L’attività funebre è ora attività economica libera e non soggetta a tariffa massima stabilita dal Comune. Invece i trasporti funebri istituzionali (raccolta salme incidentate, trasporto funebre indigenti, e similari) sono a carico del Comune che acquista il servizio sul mercato con le procedure previste dal suo regolamento per l’acquisto di beni e servizi, mentre nelle realtà più grosse auto producendo tali servizi. Di seguito si elencano taluni articoli di possibile interesse:
Art. 1 comma 7-bis Legge n. 26/2001: difficoltà applicativa dell’ultimo capoverso
L’art. 1 comma 7-bis del D.L. 392/2000 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”, convertito con modificazioni nella L. 28 febbrario 2001 n. 26 contiene una norma di interpretazione autentica di quanto stabilito nel comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito a sua volta nella L. 440/1987 che disponeva, in via generale, la completa gratuità del servizio di cremazione per chi avesse optato di accedere a tale pratica funeraria, ancora
Funerale per indigente ed assunzione degli oneri: a carico di quale Comune sorgono obbligatori?
Regge ancora per la categoria (numerus clausus) dei trasporti necroscopici, dovuti quale servizio d’istituto, tra cui, possiamo tranquillamente annoverare il funerale a carico per indigente, il riferimento all’art. 16, comma 1, lett.. b) D.P.R. 10/9/1990, n. 285? Infatti, con l’art. 1, comma 7.bis D.L. 27/12/2000, n. 392 convertito, con modif. nella L. 28/2/2001, n. 26 (in vigore dal 2/3/2001), il trasporto delle salme è sempre a pagamento anche quando i relativi feretri si trovino nelle
Art. 1 comma 7-bis Legge n. 26/2001: come si configura il disinteresse? (profili giuridici a confronto)
Cara Redazione, Scriviamo da un Comune Lombardo (ma il caso, docendi causa, è estensibile a tutti gli Enti Locali Italiani che si cimentino in una novella riformatrice del proprio strumento regolamentare, la cui centralità, nei rapporti con l’utenza del servizio funerario è sempre più dirimente.) Siamo in fase di delibera ed approvazione e del nuovo regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Non è però chiaro quanto citato nel Regolamento Regionale n. 6/2004 agli artt. 12 comma
A chi spetta definire l’entità dei diritti fissi e della declaratoria sulle tariffe di polizia mortuaria?
Il Consiglio di Stato, Sez. 5^, con sent. n. 901 del 25/2/2014, è intervenuto sulla competenza organica in materia di fissazione delle tariffe comunali, affermando come l’art. 32, lett. g), legge 142/1990 [ora art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/2000] assegna all’organo consiliare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi. Pertanto, la riserva di competenza al Consiglio comunale concerne la sola fissazione, a mezzo di regolamento, dei criteri essenziali
La legittimità del diritto fisso sulle autorizzazioni al trasporto funebre: esperienze regionali.
Un Comune, sede di un importante ospedale, chiede un parere motivato circa la legittimità di pretendere un rimborso delle spese di istruttoria per le autorizzazioni di polizia mortuaria (trasporto, tumulazione…), alla luce della normativa vigente. L’Ente Locale specifica, in particolare, che l’autorizzazione al trasporto dei feretri all’esterno del territorio comunale comporta una notevole attività amministrativa da parte del personale del Comune stesso. Si formulano, pertanto, le seguenti considerazioni di diritto. L’art. 23, D.P.R. n. 285/1990,
Emilia-Romagna: funerali a prezzi calmierati: una soluzione che non funziona!
Sia consentito affrontare lo spinoso problema in termini abbastanza formali e giuridici. L’art. 16 comma 1 lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è stato implicitamente abrogato (fatta salva, forse, la fattispecie resuduale del trasporto necroscopico) in conseguenza dell’art. 1, comma 7-bis, terzo periodo, D.-L. 27 dicembre 2001, n. 392, convert. in L. 26 febbraio 2001, n. 26) che prevede come il traporto deldei defunti sia generalmente a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità
Funerale per indigente: chi e quale Comune paga?
Cara Redazione, Il Comune di X richiede al Comune di Y di rifondere le spese funerarie sostenute, in quanto ha provveduto al trasporto della salma della Sig.ra V. residente in Y e deceduta in X ,dal luogo del decesso al cimitero dello stesso Comune per l’inumazione, documentando che tale rimborso deve essere effettuato in virtù della legge n. 6972 del 1890, facendo riferimento quindi al “domicilio di soccorso”. Questa formale istanza non mi sembra
I diritti fissi sulle autorizzazioni al trasporto funebre
Molte legislazioni regionali considerano, ormai, il trasporto funebre come una libera espressione di imprenditorialità, sottoposta, tuttavia, a causa della sua intrinsecamente insopprimibile natura di pubblico servizio, ad un doppio controllo molto intrusivo e penetrante affinché l’azione delle imprese funebri si sviluppi sempre in un quadro di legalità e regole certe. I due requisiti di cui le imprese dovranno dimostrare il possesso congiunto sono (o, in prospettiva, saranno): L’autorizzazione generale all’esercizio dell’attività funebre e, quindi, anche
Fissare i costi per i trasporti funebri?
