Cofani in cellusa e infetti

Con Decreto del 12 aprile 2007 ai sensi dell'Art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 il Ministero della Salute ha autorizzato l'uso, al posto della bara di legno destinata a trasporto, inumazione o cremazione di cadavere sul territorio nazionale, di cofano in cellulosa con bordo di legno.

Il Decreto e' stato rilasciato ai termini dell'Art. 31 (e perche' non anche ai sensi dell'Art. 75 comma 3 DPR 287/90 siccome si parla di una tipologia di bara adatta anche all'inumazione?) del D.P.R. 285/90.

Dette autorizzazioni di natura tecnica non rientrano nel conferimento di attribuzioni agli enti locali attuato con DPCM 26 maggio 2000, in quanto trattasi di atti a contenuto normativo, cosi', almeno si e' espresso lo stesso Ministero della Salute con Circolare p.n. 400.VIII/9L/1924 del 21/5/2002.

La nuova tipologia di cofano non puo' essere utilizzata per tumulazione di cadavere (in loculo stagno) e nemmeno per trasporto di cadavere di persona deceduta per malattia infettivo-diffusiva (art. 25 del D.P.R. 285/90) tale restrizione vale anche per i Decreti Ministeriali del 7 febbraio 2002 e 9 luglio 2002 con cui si autorizza l'impiego di involucri plastitici di materiale biodegradabile come rivestimento interno al cofano ligneo in sostituzione della cassa di zinco, ma solo in caso di inumazione.

A livello nazionale, quindi in piena vigenza del DPR 10 settembre 1990 n. 285 quando la morte sia cagionata da morbo infettivo-diffusivo la procedura e' questa si applicano, infatti l'art. 18 D.P.R. 285/90, il paragr. 7 della circ. Min. Sanita' 24/93 e, per il trasporto, di quanto previsto all'art. 25.

La chiusura anticipata del feretro, prima delle 24 ore canoniche non e' obbligatoria, ma in funzione di quanto specificato dall'autorita' sanitaria. L'elenco ufficiale delle malattie infettivo-diffusive e' stato pubblicato dal Ministero con D.M. 15 dicembre 1990.

Pero' e' solo l'autorita' sanitaria, in applicazione dell'art. 18 comma 2 del D.P.R. 285/90, se non e' intervenuta nel frattempo una riforma regionale in materia di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali a poter cambiare le disposizioni in linea generale previste dallo stesso D.P.R..

Una buona procedura, ispirata a principi di efficienza e rispetto per la spoglia del de cuius e' quella adottata della regione Lombardia, come specificato dall'allegato 9 della deliberazione di G.R. Lombarda 21/1/2005, n. 20278.

Lombardia (Art. 4 comma 3 Legge Regionale 18 novembre 2003) ed Emilia Romagna (Art. 9 comma 1 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19) molto salomonicamente in caso di decesso dovuto a morbo infettivo diffusivo affidano al medico necroscopo la responsabilita' di decidere e valutare l'applicazione di tutte le cautele necessarie ad evitare forme di contagio.

Queste due regioni (rispettivamente con paragrafo 7 della Circolare Regionale 30 maggio 2005 ed Art. 10 comma 10 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 disapplicano anche l'Art. 32 DPR 285/90, cioe' la siringazione cavitaria con 500 cc di formalina, ovviamente per i trasporti non eccedenti il loro distretto amministrativo o diretti ad altre realta' locali ove il trattamento antiputrefattivo non sia piu' richiesto.

Addirittura la Lombardia con l'allegato 3 (modulo per 'accertamento della morte attraverso visita necroscopica) alla delibera 20278 del 21 gennaio 2005 individua in capo al medico necroscopo competenze, come la riduzione del periodo d'osservazione che ai sensi della Legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998 e Decreto Legislativo 267/2000 per la loro intrinseca natura di provvedimenti contingibili ed urgenti spetterebbero al Sindaco quale Autorita' Sanitaria Locale.

La Lombardia con l'allegato 3 al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 ha emanato proprie specifiche norme sui requisiti costruttivi delle casse mortuarie e queste regole dovrebbero prevalere sul Decreto Ministeriale di cui sopra, inibendo, di fatto, l'impiego di un cofano in cellulosa (con solo telaietto esterno in legno) invece della consueta bara lignea.

In dottrina si ritiene che ove vi sia extraterritorialita' (trasporti fuori dai confini lombardi) sia sempre la normativa nazionale ad imporsi, per il principio di gerarchia tra le fonti del diritto, le Autorita' Lombarde, quindi, dovrebbero consentire l'accesso presso i propri cimiteri o impianti di cremazione a feretri confezionati secondo il dettato del D.M. 12 aprile 2007.

Tuttavia analogamente ai Decreti Ministeriali 7 febbraio 2002 e 9 luglio 2002 (uso di dispositivi ad effetto impermeabilizzante alternativi al vasca e coperchio di metallo perfettamente legittimi anche in Lombardia) pure il Decreto del 12 aprile 2007 potrebbe implicitamente esser recepito nell'ordinamento funerario lombardo. Almeno per il trasporto dei resti mortali i sullodati Decreti Ministeriali del 7 febbraio 2002 e 9 luglio 2002 sembrano, infatti, implicitamente richiamati nella nuova formulazione dell'Art. 20 comma 9 Reg. REg. 9 novembre 2004, cosi' come modificato dal nuovo regolamento regionale lombardo n. 1 del 6 febbraio 2007.

Piu' difficile e' valutare la limitazione dell'utilizzo di un cofano in cellulosa riguardo agli infetti in Emilia Romagna dove le casse consentite rimangono quelle 'statali' di cui agli Artt. 30, 31 e 75 del DPR 285/90, anche perche' tale decisione dovrebbe esser rimessa alla discrezionalita' del medico necroscopo, almeno secondo lo spirito delle due leggi regionali prese in esame.

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Carlo Ballotta

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