Cosa prevede per essere definita impresa funebre la nuova normativa in discussione al Senato

Riportiamo un estratto dal testo di DDL unificato per la riforma dei servizi funerari, e precisamente l’articolo 8 e l’art. 23, nel quale sono contenuti i nuovi criteri per poter operare come impresa funebre:

Articolo 8 (Introduzione dell’articolo 341-bis del testo unico delle leggi sanitarie)

1. Dopo l’articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Articolo 341-bis – 1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all’attività funebre, in qualità di agenzia d’affari di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma e di cadavere di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 339, di ceneri e di ossa umane;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L’attività di pompe funebri è consentita unicamente a imprese in possesso di apposita autorizzazione all’esercizio, valevole per l’intero territorio nazionale, rilasciata dal comune in cui ha sede commerciale principale l’impresa sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dalle regioni competenti, purché siano soddisfatti gli standard qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per il territorio nazionale e alle seguenti disposizioni:

a) l’attività di pompe funebri deve essere svolta nel rispetto delle norme del settore funerario, tra le quali rientra la normativa UNI EN 15017:2006, garantendo l’igiene e la sicurezza pubblica, nonché il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) le imprese che esercitano l’attività di pompe funebri devono disporre in maniera permanente e continuativa di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui la disponibilità:

1) di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l’autorizzazione;

3) di personale stabilmente occupato, con minimo di 3 addetti, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l’autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto nel rispetto della normativa in materia di impresa e del mercato del lavoro nonché in possesso di requisiti formativi definiti dalle regioni in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4) di un responsabile della conduzione dell’attività di pompe funebri (direttore tecnico), in aggiunta al personale di cui al punto 3), che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell’impresa in possesso dei requisiti formativi specifici definiti dalle regioni. Il direttore tecnico dell’impresa di pompe funebri svolge le funzioni direttive dell’impresa; assolve alle funzioni di organizzazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature; mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell’impresa, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa; coordina il personale; dispone di autonomia organizzativa e gestionale, di potestà discrezionale nell’espletamento dell’attività di impresa; assicura il rispetto delle norme in materia di assunzioni, di assicurazioni sociali obbligatorie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e quant’altro necessario per l’esercizio dell’impresa, assumendone le relative responsabilità. Quando le funzioni di direttore tecnico non siano svolte dall’imprenditore titolare dell’autorizzazione, trovano applicazione gli articoli 2203 e seguenti del codice civile;

5) per l’apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l’attività di pompe funebri devono disporre per ogni sede di un ulteriore incaricato alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, in possesso dei requisiti formativi previsti al comma 4. Il responsabile commerciale mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell’impresa, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa assumendone le relative responsabilità.

6) il personale, operatori funebri o necrofori, da impiegare in ciascun servizio funebre deve essere numericamente pari o superiore a quello stabilito nel piano adottato da ciascuna impresa per il rispetto delle norme in materia di sicurezza nel lavoro, deve essere in possesso di requisiti formativi previsti al comma 3) con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l’autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto nel rispetto della normativa in materia di impresa e del mercato del lavoro;

c) i requisiti di cui alle lettere b), punti 1) e 3), si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre con un altro soggetto in possesso dell’autorizzazione all’attività funebre o ricorrendo all’attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti o di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre. Tali compiti devono riguardare l’incassamento, il trasporto della salma, la sigillatura del feretro. Il trasporto del cadavere con il personale e con i mezzi necessari verranno espletati unitariamente e direttamente dall’altro soggetto autorizzato all’attività di pompe funebri o di trasporti funebri nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro;

d) i soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l’attività funebre ad altri esercenti con contratto di cui al comma 2, lettera c) dovranno possedere regolare certificazione rilasciata da organi preposti dalla Regione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), in base al criterio di proporzionalità tra il numero dei contratti sottoscritti ed i requisiti posseduti stabiliti dalle Regioni medesime in funzione delle realtà operative e commerciali regionali con un minimo di 8 addetti necrofori e 2 auto funebri. Analoghe verifiche in ordine ai criteri di proporzionalità tra i requisiti posseduti e l’attività svolta dovranno essere effettuate anche nei casi di attivazione di processi di integrazione aziendali, quali consorzi o società consortili. Inoltre dovranno essere in possesso di regolare certificazione di qualità.

e) I comuni verificheranno annualmente e vigileranno sulla permanenza dei requisiti di tutti i soggetti di cui al presente articolo.

3. È vietata l’intermediazione nell’attività funebre. Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l’abitazione degli aventi diritto e non può svolgersi all’interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. Il comune vigila e controlla l’attività di pompe funebri e di trasporto funebre e, in particolare, del trasporto di salme e di cadaveri, assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell’ambito dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di pompe funebri. Le Regioni definiranno i criteri di cui al presente articolo entro 24 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.

5. E’ fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l’attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l’attività marmorea e lapidea cimiteriale:

a) all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture sociosanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all’interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all’interno dei cimiteri e nei locali comunali.

