Come aprire una attività di impresa funebre

E’ pervenuta in redazione una richiesta di informazione su come aprire una attività di impresa funebre, da parte di un marmista. Questo ha stimolato un confronto che si propone, attraverso la serie di commenti alla prima richiesta.

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198 thoughts on “Come aprire una attività di impresa funebre

  1. X Stefano,

    i requisiti gestionali e formativi regionali per “fare” ed “esser” impresa funebre in Veneto sono dettati dalla:

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1807
    del 8 novembre 2011
    Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in
    materia funeraria”. Definizione dei requisiti di cui all’articolo
    2, comma 2.

  2. Buongiorno a tutti, sono un ragazzo di 26 anni che vorrebbe aprire un’agenzia funebre in Veneto e piu precisamente nella provincia di Rovigo.
    Vorrei sapere quali sono gli obblighi regionali e comunali per aprire tale agenzia e se potete darmi qualche consiglio in generale, il mio budget si aggira sui 100.000 euro.
    Vi ringrazio!

  3. Buongiorno,
    leggendo i requisiti per aprire un’agenzia funebre in Abruzzo, con le ultime modifiche del 21 maggio, ho trovato obbligo di carro funebre di proprieta , contratto di leasing o disponibilità continuativa, al livello logico la disponibilità continuativa è senz’altro la più economica in cosa consiste a livello pratico devo stipulare un contratto d’affitto con un’altra impresa per il mezzo ?
    grazei

  4. Grazie per la tempestiva risposta.
    Posso anche capire il trasporto in ambulanza, ma che addetti di un’impresa funebre si propongano gratuitamente per andare a cambiare il panno ad un povero ammalato fargli assistenza perenne per procacciarsi poi l eventuale funerale al momento del decesso mi sembra alquanto squallido e immorale.
    Un’impresa funebre che offre fra i suoi servizi colazione pranzo e cena ai familiari del defunto deve avere apposita autorizzazione? O può benissimamente “cucinare a casa” e portare poi il tutto a casa del defunto? Perché mi sembra che in questo settore ci sia un po di anarchia legislativa. Grazie

  5. Buonasera a tutti,
    Se possibile vorrei dei chiarimenti su una questione che mi ha lasciato senza parole.
    Come può un’impresa funebre svolgere anche l attività di assitenza agli ammalati non deambulanti? Mi spiego meglio. In un’unica partiva iva vi è l attività di impresa funebre e l attività di assistenza agli ammalati non deambulanti. Tutto questo è legale o vi è conflitto di interesse? Grazie

    1. x Gigi
      dipende in quale regione opera l’impresa funebre. Vi sono regioni che hanno separato per norma legislativa le due attività e vi sono regioni dove gli usi e le tradizioni sono esattamente l’opposto e cioè uno stesso soggetto fa ad es. trasporto malati con ambulanza, operatore funebre, fiorista, marmista e forse anche altro. In genere questo avviene nei piccoli paesi e spesso nel Sud Italia, dove è tradizione portare il malato che sta per morire a casa, dove potrà morire in famiglia e in casa fare la camera ardente.

  6. X Alessandro,

    Non mi sono chiari i termini sostanziali del problema. Come può un cimitero comunale, quindi, pubblico e DEMANIALE per definizione ai sensi dell’Art. 824 comma 2 Cod. Civile esser stato privatizzato? La “contraddizione non consente” quest’ossimoro giuridico come si potrebbe dire parafrasando Dante. La prego di esser più preciso, così potrò aiutarLa! In Ogni caso i requisiti gestionali ed organizzativi per “fare” ed “esser” impresa funebre in Regione Puglia sono dettati dall’Art. 15 della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34.

  7. Salve , desidero avere informazioni su come aprire un’agenzia funebre in puglia , e se è possibile aprirla nonostante nella città dove desidero svolgere l’attività funebre, ci sia la privatizzazione del cimitero comunale, grazie in anticipo

  8. X Luca,

    In Regione Abruzzo i requisiti tecnici e gestionali assieme alla procedura da attivare per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre sono dettati dall’Art. 35 della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 e successive modificazioni o integrazioni, specie per quanto riguarda proprio il suddetto Art. 35 oggetto di novelle legislative ottenute a più riprese rispettivamente con le successive Leggi Regionali n. 51/2013 e n.54/2013.

  9. X Lorenzo,

    i requisiti strutturali, organizzativo-gestionali e formativi per “fare” ed “esser” impresa funebre in Regione Veneto sono dettati dall’Art. 2 comma 2 lett. e) della Legge Regionale n.18/2010, i cui disposti normativi sono, poi, implementati nel dettaglio dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1807 del 8 novembre 2011 alla quale si rinvia. La Legge Regionale prevede un’unica autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre che assorbe anche quelle minime di competenza prima statale, tipo la licenza d’agenzia d’affari ex Art. 115 TULLPS (oggi comunale, almeno dopo l’entrata in vigore del D.LGS n.112/1998). In ogni caso autorizza il comune sede legale della costituenda impresa esso, infatti, è titolare di tutto il procedimento finalizzato al rilascio di detta autorizzazione, la quale, così composta e formata da tutti i titoli richiesti dal Legislatore Locale, ha pieno valore solo entro il territorio della regione Veneto.

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