L’attività funebre è ora attività economica libera e non soggetta a tariffa massima stabilita dal Comune. Invece i trasporti funebri istituzionali (raccolta salme incidentate, trasporto funebre indigenti, e similari) sono a carico del Comune che acquista il servizio sul mercato con le procedure previste dal suo regolamento per l’acquisto di beni e servizi, mentre nelle realtà più grosse auto producendo tali servizi. Di seguito si elencano taluni articoli di possibile interesse:
Art. 1 comma 7-bis Legge n. 26/2001: difficoltà applicativa dell’ultimo capoverso
L’art. 1 comma 7-bis del D.L. 392/2000 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”, convertito con modificazioni nella L. 28 febbrario 2001 n. 26 contiene una norma di interpretazione autentica di quanto stabilito nel comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito a sua volta nella L. 440/1987 che disponeva, in via generale, la completa gratuità del servizio di cremazione per chi avesse optato di accedere a tale pratica funeraria, ancora
Funerale per indigente ed assunzione degli oneri: a carico di quale Comune sorgono obbligatori?
Regge ancora per la categoria (numerus clausus) dei trasporti necroscopici, dovuti quale servizio d’istituto, tra cui, possiamo tranquillamente annoverare il funerale a carico per indigente, il riferimento all’art. 16, comma 1, lett.. b) D.P.R. 10/9/1990, n. 285? Infatti, con l’art. 1, comma 7.bis D.L. 27/12/2000, n. 392 convertito, con modif. nella L. 28/2/2001, n. 26 (in vigore dal 2/3/2001), il trasporto delle salme è sempre a pagamento anche quando i relativi feretri si trovino nelle
Art. 1 comma 7-bis Legge n. 26/2001: come si configura il disinteresse? (profili giuridici a confronto)
Cara Redazione, Scriviamo da un Comune Lombardo (ma il caso, docendi causa, è estensibile a tutti gli Enti Locali Italiani che si cimentino in una novella riformatrice del proprio strumento regolamentare, la cui centralità, nei rapporti con l’utenza del servizio funerario è sempre più dirimente.) Siamo in fase di delibera ed approvazione e del nuovo regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Non è però chiaro quanto citato nel Regolamento Regionale n. 6/2004 agli artt. 12 comma
A chi spetta definire l’entità dei diritti fissi e della declaratoria sulle tariffe di polizia mortuaria?
Il Consiglio di Stato, Sez. 5^, con sent. n. 901 del 25/2/2014, è intervenuto sulla competenza organica in materia di fissazione delle tariffe comunali, affermando come l’art. 32, lett. g), legge 142/1990 [ora art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/2000] assegna all’organo consiliare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi. Pertanto, la riserva di competenza al Consiglio comunale concerne la sola fissazione, a mezzo di regolamento, dei criteri essenziali
La legittimità del diritto fisso sulle autorizzazioni al trasporto funebre: esperienze regionali.
Un Comune, sede di un importante ospedale, chiede un parere motivato circa la legittimità di pretendere un rimborso delle spese di istruttoria per le autorizzazioni di polizia mortuaria (trasporto, tumulazione…), alla luce della normativa vigente. L’Ente Locale specifica, in particolare, che l’autorizzazione al trasporto dei feretri all’esterno del territorio comunale comporta una notevole attività amministrativa da parte del personale del Comune stesso. Si formulano, pertanto, le seguenti considerazioni di diritto. L’art. 23, D.P.R. n. 285/1990,
Emilia-Romagna: funerali a prezzi calmierati: una soluzione che non funziona!
Sia consentito affrontare lo spinoso problema in termini abbastanza formali e giuridici. L’art. 16 comma 1 lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è stato implicitamente abrogato (fatta salva, forse, la fattispecie resuduale del trasporto necroscopico) in conseguenza dell’art. 1, comma 7-bis, terzo periodo, D.-L. 27 dicembre 2001, n. 392, convert. in L. 26 febbraio 2001, n. 26) che prevede come il traporto deldei defunti sia generalmente a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità
Funerale per indigente: chi e quale Comune paga?