Dato per assodato che: 1)dopo dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448 non esiste più il diritto di privativa, anche se altri studiosi della materia funeraria propendono per far risalire questa eliminazione addirittura all’entrata in vigore della Legge 142/1990, la quale abrogava l’Art. 1, n. 8 TU di cui al RD 15/10/1925, n. 2578. (si veda anche la Circolare Sefit n. 5595 del 21.02.2005) 2) l’attività di trasporto funebre è
Onerosità dei servizi necroscopici di custodia salme presso l’obitorio/deposito d’osservazione
Cara Redazione, la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, al punto 5, 1, prevede che il comune debba essere dotato di un obitorio o comunque debba identificare un locale atto al deposito per osservazione. In questo caso il servizio è gratuito da parte del Comune nei confronti della famiglia, ma io intendo che è a titolo oneroso per l’agenzia che ha effettuato il recupero e quindi il comune deve pagare
Polizia mortuaria e spese di giustizia
Preliminarmente, va ricordato come l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), escluda espressamente – art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti, che, secondo alcuni tribunali (si veda la circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, Allegato 3) tendono a interpretare in
Necroscopia a pagamento?
I Versamenti per diritti sanitari imposti da alcune ASL per accertamenti necroscopici sono leggittimi? E’lecito imporre diritti sanitari per l’usabilita’ dei loculi? Il cimitero e’ demanio comunale ai sensi dell’Art. 824 del Codice Civile. In molti comuni, assieme al canone da corrispondere per la concessione del loculo, viene applicato un cosiddetto ‘diritto di tumulazione’ soprattutto per le tombe con piu’ posti feretro, cosi’ per ogni nuova tumulazione il concessionario versa di volta in volta una
Salve. Abito in provincia di Bergamo. Ad inizio del prossimo anno scade la concessione della tomba di famiglia che contiene le casse con salme dei due nostri genitori e 4 cassette in zinco di nonni e zii. Vorremo trasferirli tutti Al cimitero del paese in cui abitiamo, a 30 km di distanza, stessa provincia. Avremmo pensato, se fosse possibile, di incenerire i corpi dei genitori e trasferire le due urne con le 4 cassette in una tomba o loculo che li possa contenere tutti? Ritenete si possa fare? ci potete dare un suggerimento alternativo? E magari anche un’idea di costo? Mi auguro di essere stata sufficientemente chiara. Grazie per l’attenzione.
X Costanza,
sì, si può fare tranquillamente, a queste condizioni:
1) sui genitori problemi 0, basta solo il consenso Suo e di Suo fratello, formalizzato avanti al Comune competente per il rilascio delle autorizzazioni distinte alla cremazione ed al trasporto delle relative ceneri. Le tariffe per la cremazione, nei loro valori massimi (quindi sono anche modulabili al ribasso) sono stabilite dal D.M. 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 Legge n. 130/2001 e sono differenziate secondo la tipolologia della spoglia mortale da incinerare (resti mortali, cadaveri, prodotti abortivi o del concepimento…). Sempre secondo la L. n130/2001 ed il regolamento di polizia mortuaria il trasporto delle ceneri dal crematorio al cimitero di possibile tumulazione (almeno in questo caso) può esser effettuato personalmente e con mezzi propri (= non occorrono veicoli speciali, poichè è inesistente il rischio biologico), senza quindi avvalersi per forza dei servigi erogati dalle imprese di onoranze funebri, necessari, invece, per il trasferimento dal cimitero di prima sepoltura al crematorio dei feretri da estumulare, in scadenza di concessione. Per nonni e zii, ivi tumulati e, quindi, da estumulare sotto la forma di cassette ossario, la faccenda potrebbe esser più complicata, poichè potrebbe occorrere la volontà di provvedere in tal senso anche di altri eventuali congiunti di vostro stesso grado di parentela rispetto ai defunti de quo. Insomma: La Legge declina il c.d. criterio di poziorità in una scala valoriale: prevale sempre il rispetto del volere sovrano del de cujus in ordine a luogo e modalità della propria sepoltura, poi a seguire ed in sequenza, questa titolarità a disporre sorge in capo al coniunge superstite, con lo jus coniugii che predomina sullo jus sangiunis. Intervengono, poi, ascendenti e discendenti di pari livello nella gerarchia della parentela scolpita dagli art. 74, 75, 76, e 77 Cod. Civile. Dunque: se gli zii tumulati hanno parenti più stretti di Lei e Suo Fratello, il vostro atto di disposizione è subordinato al loro consenso preventivo, stesso dicasi per i nonni, dove presumibilmente potrebbero sussistere anche altri nipoti ancora in vita, proprio come Voi.
Se per tutte le fattispecie in oggetto, allora, siete gli unici “AVENTI DIRITTO”, non si rilevano ragioni ostative, altrimenti occorrerà studiare una diversa strategia, posto che il Vostro obiettivo finale sia il legittimo desiderio di riunire la famiglia in un’unica tomba, come è stato per tutta la durata della concessione.