Nei giorni scorsi è stato presentato un esposto in procura da parte di un’impresa funebre di cava dei Tirreni (Sto arrivando!) per richiedere ai magistrati del tribunale di Nocera Inferiore di intervenire per contrastare pratiche di concorrenza sleale.
Nell’esposto si legge che “ditte operanti sul territorio di Cava de’ Tirreni e Salerno hanno messo in atto un sistema che consente loro di accaparrarsi il trasporto e l’onoranza funebre di persone decedute presso i nosocomi ed i presidi ospedalieri” dei due comuni.
Una procedura illegittima perché, si legge sempre nella denuncia presentata in procura, “la normativa stabilisce l’assoluto divieto per le ditte operanti nel settore imprenditoriale descritto (pompe funebri) di poter gestire, o comunque avere cointeressenze, in imprese che invece svolgono attività di pronto soccorso di autoambulanza”.
Occorre quindi che intervenga la magistratura per evitare che attraverso un servizio medico- sanitario si possa, in caso di decesso del paziente, assicurarsi “subdolamente” il servizio di onoranza e trasporto funebre.
Divieti che sarebbero costantemente disattesi, come quello che limita la presenza di addetti delle pompe funebri nelle sale mortuarie al solo ritiro della salma.
Nell’esposto si fanno anche i nomi delle associazioni che violano le norme regionali campane di separazione tra attività in concorrenza delle pompe funebri e attività istituzionale di trasporto infermi.
Nell’esposto si riferisce poi di una ditta dell’Agro presente sul territorio cavese con una propria agenzia, “la quale ha chiaramente una cointeressenza con un’associazione” che svolge servizio sanitario, “e ciò lo si evince facilmente attraverso gli annunci pubblicitari comparsi nelle edizioni delle Pagine Bianche di Salerno degli ultimi anni, i quali recano gli stessi recapiti telefonici”.
X DUILIO,
Il Regno Unito non è paese firmatario della Convenzione di Berlino del 1937 e pertanto per i trasporti funebri colà diretti si applica l’articolo 29 del D.P.R. n.285/1990, che prevede anche l’emissione del certificato consolare.
Detto certificato è solo previsto dalla norma italiana citata:
D.P.R. 285/1990 – Art. 29
1. Per l’estradizione del Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l’interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
a) nulla osta, per l’introduzione, dell’autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
b) certificato dell’Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 30;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l’autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l’autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.
con i chiarimenti introdotti dal paragrafo 8.2 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993:
Circ. Min. Sanità 24/1993 – Paragrafo 8.2.
La documentazione da presentare alla prefettura (NdR: ora Sindaco del Comune di partenza) in caso di estradizione di salma di cui all’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del primo comma, la seguente:
– estratto dell’atto di morte in bollo;
– certificato dell’unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25;
– autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
A partire dal 1 ° gennaio 2018 la sezione consolare dell’Ambasciata britannica a Roma ha attivato una nuova procedura per il rilascio del certificato di rimpatrio consolare (“Certificato Nulla Osta al rimpatrio di salme, resti mortali o ceneri”) richiesto dalle autorità italiane per il trasferimento verso il Regno Unito delle ceneri o salma di una persona deceduta in Italia.
L’impresa funebre, formalmente nominata dal parente più prossimo o dalla compagnia assicurativa del defunto, dovrà ora scaricare il certificato di rimpatrio direttamente dal sito web inglese al link:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/670709/Nota_informativa.pdf (in Allegato 1 alla presente circolare, nota informativa in lingua inglese, i cui contenuti sono sotto specificati)
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/670710/Nulla_Osta_template_14122017.pdf – (in Allegato 2 alla presente circolare, in lingua italiana, con il modulo da compilare e sottoscrivere).
Il certificato online, che reca la firma e il sigillo del Console britannico, dovrà essere completato dall’impresa funebre con i dettagli del defunto e della impresa funebre stessa.
Una volta compilato, il certificato dovrà essere incluso nella documentazione che accompagna le spoglie mortali in ingresso nel Regno Unito e una copia inviata alla Sezione Consolare dell’Ambasciata Britannica di Roma, via fax allo 06 4220 2334, come richiesto dalle autorità italiane.
Non è più richiesto di inviare qualsiasi documentazione relativa (certificato di morte, copia del passaporto, ecc.) all’ambasciata britannica.
buongiorno rivolgo alla spettale redazione il seguente quesito:
Dovendo autorizzare il trasferimento di ceneri già affidate alla famiglia per il trasferimento dall’Italia in Inghilterra (Londra) qual è iter normativo da seguire? grazie