Cara Redazione, Il Comune di X richiede al Comune di Y di rifondere le spese funerarie sostenute, in quanto ha provveduto al trasporto della salma della Sig.ra V. residente in Y e deceduta in X ,dal luogo del decesso al cimitero dello stesso Comune per l’inumazione, documentando che tale rimborso deve essere effettuato in virtù della legge n. 6972 del 1890, facendo riferimento quindi al “domicilio di soccorso”. Questa formale istanza non mi sembra
I diritti fissi sulle autorizzazioni al trasporto funebre
Molte legislazioni regionali considerano, ormai, il trasporto funebre come una libera espressione di imprenditorialità, sottoposta, tuttavia, a causa della sua intrinsecamente insopprimibile natura di pubblico servizio, ad un doppio controllo molto intrusivo e penetrante affinché l’azione delle imprese funebri si sviluppi sempre in un quadro di legalità e regole certe. I due requisiti di cui le imprese dovranno dimostrare il possesso congiunto sono (o, in prospettiva, saranno): L’autorizzazione generale all’esercizio dell’attività funebre e, quindi, anche
Fissare i costi per i trasporti funebri?
Dato per assodato che: 1)dopo dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448 non esiste più il diritto di privativa, anche se altri studiosi della materia funeraria propendono per far risalire questa eliminazione addirittura all’entrata in vigore della Legge 142/1990, la quale abrogava l’Art. 1, n. 8 TU di cui al RD 15/10/1925, n. 2578. (si veda anche la Circolare Sefit n. 5595 del 21.02.2005) 2) l’attività di trasporto funebre è
Onerosità dei servizi necroscopici di custodia salme presso l’obitorio/deposito d’osservazione
Cara Redazione, la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, al punto 5, 1, prevede che il comune debba essere dotato di un obitorio o comunque debba identificare un locale atto al deposito per osservazione. In questo caso il servizio è gratuito da parte del Comune nei confronti della famiglia, ma io intendo che è a titolo oneroso per l’agenzia che ha effettuato il recupero e quindi il comune deve pagare
Polizia mortuaria e spese di giustizia
Preliminarmente, va ricordato come l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), escluda espressamente – art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti, che, secondo alcuni tribunali (si veda la circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, Allegato 3) tendono a interpretare in
Necroscopia a pagamento?
I Versamenti per diritti sanitari imposti da alcune ASL per accertamenti necroscopici sono leggittimi? E’lecito imporre diritti sanitari per l’usabilita’ dei loculi? Il cimitero e’ demanio comunale ai sensi dell’Art. 824 del Codice Civile. In molti comuni, assieme al canone da corrispondere per la concessione del loculo, viene applicato un cosiddetto ‘diritto di tumulazione’ soprattutto per le tombe con piu’ posti feretro, cosi’ per ogni nuova tumulazione il concessionario versa di volta in volta una
Salve,
Qualcuno sa dirmi chi chiamare e quanto costa trasportare un morto da Pisa ha Palermo?
In attesa, Grazie.
X Massimo,
contatti pure la sua impresa funebre di fiducia, o anche più agenzie, giusto per comparare prezzi e servizi. Qui sul blog, per espressa decisione della Redazione non parliamo di soldi.
buonasera. vorrei trasportare le ceneri di mio fratello dalla casa della figlia del defunto, che si trova in liguria,alla casa della mamma del defunto, che si trova in piemonte.mi sa dire x favore com’è la procedura e quali sono i costi. la ringrazio. angela p.
X Angela,
la fattispecie in esame è tra le più complicate del nostro disastrato panorama funerario italiano, perchè interessa due distinte Regioni, le quali si sono autonomamente dotate di un proprio impianto normativo sulla polizia mortuaria.
Si procede così:
Occorre una fase propulsiva, ossia gli aventi diritto si attiveranno presso i due rispettivi uffici della polizia mortuaria (meglio farsi supportare dall’impresa funebre di fiducia, anche se non è un iter così complesso!)
1) il comune di destinazione ultima (quello, cioè dove saranno trasferite stabilmente le ceneri) predispone preventivamente e delibera l’atto di affido, sulla base della propria disciplina locale. Il parametro generale da seguire è l’assoluto rispetto della volontà de de cuius, o nel suo silenzio dei congiunti più prossimi.
2) in forza di questo titolo autorizzativo, così formato, il comune di partenza (ossia quello da cui muoverà il trasporto dell’urna) rilascia il decreto di trasporto, seguendo il dettato del regolamento nazionale di polizia mortuaria, unica fonte cui attingere quando sussistano rapporti di extra territorialità tra una regione e l’altra.
