E’ pervenuta in redazione una richiesta di informazione su come aprire una attività di impresa funebre, da parte di un marmista. Questo ha stimolato un confronto che si propone, attraverso la serie di commenti alla prima richiesta.
Come aprire una attività di impresa funebre
E’ pervenuta in redazione una richiesta di informazione su come aprire una attività di impresa funebre, da parte di un marmista. Questo ha stimolato un confronto che si propone, attraverso la serie di commenti alla prima richiesta.
nella nostra regione sardegna come si puo aprire una agenzia la documentazione che serve
X Pietro Paolo,
ad oggi, in Sardegna (se i singoli regolamenti comunali di polizia mortuaria non prevedono requisiti più selettivi, ma non so con quale legittimità, sussistendo per le libere attività imprenditoriali riserva di Legge, quanto meno regionale) occorrono solamente:
1) autorizzazione al commercio non alimentare con sede fissa (liberalizzata dopo il c.d. Decreto Bersani)
2) Licenza di pubblica sicurezza in qualità di agenzia d’affari ex Art. 115 TESTO UNICO LEGGI di PUBBLICA SICUREZZA.
Si rivolga, per ulteriori informazioni al Suo Comune (sportello unico attività produttive) o alla locale Camera di Commercio, per tutte le delucidazioni del caso.
Non si entra nel merito se l’attività di onoranze funebri, specie se concorrente con l’attività di trasporto funebre, rientri o meno nell’ambito delle attività a natura solo commerciale oppure di tipo artigianale, aspetto che richiede una valutazione globale del servizio e delle prestazioni erogate, come acclarato con la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 9955 del 21 luglio 2001.
In ogni caso, per l’esercizio dell’attività di onoranze funebri, sia essa connessa o meno all’attività di trasporto funebre, è necessario che sia stata prodotta la denuncia di inizio di attività di sensi dell’art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., anche in relazione a quanto previsto dall’art. 115 t.u.l.p.s., ottemperando agli obblighi conseguenti (artt. 204-223 r.d. 6 maggio 1940, n. 635), nonché l’azienda che l’eserciti disponga degli altri requisiti (ad esempio: se si svolga anche l’attività di trasporto funebre, la rimessa dei carri funebri deve essere ubicata in località individuate in conformità ai regolamenti locali – piano regolatore e sue norme di attuazione), disporre delle attrezzature e mezzi per la pulizia dei carri, riconosciuta idonea dall’Asl, nonché disporre delle autorizzazioni di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (cfr. anche art. 20 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). si veda anche il D.M. Interni 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (G.U. 20/08/2015, n. 192 – Suppl. Ordinario n. 51).
Tutto ciò vale nelle more dell’approvazione di una specifica legge regionale in materia.
Salve ma è possibile che il Suap mi ha fatto presentare due scia una per agenzia d’affari e l’altra di vicinato e dopo due giorni mi chiedono di ritirare il vicinato x che nn possono rilasciare due autorizzazioni negli stessi locali avendo sia i 12 mq direzionali e il resto commerciale
X Gianfranco,
il Suo quesito non mi è chiaro!
Deve, forse, aprire un’impresa funebre? Dal tenore della domanda parrebbe proprio di sì!
Molto, allora, dipende dalla normativa regionale. Lei, ad esempio, da quale Regione scrive?
Sarebbe importante poter disporre di questi elementi perchè molte Regioni, ormai, subordinano l’esercizio dell’attività di pompe funebri al rilascio di una particolare autorizzazione “cumulativa”, molto più selettiva, in cui sono assorbiti i più classici ed usuali titoli di agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S. e di licenza di commercio non alimentare con sede fissa (si tratta, se non erro, della vecchia tabella merceologica XIV C.7), la prefata autorizzazione è di solito comprensiva anche di dettagliati requisiti formativi, gestionali ed organizzativi per “fare” ed “esser” impresa funebre ed essi debbono esser soddisfatti compiutamente. La normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs n. 114/1998.
Ad ogni modo, i cosiddetti esercizi di vicinato sono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio alimentari o non alimentari, aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. o a 250 mq. se il comune ha più di 10.000 abitanti.
Completano le tipologie merceologiche di settore insieme alle medie e alle grandi strutture. Per commercio al dettaglio si deve intendere l’attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, al consumatore finale. Per esercizio commerciale si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. Ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione (SCIA) commerciale. Due attività commerciali al dettaglio non possono coesistere all’interno dello stesso locale. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano prevalentemente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili), può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di un atto di impegno d’obbligo tra Comune ed operatore che delimita la superficie di vendita e costituisce integrazione alla SCIA e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta.
