Correggere la scheda ISTAT?

Ci informano alcuni lettori su una prassi piuttosto diffusa, anche se contra legem, (almeno in riferimento alla normativa nazionale rapprersentata dal Regio Decreto 1265/1934 e dal DPR 285/90) a proposito dei decessi avvenuti senza assistenza medica.

Il medico necroscopo o curante, richiede l’autopsia, non compila la scheda istat di morte, che a sua volta viene redatta e sottoscritta direttamente dal medico anatomo patologo in contrasto con il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria in cui e’ previsto che detto modello debba essere sottoscritto esclusivamente dal medico curante o dal medico necroscopo.

l’Ufficiale di Stato Civile, allora, puo’ accettare detti moduli per la denuncia di morte con conseguente rilascio del permesso di seppellimento?

RISPOSTA:

Premessa: il Regolamento di polizia mortuaria nazionale, DPR 285/90, contempla la distinzione semantica tra riscontro diagnostico ed autopsia.

1) Il riscontro diagnostico ha lo scopo di verificare la causa della morte e viene effettuato fatti salvi i poteri dell’Autorita’ Giudiziaria, per i cadaveri di persone decedute senza assistenza medica nella propria abitazione, quando sussistono sospetti sulla morte o quando questa sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, e per i cadaveri di persone decedute negli ospedali, quando sono necessari ulteriori chiarimenti clinico-scientifici.

2) L’autopsia puo’ avere, invece, finalita’ clinico-scientifiche o medico-legali. In quest’ultimo caso viene ordinata dall’Autorita’ Giudiziaria per accertare la causa del decesso, in caso di reato accertato o presunto. Tuttavia anche nel caso in cui l’autopsia non venga ordinata dalla summenzionata Autorita’ e ove sussista il sospetto di reato, il medico settore deve immediatamente sospenderne le operazioni e darne immediata comunicazione all’Autorita’ Giudiziaria.

Indispensabile e’ la comunicazione al Sindaco, sia del risultati dei riscontri diagnostici (art. 39 DPR 285/90) sia di quelli delle autopsie (art. 45 DPR 285/90), per le eventuali variazioni della scheda dl morte, e quando la causa di morte risulti essere una delle malattie infettivo-diffusive previste dall’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita’.

Innanzi tutto bisogna specificare come la a denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) sia estranea ai procedimenti propri del servizio dello stato civile per la tenuta dei registri dello stato civile, nonche’ estranea al procedimento di rilascio del permesso di seppellimento, anche se transita per l’ufficio dello stato civile per motivi organizzativi concernenti il flusso delle rilevazioni demografiche.

L’obbligo della compilazione della scheda di morte sorge in capo al medico curante (art. 1, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285) o, per i casi di decesso senza assistenza medica, al medico necroscopo (comma 4 stesso art. 1). Va ricordato come l’art. 103, comma 1, lettera a) TULLSS approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 individui tale competenza nel medico in quanto esercente la professione con il vincolo della segretezza (ben prima, quindi, della Legge sulla privacy). Sul punto va anche ricordata la circolare del Ministero della sanita’ n. 24 del 24 giugno 1993.

In caso di accertamento diagnostico od autopsia, il medico che esegua tali interventi e’ tenuto a dare comunicazione al sindaco (autorita’ sanitaria locale ai sensi della Legge 833/1978, del Decreto Legislativo 112/1998 e del Decreto Legislativo 267/2000) per l’eventuale rettifica della denuncia della causa di morte (art. 39 DPR 10 settembre 1990, n. 285), ai sensi dell’Art. 45 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Diversi studiosi della materia funeraria tendono ad attribuire qusta funzione non alla persona fisica del sindaco in quanto tale, ma il linea astratta all’Autorita’ Comunale perche’ la correzione della Scheda Istat, con relativo inoltro all’ASL potrebbe configurarsi come un atto amministrativo di tipo gestionale spettante, quindi, alla dirigenza ex Artt 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000.

Questa norma altro non significa se non che la denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) deve essere gia’ stata compilata. In ogni caso, sia l’obbligo assolto dal medico curante o dal medico necroscopo, quando quest’ultima figura risulti legittimata, va utilizzato solo ed unicamente il modello prescritto (art. 1, comma 6 DPR 10 settembre 1990, n. 285). Su questo punto pero’ in dottrina si sono rilevate posizioni differenti (si veda Daniele Cafini, La compilazione del certificato sulle cause di morte, edizioni Euroact, anno 2000).

Secondo queste opinioni non sarebbe necessario ne’ obbligatorio utilizzare la scheda ISTAT; in quanto si potrebbe ammettere, pur in situazioni eccezionali, la stesura di un certificato inerente alla causa di morte su carta intestata, sempre che vengano soddisfatte le notizie richieste dalla modulistica ISTAT. Il modulo, infatti, non risulterebbe tanto uno strumento, quanto un mezzo.

Il medico individuato a termini del comma 1 o del comma 4 dell’art. 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285 non puo’ sottrarsi dal redigere la denuncia della causa di morte, salvo non incorrere in violazioni rilevanti sia sotto il profilo penale che sotto il profilo professionale.

