La Corte Costituzionale con sentenza 62/2025 del 11/3/2025 pubblicata in data 29/4/2025, presente anche nell’area Sentenze del sito www.funerali.org, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’Art. 7, comma 4, della L.R. Calabria n. 48/2019 (come sostituito dall’Art. 5, comma 1, lettera a, della L.R. Calabria n. 38/2023) nella parte in cui vieta alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.
La Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale il divieto imposto dalla Regione Calabria alle imprese funebri di operare nel settore del trasporto non urgente con ambulanze NCC, in quanto tale restrizione viola la libertà di concorrenza e la libertà di iniziativa economica senza essere giustificata da prevalenti motivi di tutela della salute o altri interessi pubblici di competenza regionale in questo specifico contesto. La decisione ha anche rimosso la restrizione speculare per i gestori di tali servizi di trasporto riguardo l’attività funebre.
La Corte distingue tra il divieto di esercitare il trasporto di soccorso (finalizzato a proteggere soggetti vulnerabili, riconducibile alla tutela della salute) e il divieto di esercitare il servizio di NCC ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.
Per il trasporto non urgente, il divieto “non mirando alla protezione di un interesse correlato alla tutela della salute o di altro interesse pubblico affidato alla cura della Regione, risulta incidere direttamente, e con effetti tutt’altro che marginali, sulla concorrenza”.
Ciò integra una violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” (Art. 117, comma 2, lettera e) Cost.), in quanto introduce una barriera all’accesso al mercato senza ragioni di interesse generale.
In via consequenziale (ai sensi dell’Art. 27 Legge n. 87/1953), la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dello stesso Art. 7, comma 4, nella parte in cui vieta l’esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.
Questo per mantenere la simmetria della previsione originale, poiché il divieto “biunivoco” (imprese funebri vs gestori ambulanza) si basava sulla medesima logica unitaria.
Le censure relative alla violazione degli articoli 3 e 41 Cost. restano assorbite dall’accoglimento della questione sull’Art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione
I punti chiave della sentenza sono i seguenti:
- La sentenza stabilisce un importante principio sulla delimitazione delle competenze legislative regionali quando queste incidono sulla materia trasversale della “tutela della concorrenza”.
- Differenzia in modo cruciale le diverse tipologie di trasporto in ambulanza (soccorso vs. non urgente/NCC) ai fini della valutazione di legittimità costituzionale delle restrizioni all’attività economica.
- Conferma che le misure regionali che incidono sulla concorrenza sono legittime solo se tali effetti sono marginali o indiretti e giustificati da interessi pubblici primari affidati alla competenza regionale (come la tutela della salute nel caso del trasporto di soccorso).
- Accoglie le argomentazioni del TAR e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (implicitamente, citata nella ricostruzione del TAR) che vedono nelle restrizioni all’attività di NCC ambulanza non urgente per le imprese funebri una limitazione ingiustificata della libertà di iniziativa economica e della concorrenza.
- La dichiarazione di incostituzionalità in via consequenziale sulla norma “speculare” (gestori ambulanza vs. attività funebre) ripristina un equilibrio nel mercato dei servizi di trasporto non urgente con ambulanza e funebri.
La sentenza si inserisce in un quadro normativo nazionale per i servizi funebri, dove si evidenzia la necessità di una riforma organica a livello statale per uniformare la disciplina.
Chi fosse interessato ad approfondire i concetti presenti nella sentenza può leggere inoltre il COMUNICATO STAMPA dell’ufficio comunicazione stampa della Corte Costituzionale.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.