3) il trasporto delle ceneri, per le quali non si rilevano quasi mai problemi igienico-sanitari, può esser eseguito dallo stesso cittadino (= non c’è bisogno dell’autofunebre)
4) Oltre all’eventuale onorario dell’impresa funebre che agisce su mandato del cliente come agenzia d’affari, le spese legali sono rappresentate dai sempre necessari bolli (tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione sono soggette sin dall’origine ad imposta di bollo) e dai diritti fissi d’istruttoria richiesti per il perfezionamento delle diverse autorizzazioni, purtroppo non esiste un tariffario unico e generale, in quanto questi costi possono variare molto da comune a comune.
Attenzione: l’affido delle ceneri è un istituto molto critico, con intrinsechi problemi di difficile soluzione: alcuni Comuni, per disincentivarlo, seppur velatamente, applicano diritti fissi molto esosi, oltre a diversi filtri amministrativi da cui far emergere la reale intenzione di custodire davvero le ceneri presso un domicilio privato.
X Maura,
niente paura, questa tassa sul morto non sussiste più, e chi la agita ancora come spauracchio è in malafede…o peggio!
È vero che quando una salma deve essere trasportata da una città all’altra, bisogna pagare una tassa comunale ad ogni paese che si passa?
Mi sembra una cosa assurda,a essendo in Italia…..
x Maura
No, non è vero. E’ una leggenda metropolitana.
Occorre solo pagare la tariffa prevista dal Comune di partenza per il rilascio della autorizzazione al trasporto funebre. Inoltre, se istituita, la traiffa per la fissazione dell’orario di arrivo al cimitero del Comune di arrivo.
Se poi ci si ferma in un Comune intermedio per particolari solennità funebri, quasi mai si applica una tariffa. Potrebbe essere richiesta la tariffa se vi è una sosta nel luogo di transito. Ad es. l’autofunebre con il feretro anziché essere messo in garage va per una sosta, per trasporti di lunga gittata, in un cimitero o altro luogo stabilito dal sindaco di quel comune per questo tipo di soste.
I diritti di privativa previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 19 del DPR 285/1990 sono stati dichiarati illegittimi da molti anni perché illegittima la privativa comunale del trasporto funebre. Questo dapprima con provvedimento dell’Antitrust e poi con giurisprudenza consolidata di molti TAR e infine avvalorata anche dal Consiglio di Stato.
X Comune di…..
Non mi addentro, per manifesta incompetenza, nei meandri del diritto successorio,ma…regge ancora il riferimento all’Art. 12 comma 4 della Legge di conversione n. 440/1987 sulla gratuità della cremazione per il cittadino richiedente?
Infatti, con l’art. 1, comma 7.bis D.L. 27/12/2000, n. 392 convertito, con modif. nella L. 28/2/2001, n. 26 (in vigore dal 2/3/2001), meglio, poi, definito e rimodellato, in senso più restittivo, dall’Art. 5 comma 1 Legge n.130/2001 la cremazione dei cadaveri è sempre a pagamento eccetto quando il de cuius si trovasse nella condizione di indigenza accertata.
La questione quindi si pone in termini di individuazione/imputazione dell’onere per il servizio di cremazione.
La destinazione “istituzionale” del corpi umani privi di vita per la Legge Italiana sarebbe pur sempre l’inumazione in campo comune, a maggior ragione in caso di disinteresse, mentre la cremazione, in questo frangente comporta l’esplicarsi di un potere di disposizione che non può esser separato dall’assunzione del relativo onere.
Se con il famigerato “comma 7-bis” (per brevità), la cui applicazione globale si estende ormai ad innumerevoli fattispecie funerarie, l’inumazione e l’esumazione ordinaria, ma pure la cremazione per indigenti sono divenuti servizi sociali e quindi da affrontare con i fondi del servizio sociale del comune (e fermo restando che le condizioni di indigenza vanno valutate con gli strumenti e modalita’ del D. Lgs. 31/3/1998, n. 109 e succ. modif.), si porrebbe il problema del comune che deve assumere il relativo onere (e quindi anche del trasporto che è ordinariamente sempre a pagamento, oggi).