E’ da luglio che vado dietro al responsabile del suap e sono veramente disperato oltre che mi hanno fatto spendere una barca di soldi.
Io sono dalla sicilia il suap di vittoria, un comune della provincia di ragusa, mi fa presentare una scia per agenzia d’affari e una di vicinato, e mi fanno regolare autorizzazioni. Invece il suap del comune di ragusa mi fa sempre presentare due scia vuole che almeno 12 mq dei locali diventano direzionali e dopo due giorni mi chiedono di ritirare la scia di vicinato perche nello stesso locale nn possono dare due autorizzazioni, e possibile che nella stessa provincia due comuni interpretano la legge in modo diverso. Grazie
X GianFranco,
purtroppo per Lei sono gli effetti diabolici e perversi del federalismo sballatissimo all’italiana, laddove alla tagliente certezza del diritto si sovrappone una zona grigia sempre più vasta, in cui imperano la discrezionalità capricciosa se non addirittura l’arbitrio più sfrenato.
Comunque, mantenendoci nel range della legalità, (non oso, pensare a comportamenti indebiti di altra natura e pertanto non sono l’autorità giudiziaria deputata al vaglio di quest’ultimi) molto può dipendere anche dal regolamento locale sul commercio, il D.LGS n. 114/1998 è, infatti, una normativa quadro, da implementarsi, poi caso per caso, anche se, in linea di massima, i principi cardine dovrebbero, pur sempre, esser rispettati su tutto il territorio nazionale…ma siamo in Italia, quindi tutto è massimamente aleatorio.
Posso solo, in ultima istanza, aggiungere questo consiglio: avverso il diniego (che deve sempre esser adeguatamente motivato) al rilascio della relativa autorizzazione è sempre consentita, nei termini di Legge, l’impugnazione dell’atto, ora in via amministrativa ora in via giurisdizionale avanti il T.A.R.
Per Legge, la pubblica amministrazione, se la Sua domanda è stata inoltrata correttamente, e quindi, non è gravata da vizi di inammissibilità o peggio di improcedibilità, deve rispondere all’istanza con un espresso provvedimento vuoi di accoglimento o di rigetto della stessa, da lì si potrà impostare un eventuale ricorso, ma mi mancano troppi elementi per giudicare correttamente in medias res, di conseguenza mi rimetto alla Sua saggezza.
X Simone,
Si richiama, a livello nazionale, l’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 sulla libertà d’impresa e sulle procedure semplificate per l’apertura di nuove attività economiche.
La Regione Liguria (per fortuna!) non è ancora intervenuta in tema di autorizzazioni all’esercizio dell’impresa funebre, i titoli necessari sono, pertanto quelli statali, cioè l’autorizzazione di pubblica sicurezza per agenzia d’affari ex Art. 115 T.U.LL.P.S il cui rilascio è ora semplificato ai sensi della Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione con modificazioni, il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 9 e la licenza di commercio non alimentare con sede fissa liberalizzata dopo il decreto Bersani.
In Regione Piemonte, invece, i requisiti strutturali, gestionali e formativi per “fare” ed “essere” impresa funebre sono dettati dalla Legge Regionale 3 agosto 22001 n. 3, dal regolamento attuativo 8 agosto 2012 n.7/R e dai relativi provvedimenti emanati a cascata.
salve vorrei sapere come potere aprire un impresa funebre a Genova o in Basso Piemonte vorrei sapere cosa serve di documenti e quali permessi servono per poter aprire
X Nicola,
La Regione Puglia ha varato data 11/03/2015 il proprio corpus normativo di polizia mortuaria regionale con l’adozione del Regolamento Regionale n. 8 / 2015 – “Regolamento regionale in materia di polizia mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione”.
Il Regolamento prevede che i Comuni, singoli o associati, disciplinino le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, attraverso apposito regolamento comunale da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione, ovvero entro il 14 settembre 2015.