La procedura dettata dall’Art. 45 comma 2 DPR 285/90 effettivamente e’ un po’ macchinosa e non sempre viene rispettata. Disporre il riscontro diagnostico comporta implicitamente la mancanza di cognizione di causa sul quadro clinico che ha portato al decesso del de cuius, quindi perche’ redigere la scheda ISTAT in modo provvisorio ed incompleto, solo per ammettere la momentanea assenza di quelle necessarie informazioni medico-anamnestiche da acquisire solo attraverso un esame piu’ approfondito ed invasivo del cadavere?

La regione Lombardia sembra uniformarsi a questo criterio orientato alla semplificazione di tutti i passaggi legali e sanitari della polizia mortuaria, l’Art. 40 comma 3 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 4 stabilisce che sia il medico settore incaricato di dar corso agli accertamenti ad effettuare la denuncia sulla causa di morte.

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Carlo Ballotta

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9 thoughts on “Correggere la scheda ISTAT?

  1. Salve, vorrei ottenere una copia della Scheda di Morte (mod.ISTAT) di mio padre. Se mi reco all’ASL possono rilasciarmela?
    Grazie
    Paolo

    1. X Paolo,

      A parte le fasi tecniche (temporalmente parlando) dei c.d. flussi delle statistiche demografiche, il Comune non dovrebbe neppure essere in possesso della scheda ISTAT.

      Poiche’ tale denuncia sulla causa di morte costituisce lo strumento per l’adempimento di quanto previsto dall’art. 103, sub a) TULLSS, va ricordato come il suo contenuto debba rimanere segreto (dal 1934).
      Comunque, richiamando l’art. 1 dPR 10/9/1990, n. 285, e’ l’ASL che ha la funzione di tenere il registri delle cause di morte, formati sulla base dell’apposito esemplare della stessa scheda (specificatamente destinato all’ASL), per cui il rilascio di una certificazione (o di una copia della scheda) non puo’ che spettare se non al soggetto che, per norma regolamentare, e’ obbligato alla tenuta di tale registro.
      Spettera’, di conseguenza, all’ASL valutare le condizioni di ammissibilita’ di esso, anche dal punto di vista dei ‘dati sensibili’ (infatti la denuncia della causa di morte rientra tra questi) e della eventuale legittimazione di rilascio a soggetti diversi da quello a cui si riferisce la scheda stessa.

      1. Grazie per la risposta. Da quello che leggo non esiste una legge che vieti la consegna della copia della scheda di morte dal parte dell’ASL oppure potrebbero negare il rilascio? (desidero ottenere la scheda e non la certificazione)
        Grazie
        Paolo

        1. x Paolo
          il comma 9 dell’art. 1 del DPR 285/1990 prevede “Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.”. Inoltre il DPR prevede esplicitamente quali debbano essere i soggetti destinatari di tali notizie (a seconda dei casi, Comune, ASL, medico necroscopo e per i fini in esso previsti. Non è quindi citato e quindi, a nostro avviso, non è possibile la consegna della scheda ISTAT su semplice richiesta da parte di un parente del defunto.
          Se, invece, la scheda ISTAT, fosse necessaria per poter provare o ipotizzare prove di reato, un parente o chi per esso può chiedere alla Magistratura, nei modi di legge, l’acquisizione di tali atti e sarà la Magistratura competente a decidere in merito.

            1. x Paolo
              No.
              Addirittura in Francia, le stesse informazioni sono inserite in un biglietto con chiusura ad adesivo, apribile solo dai destinatari e per le finalità di legge.
              In Italia si usa uno stampato che potrebbe essere letto durante il tragitto da chi materialmente lo consegna, ma in genere si usa collocarlo in busta per garantire la privacy del contenuto.

  2. il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, con l’Art. 1, comma 8 istituisce presso le USL il Registro contenente l’elenco dei deceduti e le relative cause di morte.

    Il DPR n. 285/1990, poi, prescrive che il risultato del riscontro diagnostico sia trasmesso dal Medico Settore al Sindaco “per eventuale rettifica della scheda di morte”. Ad avviso di molti studiosi della materia funeraria questa funzione spetterebbe al Registro attivato presso l’USL e non al Sindaco, seppur inteso come Autorità Sanitaria Locale ex Legge 833/1975, D.LGS n. 112/1998 e D.LGS n. 267/2000, il quale
    non detiene la scheda (essa, infatti transita attraverso l’Ufficio di Stato Civile) e non ha la competenza medica per confrontare le diverse
    diagnosi. La correzione peraltro è comunicata all’ISTAT che la gestirà secondo i propri criteri, mentre presso il Registro la rettifica deve essere intesa come annotazione sulla scheda e non come fisica cancellazione della dichiarazione del Certificante.
    La trasmissione del referto autoptico vige anche per i casi disposti dall’Autorità Giudiziaria; purtroppo la prassi corrente contraddice questa norma e in questi casi la causa di morte è raramente posta a disposizione del Registro.

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