Fermo restando che l’obbligo della sepoltura (rigorosamente inumazione in capo comune) fa carico al comune di decesso (e che un trasporto in altro comune, colloca queste attività comunque al di fuori della gratuità), l’onere che deriva dal decesso (trasporto al cimitero del luogo di morte, onere dell’inumazione, onere dell’esumazione ordinaria compiuto il periodo ordinario di rotazione) risulta ormai a carico unicamente del comune di residenza, in quanto la legge 8/11/2000, n. 328 attribuisce le spese dei servizi e prestazioni per le persone in stato di indigenza o di bisogno a carico di quest’ultimo.
Quindi; per tali ragioni di diritto:
Dal 2/3/2001 la cremazione é a titolo oneroso, al pari dell’inumazione e dell’esumazione ordinaria, salvo i casi di indigenza, appartenenza a famiglia bisognosa o disinteresse da parte dei familiari, mentre dall’entrata in vigore della L. 30/3/2001, n. 130, la cremazione è a titolo oneroso, eccetto casi di sola indigenza.
In altre parole, paga (pressoché sempre) la famiglia.
Eventuali pretese di rimborso (fondate sulla precedente legislazione, cioè sulla Legge n. 440/1987) sono prive di fondamento ed il soggetto (gestore dell’impianto) che ha proceduto alla cremazione dovrebbe ottenere la ripetizione della somma da parte dei familiari tenuti a provvedere, all’occorrenza anche in termini forzosi (con i classici istututi previsti dal Cod. Civile o anche con Iscrizione a RUOLO?), configurandosi per chi abbia anticipato l’eventuale tariffa della cremazione la gestio negotiorum ex Artt.
2028-2032 Cod. Civile.
Trattandosi di un onere a carico della famiglia, – ed i rapporti poco idilliaci tra il de cuius ed i figli a nulla rilevano, sotto il profilo legale – non sussiste titolo per una qualsiasi “anticipazione”, in quanto spetta al soggetto che effettua la cremazione riscuotere direttamente, e preventivamente, il corrispettivo.
Il disinteresse costituisce un atteggiamento comportamentale, è un animus che deve avere caratteri di continuità e permanenza e non essere equivoco.
Si rappresenta che, in caso di disinteresse, la produzione del testamento o della dichiarazione di volontà alla cremazione (per gli iscritti alle So.CREM.) può aversi anche a cura di qualche esecutore testamentario o del Presidente della So.Crem. di iscrizione. E’ evidente che se, invece, vi sia una manifestazione di volontà dei familiari, nelle relazioni e gradi in cui la possano rendere, alla cremazione, il disinteresse non sussiste più … e quindi pagano loro, proprio perchè richiedendo motu proprio la cremazione del de cuius hanno esercitato un diritto di disposizione ed in base al Comma 7-bis chi decide contestualmente paga!
Tutt’al più, in questo caso, va considerata con attenzione la questione dell’appartenenza a famiglia bisognosa o in s tato d’indigenza ma la definizione del livello di situazione economica (ISE) da qualificare come indigenza spetta al Regolamento comunale per i servizi sociali, cosi’ come le condizioni (al plurale, perchè si potrebbero individuare differenti”fasce”, ciascuna delle quali con una graduazione dell’intervento del bilancio comunale per i servizi sociali in relazione alle disponibilità complessive del bilancio comunale).
Alla fine della fiera: qualora il familiare adotti comportamenti contrastanti con il disinteresse, viene a mutare il quadro di riferimento, consentendo di qualificare l’intervento come gestione di affari altrui (art. 2028 e ss. Cod. Civile) e quindi sorge la legittimazione (dovere? ex art. 93 D. Lgs. 267/2000) della ripetizione delle somme.
Le spese relative al funerale del “de cuius” sono giuridicamente qualificabili come debiti dell’asse ereditario, ai sensi dell’articolo 752 del codice civile.
E’ stata presentata a questo Comune formale istanza perché l’Ente Locale, tramite i propri servizi sociali, si assuma interamente le spese funebri relative al decesso di un cittadino svizzero.
L’esecutore testamentario del defunto chiede che sia questo comune a sostenere le spese, considerando che il defunto era residente qui.
Asserisce che i familiari non intendono assumersi tale onere in quanto non in rapporti non proprio idilliaci con il padre….