Detta norma può parere persino ridondante, ma ha il pregio di rimarcare come l’attività di onoranze funebri debba esser regolamentata, nel dettaglio, dalla fonte regolamentare locale, cui si rinvia. Ad ogni modo i requisiti minimi strutturali, gestionali ed organizzativi per “FARE” ed “ESSER” impresa funebre in Regione Puglia sono in primis dettati dal Regolamento Regionale n.8/2015, ma il regolamento comunale potrebbe anche imporre il soddisfacimento di condizioni maggiormente qualificanti e selettive, seppur non in contrasto con la norma sovraordinata, molto dipende dallo specifico contesto cittadino. Con le recenti Leggi sulla Liberalizzazione delle attività commerciali ed economiche certe interpretazioni un po’ fantasiose (ed illegittime?) sono da leggersi, come ebbe a dire un Ex Presidente della Repubblica, anche se in altro milieu, un…FATTO GINNICO!
Salve, sono Nicola è vorrei aprire un agenzia funebre in Puglia, però prima vorrei chiedervi delle domande:
1)Quali sono gli obblighi regionali per aprire un’agenzia(esiste ancora la legge”1agenzia per 25mila abitanti”)
2)Qual’è il bugdet per aprire una agenzia?
Vi ringrazio!
X Stefano,
“forse” qualcuno non ha letto attentamente ( o… si è distratto un attimo!) l’Art. 8 comma 7 del REGOLAMENTO REGIONALE (puglia) 11 marzo 2015, n. 8, appena emanato, per completezza lo riporto integralmente:
“Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali, i
soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre
di un addetto alla trattazione degli affari, distinto
dal personale già computato presso la sede principale
o altre sedi, con regolare contratto di lavoro
stipulato direttamente con il soggetto titolare dell’autorizzazione
ed in possesso degli stessi requisiti
formativi del responsabile della conduzione dell’attività”
Ai sensi dell’Art. 15 comma 3 Legge Regionale Pugliese in materia funeraria 15 dicembre 2008, n. 34 apposito regolamento comunale (di polizia mortuaria?)può individuare specifici requisiti, i quali, a questo punto, però, non possono, né dovrebbero, discostarsi più di tanto da quelli dettati dal Regolamento Regionale, potendo solo, si ritiene, esser leggermente più selettivi, ma il ragionamento (o…il dubbio) sulla loro presumibile illegittimità (dopo tutto l’iniziativa economica è libera addirittura secondo Costituzione e la tutela del mercato, e quindi dell’impresa, sarebbe oggetto *unicamente* di legislazione statale ) ci porterebbe molto lungamente a dibattere sulla fondatezza, un po’ pretenziosa, di certe norme locali.
Buona Sera,
mi permetto di sottoporre il seguente quesito nella convinzione che le considerazioni che sarete così cortesi da suggerirmi saranno oltremodo gradite.
Siamo una ditta di Onoranze Funebri, quindi abbiamo l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre in un comune. Avendo intenzione di ampliare l’attività abbiamo trovato una ubicazione in un comune vicino (circa 15 km.) e abbiamo presentato la modulistica SUAP per l’apertura (in questo nuovo comune) di una agenzia funebre.
L’Amministrazione Comunale nel mentre preparava l’autorizzazione amministrativa che ci permetteva di avviare l’attività, chiede il parere alla ASL di competenza, la quale, effettua un sopralluogo alla nuova sede, senza avvisare nessuno, trova chiuso e restituisce al comune il parere che l’attività denunciata non può essere un’agenzia funebre ma un’agenzia d’affari e quindi il comune revoca l’autorizzazione e ci suggerisce di ripresentare tutto sotto forma di agenzia d’affari. (io non commento ma lascio a voi ogni considerazione).
La vicenda non finisce qui, ho contattato direttamente il funzionario che, per conto della ASL, ha fatto il sopralluogo e lui asserisce che “la norma prevede che si può avere solo un’agenzia funebre e che le eventuali altre, sebbene in comnuni diversi, posso essere solo agenzie d’affari e mai agenzie funebri.
La vicenda accade in provincia di Lecce e quindi la normativa di riferimento è quella della Regione Puglia che ad una prima lettura mai uno riuscirebbe a giustificare l’affermazione del funzionario della ASL.
Mi permetto quindi di sottoporre alla Vs. attenzione la mia vicenda per avere un Vostro autorevole parere.
Grazie e Buon Lavoro
X Raffaele,
Ci dica da quale Regione Lei scriva, e soprattutto dove vorrebbe aprire un’agenzia di onoranze funebri, solo così potremo esser più precisi ed aiutarLa nel risolvere il problema.
1) Vorrei sapere, se voglio aprire un agenzia funeraria il comune può condingentare le licenze? grazie
2) mi parlano di corsi? posso sapere in merito?