro avviso, visto anche classificazioni di altre nazioni, e letto il D.M. Sanità 15/12/1990, riteniamo possa essere ricompreso nella classe 2^, visto che il Ministero specifica al punto A.3 della circolare 11285/20 il riferimento a microrganismi di gruppo 3 o prioni.
Ma anche in questo caso, se avesse dei dubbi, può sempre porre quesito al Ministero della Salute. (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ufficio 4, Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 – ROMA)
A tal proposito proprio a ridosso delle Festività Pasquali, il competente ufficio del Min. Salute, in risposta a specifica domanda di tal tenore, ha così chiarito:
“[…omissis…] la natura del Covid-19 è assimilabile alla classe 1^ n. 10 – influenza con isolamento virale – di cui al D.M. 15 dicembre 1990”
Saluti dalla Redazione