Premesso che il defunto non era una persona “indigente” e che non era seguito dagli assistenti sociali, e che i figli hanno comunque disposto la cremazione e hanno incaricato una ditta per il disbrigo delle relative pratiche, si ritiene che non abbiamo nessun obbligo nei confronti della famiglia di origine.
Porgo distinti saluti.
X Umberto,
la classificazione, in via amministrativa e generale, di una spoglia umana estumulata dopo almeno 20 anni di sepoltura in loculo stagno, quale resto mortale ex Art. 3 comma 1 lett. b) DPR 15 luglio 2003 n. 254 implica una duplice, specifica valutazione: l’una meramente cronologica, l’altra, invece, operativa e medico-legale.
Debbono, dunque esser effettivamente trascorsi i 20 anni di periodo legale di sepoltura, come prima condizione temporale; mentre la “fattispecie” che si rinviene all’atto dell’apertura della cassa (azione scabrosa, ma necessaria per questa “verifica” sullo stato di mineralizzazione delle parti molli ex Art. 86 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285) deve presentare davvero le caratteristiche “tecniche” di esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo cioè di un corpo umano ancora (o parzialmente) integro, intatto ed incorrotto per effetto di saponificazione o corificazione, trattasi, infatti, dei due più comuni processi post-mortali di involuzione della materia organica riscontrabili nei cadaveri racchiusi, per lungo tempo, in ambiente stagno, come appunto accade per le tumulazioni tutte, almeno nell’esperienza italiana.
In forza dell’emanazione del sullodato DPR 15 luglio 2003 n. 254 si sono susseguiti diversi provvedimenti attuativi ed integrativi sull’efficacia della precedente Circ. Min. 31 luglio 11998 n. 10 con cui le Autorità Centrali, in risposta ad un singolo quesito hanno dettato norme comportamentali estensibili a tutti i casi analoghi; si tratta della risoluzione Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 con cui il Governo specifica come:
1) i “resti mortali” provenienti da estumulazione ordinaria siano, per il possibile, parificati a quelli “prodotti” da esumazione ordinaria di cui alla Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10, per quanto concerne la più corretta procedura di confezionamento, conseguente trasporto del “feretrino” e sua destinazione finale.
2) Nel caso non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l’uso di imballo di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione).
3) Il suddetto contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere agevolmente un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all’esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte.
4) Nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli, è d’obbligo per il trasporto dei resti mortali, l’uso di bare aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere, ovvero dotate di sistemi meccanici (cassa ermetica, lenzuolino assorbente) o chimici (polveri a base batterico-enzimatiche con cui cospargere il fondo del feretro) idonei a trattenere o neutralizzare, anche solo temporaneamente, le eventuali, ammorbanti percolazioni cadaveriche.
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Oggi (purtroppo!) la polizia mortuaria è divenuta regionale e questo trasferimento disordinato di competenze e funzioni ha causato fastidiose ed inutili sovrapposizioni tra le fonti del diritto funerario, ad ogni modo se il trasporto si configura come extraterritoriale, poiché interessa due o più regioni, eccedendone i confini amministrativi si applica solo la normativa statale cioè il DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale sui resti mortali ed il relativo trasporto non dice quasi niente.
Pertanto, una volta rilevata la carenza della norma formale (lacuna legis) ragioni di opportunità consigliano di regolare a livello locale la questione, mediante il ricorso ad ordinanze sindacali oppure direttamente con l?a singola autorizzazione al trasporto di cui all?’art.24 DPR n. 285/1990. Si è del parere che il trasporto di resti mortali non debba essere svolto esclusivamente dalle imprese funebri, ma anche da soggetti autorizzati al trasporto di cose, purché con veicolo adatto (autocarro chiuso per ovvi motivi di privacy, pietas e rispetto verso i defunti)., meglio se allestito in modo da esser facilmente lavabile e disinfettabile.
Salve, innanzitutto grazie le informazione che date. Avrei un quesito.
Se non ho capito male per legge al momento dell’estumulazione dopo i 30 anni di concessione, ed indipendentemente dallo stato di decomposizione, la salma viene de-classificata a “resti mortali”. Questo vuol dire che può essere trasportata verso un altro cimitero anche con furgone privato e senza dover usufruire di un carro funebre? Ovviamente se la bara è integra e sana. Se sì, quali sono le procedure da avviare per un trasporto dalla Lombardia al Piemonte?
