Cosmesi funeraria

A TanExpo 2010 si parla di cosmesi funeraria. Latanatoprassi potrebbe,
secondo molti analisti, rappresentare la soluzione geniale per
riqualificare l’intera categoria delle estreme onoranze.

Anche il “caro estinto” ha le sue mode e mattane, qualche anno fa si
discuteva animatamente di case funerarie, sale o strutture del
commiato, dove svolgere la veglia funebre ed esporre i defunti a cassa
aperta, dopo un’accurata tolettatura. Adesso la faccenda sembra
archiviata, forse per gli alti costidi realizzazione dell’impianto e di
gestione, si tende a glissare sull’argomento, mentre imperversa una
nuova mania: il trattamento conservativo. Onestamente nel corso dei
decenni i gusti funerari degli Italiani si sono profondamente evoluti
ed oggi non è più concepibile spendere cifre folli per cassa, addobbi e
fiori, se poi la salma è vestita male o, ancor peggio rivela i segni
dell’ultima agonia, come lividi, abrasioni perdite di liquidi.
Ora, molte Regioni disapplicano, proprio per la sua inutile brutalità
la siringazione cavitaria, ex Art. 32 DPR 285/1990, rimettendo la
scelta, caso per caso, alla prudente valutazione del medico
necroscopo.
La tanatoprassi, nella sua definizione canonica, è altrettanto
invasiva e cruenta, perchè bisogna incanulare i vasi sanguigni,
aspirare il flusso ematico, iniettare nel comparto artero-venoso una
soluzione liquida a base di formalina, praticare una puntura
nell’addome con balsamo conservante (proprio come accadeva per la tanto
deprecata siringa di formaldeide).

In Italia, sino a quando rimarrà in vigore l’Art. 410 Codice Penale
questi interventi integrerebbero pur sempre la fattispecie di reato
conosciuta come vilipendio di cadavere.
L’imprenditoria funebre sembra però aver abbracciato la causa della
tanatoprassi, foriera di magnifiche sorti e progressive di leopardiana
memoria.

Ci sono molte perplessità, anche di carattere morale e religioso,
almeno per chi creda nella sacralità del corpo unamo, anche dopo la
morte. Il sistema cimiteriale italiano,invece, paventa rischi enormi,
perchè si tende a condensare il valore aggiunto dei servizi funerari
nell’immediato post mortem, mentre nessuno sembra interessarsi
dell’ultima fase nella vita di un prodotto funerario, quando un
feretro (cadavere + cassa) degrada a rifiuto cimiteriale (assi
lignee, rottami di metallo, lacerti di stoffa…) e resto mortale.
Con la tanatoprassi la questione dell’inconsunto cimiteriale rischia
di acuirsi e di esplodere in tutta la sua gravità, se la cassa a
tenuta stagna produce gli effetti perversi di un’involontaria
imbalsamazione,
i cadaveri sottoposti a tanatoprassi vedebbero ancora più inibiti i
processi della decomposizione.

L’estetica mortuaria è un valore ed un “diritto” anche se proiettato
nel post mortem da salvaguardare, una buona vestizione anche con
appositi indumenti (in fiera ci sono almeno tre sartorie espositrici)
che facilitino la manipolazione degli arti ed una leggera applicazione
di make-up, tante volte sono sufficienti per un adeguata preparazione
della salma.

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0 thoughts on “Cosmesi funeraria

  1. Si vedano gli Artt. 74 e 76 del DPR n.396/2000 (Regolamento per Revisione e Semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile).

    Ex Art. 74 compete al medico necroscopo segnalare eventuali indizi di morte violenta o, peggio ancora dovuta a reato, ma tale obbligo ai sensi dell’ Art. 365 Codice Penale sorge in capo a qualunque sanitario nell’esercizio delle sue funzioni (si veda anche l’Art. 103 sub a) del Testo Unico Leggi Sanitarie (R. D. 1265/1934) richiamato, poi dagli Artt. 1 e 3 DPR n.285/1990 (con relativa circolare esplicativa n.24/1993).