6. Ogni violazione deve essere tempestivamente segnalata al comune per la irrogazione delle sanzioni previste.

7. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio o di servizio mortuario delle strutture sanitarie non può svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre in forma diretta o indiretta; tale personale dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire con diligenza professionale specifica; in particolare è fatto divieto di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell’impresa funebre da parte dei familiari del defunto; accettare eventuali compensi o regalie; svolgere alcuna opera di propaganda e di commercio.

8. Chi è proprietario, in tutto o in parte, chi ha poteri di responsabilità e chi tratta affari in un esercizio di attività di pompe funebri o di trasporto funebre, chi opera all’interno di obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e private, deve possedere gli stessi requisiti di moralità per l’assunzione del pubblico impiego.

9. Presso ciascuna regione è istituito un elenco delle imprese autorizzate dai comuni. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.

10. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell’attività funebre e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

11. Ogni esercente l’attività di pompe funebri è tenuto ad implementare il sistema di gestione, organizzazione e controllo secondo le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e della associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

Articolo 23 (Applicabilità)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad esclusione di quelle transitorie di cui ai commi successivi.

2. Le autorizzazioni al commercio e quelle di agenzia d’affari rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge per operare come impresa di pompe funebri vengono convertite dal comune al momento del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività funebre. Ove non ritirate cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Le autorizzazioni all’esercizio di attività di pompe funebri, comunque denominate, rilasciate in forza di leggi regionali emanate precedentemente alla data di approvazione della presente legge permangono nella loro validità, purché i requisiti operativi siano almeno pari a quelli fissati in sede nazionale. Qualora presentino requisiti inferiori cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o al momento della loro sostituzione con nuova autorizzazione adeguata alle disposizioni della presente legge nonché di quelle regionali di sua attuazione.

Ad una prima lettura le norme risultano favorire la concentrazione d’imprese o il ricorso a consorzi o società consortili, stante il duplice obbligo di rispetto delle normative in materia di movimentazione dei carichi ad ogni funerale e l’obbligo di garantire requisiti strutturali minimali direttore tecnico + 3 persone regolarmente assunte. Sembra del tutto insufficiente la parte di rinvio a norme regionali per la formazione, stante il fatto che l’autorizzazione all’esercizio rilasciata in un luogo vale per l’intero territorio nazionale e inoltre è quanto meno da prevedere il minimo formativo in termini di programma di studio, di esperienza e di ore necessarie (si veda ad es. la Francia). Anche l’obbligo di rispetto della normativa UNI EN 15017-2006 indistinto sembra davvero eccessivo. Potrebbe essere richiesto ad es. per i fornitori di servizi perconto terzi, cioé i consorzi e similari, oppure per le imprese funebri operanti nei omuni oltre una certa soglia dimensionale, ma certamente è irrealistico prevederlo per l’intero territorio nazionale e anche per chi opera in un comune di 1.000 abitanti.

Dovrebbe essere meglio chiarito l’aspetto del divieto di svolgimento da pare di un soggetto operante sia nel campo funebre che in obitorio o nel servizio mortuario. Nell’attuale testo il divieto è limitato al personale ma l’Antitrust ha richiesto la separazione proprietaria e quindi è da estendere anche a soggetti giuridici che svolgono tali attività. Eccessiva è la previsione di svolgimento della cura e vestizione delle salme (come compito da svolgere in maniera congiunta), sia perché lo potrebbero voler fare i familiari (sia per gesto di rispetto nei confronti del congiunto, sia pr tradizioni e usi locali o religiosi, o ancora per tipologia di servizio reso da terzi). Quanto meno dovrebbe essere chiarito che solo se richiesto dai familiari o dagli aventi titolo. Anche la previsione del trasporto di ceneri e di ossa, visto che non sussistono problematiche igienico sanitarie, dovrebbe essere solo a richiesta dei familiari o aventi titolo. Da risolvere anche la situazione che si può determinare se le regioni non approvano le normative attuative entro i 24 mesi dalla operatività della legge. Cosa succede? Scatta una norma che obbliga comunque il rispetto di taluni criteri minimi stabiliti in sede nazionale (ad es. per la formazione) o chi è titolare di una autorizazione al commercio e licenza ex art. 115 TU PPSS può operare solo nel comune di rilascio? La norma sembra scritta prevalentemente nell’interesse dell’imprenditoria funebre senza adeguate misure di verifica da parte di Associazioni di Consumatori.

E’ una norma che non affronta di petto la questione delle infiltrazioni malavitose dentro le strutture sanitarie e nelle stesse imprese funebri, ma è un significativo cambiamento rispetto all’attuale situazione di mercato, caratterizzata da anarchia.

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13 thoughts on “Cosa prevede per essere definita impresa funebre la nuova normativa in discussione al Senato

  1. Buongiorno, bisogna anche tenere conto che le imprese o agenzie guadagnano moltissimo fornendo servizi che a mio avviso non possono fare: per esempio vendere nel pacchetto funerale il giardinetto provvisorio, oppure il monumento, o nel caso della cremazione la lastra con incisione e via dicendo , cosa che fanno tutti pur non avendo la licenza di giardiniere o marmista, diventa un conflitto d’interesse perchè il prezzo proposto al cliente in quel momento può essere esagerato senza dare la possibilità al famigliare di informarsi sul giusto costo per questo genere di servizi che sono oltretutto non subito necessari. Enza

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