Grazie Umberto
X Loredana,
procedo per singoli punti tematici:
l’estumulazione si esegue legittimamente alla scadenza (per causa naturale o disfunzionale?) della concessione del loculo ex Art. 86 comma 1 del vigente Regolamento Statale di Polizia Mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Dopo l’emanazione del DPR n. 254/2003, con cui si fissa il periodo legale di sepoltura in tumulo a 20 anni (sganciandolo così dall’intrinseca durata del rapporto concessorio in essere) alcune regioni e moltissimi comuni, nella regolamentazione locale, cominciano a considerare come ordinarie tutte le estumulazioni eseguite dopo i 20 anni di permanenza del feretro nel sepolcro murario, senza attendere l’esaurirsi degli effetti del rapporto concessorio.
Tutte le operazioni cimiteriali ex Art.1 comma 7-bis Legge n. 26/2001, in sepolcro privato sono sempre a titolo oneroso per i richiedenti, siano essi il concessionario stesso (o i suoi aventi causa) o ancora i congiunti del defunto ed il relativo tariffario deve esser calcolato sulla base dei criteri computistici generali dettati dall’Art. 117 D.Lgs n. 267/2000.
La tariffazione varia troppo da comune a comune, per poter delineare un quadro unificante ed omogeneo, essa dipende anche dalla forma di conduzione del servizio cimiteriale, ma deve necessariamente comprendere, tra l’altro, queste voci minime, per almeno il recupero delle spese di gestione : smurature, rimozione di lapide e tamponatura del loculo, estrazione del feretro, apertura dello stesso e verifica sullo stato di scheletrizzazione del cadavere ex Art. 86 comma 2 DPR n. 285/1990, sanificazione del loculo e suo riattamento, affinchè sia ripristinato lo status quo ante e la nicchia sepolcrale rientri nel pieno possesso del comune per una nuova assegnazione, smaltimento dei rifiuti cimiteriali (lapidei, resti della cassa, avanzi di stracci, vestiti, imbottiture….) così prodotti ai sensi del DPR n. 254/2003.
A questo punto, quando si dischiude la cassa si possono presentare queste diverse situazioni operative di rilevanza medico-legale: a) il cadavere si è completamente mineralizzato da solo (sono comunque proibiti interventi cruenti per facilitarne la riduzione in cassetta ossario ex Art. 87 DPR n. 285/1990), così si procede alla raccolta delle ossa in apposita cassetta di zinco di cui all’Art. 36 DPR n. 285/1990, la quale potrà, a sua volta esser tumulata, magari a fianco delle ceneri del coniuge (la destinazione delle ossa rinvenute è, obbligatoriamente, ed in modo alternativo: una nuova tumulazione, la dispersione irreversibile in ossario comune, la cremazione); b) il cadavere è del tutto o parzialmente indecomposto.
Se il cadavere è incorrotto per effetto di saponificazione o corficazione (= due fenomeni post-mortali molto frequenti nei corpi racchiusi in casse foderate di metallo, proprio come avviene nella tumulazione stagna prevista dalla Legge Italiana, si potrà procedere ai sensi del combinato disposto tra la Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 ed il DPR 15 luglio 2003 n. 254: a) alla sua diretta cremazione (con ulteriore avvio delle ceneri ad una diversa sepoltura privata e dedicata, all’affido famigliare/personale dell’urna, alla dispersione in natura o all’interno di apposita area cimiteriale), b) ad un periodo supplementare inumazione, oltre cui provvedere alla raccolta delle ossa, c) ad una ri-tumulazione in loco o in altra sede, molto dipende dalla facoltà propria del comune di rinnovare o meno la concessione. Questi sono i trattamenti consentiti dall’attuale legislazione funerraia…tutto il resto è semplicemente VIETATO e può avere riflessi addirittura di natura penale!!!
Vorrei sapere visto che mio padre è morto il 22 dicembre 1989 ma messo in un loculo il ,27 dicembre 1989 il fornrtto mi scde il 27 dicembre 2019 e vorrei mettere le sue ossa insieme a le ceneri di mia madre. Lo posso fare e quanto mi costa.
Grazie Loredana Mella