    Addirittura, nella sciagurata ipotesi di reato l’Ufficiale di Stato Civile deve diramare disposizioni affinchè la salma non sia rimossa dal luogo di decesso, allertando, nel contempo l’Autorità Giudiziaria. (si pensi all’istituto del trasporto salma a “cassa aperta” possibile giusta l’Art. 17 DPR n.285/1990, implementato, poi, ed esteso a diverse fattispecie dalle norme regionali che distinguono il trasporto salma “a cassa aperta” da quello di cadavere (a cassa rigorosamente chiusa).

    La tanatoestetica a differenza della tanatoprassi è incruenta e non invasiva: radersi la barba, lavarsi i capelli, truccarsi, profumarsi o vestirsi sono azioni tipiche dei vivi e, come tali, non inibiscono il manifestarsi di eventuali segni di vita, gli interventi assolutamente vietati durante il periodo d’osservazione e prima della visita necroscopica sono tassativamente elencati dall’Art. 8 DPR n.285/1990.

    Non c’è a tal proposito una regola precisa, spesso si procede caso per caso, secondo la prassi instauratasi nel rapporto tra medici necroscopi ed imprese funebri e le circostanze.

    Esempio stupido, ma almeno così ci capiamo:

    Non è molto “normale” rinvenire un morto “incaprettato” il cui decesso sia stato causato dal distacco della testa ed è del tutto “patologico” rinvenire una salma con una pallottola in fronte, perchè altissima è la probabilità di morte dovuta a fatto criminoso, o comunque, di morte traumatica (omicidio o…suicidio?).

    Allora occorrono accurati accertamenti medico-legali da parte della scientifica e degli organi di polizia giudiziaria coordinati dalla Procura della Repubblica, diventa così indispensabile non movimentare nè manipolare la salma, per non alterare possibili elementi probatori al vaglio degli inquirenti. Sarà la Pubblica Autorità a rilasciare il nulla osta per il trasporto (paragrafo 5.2 lettera b) Circ. MIn. n.24/1993) e l’effettuazione dei funerali, riservandosi di ordinare nuovi accertamenti (Art. 116 D. Lgs. n.271/1989 ed Art. 77 DPR n.396/2000).

    La stessa vestizione (meglio se eseguita subito a “salma calda” altrimenti se subentra il rigor mortis la faccenda si complica) comporta il movimento degli arti per far indossare gli abiti al defunto. Alcuni medici necroscopi la tollerano così come permettono l’incassamento ante visita necroscopica, altri sono più rigidi e tassativi, applicando alla lettera la Legge.

    In determinati contesti è invalsa quest’abitudine: se è già stata redatta la scheda ISTAT e non emergono segni di violenza o reato dalla denuncia sulla causa di morte il necroscopo è permissivo ed accorda, tacitamente, la sua autorizzazione a vestire e sistemare la salma nella camera ardente prima della visita necroscopica.

    Converebbe, a livello locale, organizzare un incontro tra operatori funebri e medici necroscopi, per definire un protocollo operativo basato sul buon senso.

  2. Salve, volevo chiedervi delle informazioni sulla tanatoestetica.Mi sono iscritto ad un corso già precedentemente detto e aspetto le date, nel frattempo parlando con il medico necroscopo della mia città lui non mi autorizzerebbe nessun tipo di trattamento se prima non esegue la visita necroscopica.Preciso che lui non viene mai prima delle 20 ore circa e di conseguenza non ci autorizza neanche a mettere la salma dentro la cassa sempre se non fa la visita necroscopica. Leggendo il regolamento di polizia mortuaria non vedo nessun articolo che vieta l’incassamento della salma e il trattamento estetico o le ore che dovrebbero passare prima.Quindi gradirei un aiuto per sapere se posso discuterla con il medico o ha ragione lui …Ricordo che lavoro in sicilia quindi non abbiamo un regolamento di polizia mortuaria regionale specifico bensì quello nazionale…. Aspetto vostre risposte
    Grazie

    Vincenzo

  3. In Italia, ad oggi, per praticare la cosmesi funeraria (non la tanatoprassi che è ancora vietata, siccome gli interventi invasivi si configurerebbero come vilipendio di cadavere) non occorre nessuna abilitazione professionale.

  4. al mio Paese (Israele) operavo la tanatocosmesi e la vestizione in un impresa di amici di famiglia. In Italia serve un abilitazione della ASL o altri enti? dove posso farlo? abito in provincia di Genova. (Lavagna)

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