Case funerarie, trasporto necroscopico ed ordinanza sindacale generale ex art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

Si può impiantare ed “esercire” una casa funeraria in Regione Molise. Presupposto fondamentale per la piena funzionalità di una moderna funeral home è, come già visto in precedenza, l’istituto del trasporto a cassa aperta, per poter agevolmente movimentare il defunto ed allestire la camera ardente, appunto a feretro scoperchiato, (momento che coincide con il periodo d’osservazione) nei locali, appunto della struttura del commiato.

In considerazione del fatto che la specifica legge regionale, incentrata solo su cremazione e successiva destinazione delle ceneri non opera riferimento alcuno alla distinzione semantica e funzionale, come, invece accade in altre Regioni, tra “salma” che potrebbe essere trasportata su autorizzazione del medico intervenuto sul luogo dell’exitus e “cadavere” su autorizzazione del Comune, nel caso di specie occorre rinviare al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/ 1990: i problemi interpretativi non sono pochi!

L’art. 17 di detto corpus normativo statale, il quale agisce in modo “carsico” ed “ a scomparsa” sulla più evoluta e temporalmente successiva normativa regionale prevede: “Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita”. Si può, dunque, parlare di trasporto a “cassa aperta”, seppur con qualche forzatura, poichè il trasporto ex art. 17 D.P.R. citato dovrebbe avvenire obbligatoriamente alla volta solo del deposito d’osservazione/obitorio comunale, dopo un accertamento tecnico sull’inidoneità del luogo privato ove il defunto si trova a fungere da spazio adibito all’osservazione della salma.

Quindi, ogni trasporto del de cuius, prima o dopo il periodo di osservazione di 24 ore (vedasi l’art. 8 del Regolamento Nazionale di polizia mortuaria), deve essere pur sempre autorizzato.

Va precisato come il certificato necroscopico non sia il presupposto giuridico per il rilascio della autorizzazione al trasporto; esso accerta semplicemente l’incontrovertibilità della morte di una persona ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 285/1990, rappresenta un prius per il rilascio dell’autorizzazione al seppellimento da parte dell’ufficiale dello stato civile, come espressamente
dettato dall’art. 74, 2° comma, del D.P.R. n.396/2000.

L’autorizzazione al trasporto di feretro non vien rilasciata dall’ufficiale dello stato civile, perché non è un atto rientrante nelle mansioni dell’ufficiale dello stato civile.

 

L’autorizzazione al trasporto è un tipico atto amministrativo amplificativo della sfera giuridica del destinatario, soggetto sin dall’origine ad imposta di bollo, richiede una fase propulsiva (= istanza di parte) e rientra tra le prerogative del dirigente di settore (art. 107 comma e lett.f) del D.Lgs. n. 267/2000) o del responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990. Sulla “delega” dei compiti prettamente dirigenziali si veda l’art. 17 comma 1 bis del D.Lgs n. 165/2001, fatta salva, comunque, l’applicazione degli artt. 2049 (culpa in vigilando) e 2104 (funzione dispositiva del datore di lavoro) Cod. Civile, sull’imputazione dell’atto alla figura preordinata, ope legis, ad emetterlo.

Può essere che la stessa persona fisica ricopra la carica di ufficiale dello stato civile e di dirigente o responsabile del procedimento. Quando redige atti di stato civile, si firmerà come “ufficiale dello stato civile”. Quando agisce come dirigente o responsabile del procedimento sottoscriverà con la sua qualifica.

Nel caso specifico, pertanto, un’impresa di Onoranze funebri operante nel territorio molisano non potrebbe effettuare il trasporto a cassa aperta senza alcuna autorizzazione. Si valuti l’applicabilità del meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (se l’eventuale violazione riguarda norme del regolamento municipale di polizia mortuaria) o dell’art. 107 D.P.R 10 settembre 1990 n. 285 se il possibile illecito amministrativo configura trasgressione allo stesso D.P.R. n. 285/1990, ma si veda anche l’art. 339 TULLSS (prima di apposita legge di depenalizzazione il trasporto di cadavere senza autorizzazione costituiva addirittura reato!)

Esaminiamo ora ora una nuova domanda inerente, questa volta al trasporto necroscopico (art. 17 D.P.R. n. 285/1990) in senso stretto, a titolo esemplificativo si assuma, quale parametro di riferimento il paragrafo 5 della Circ. Min. SAnità 24 giugno 1993 n. 24.

Cara Redazione,

nel caso di spostamenti di salma dalla casa al servizio mortuario sanitario dell’ospedale (sempre nell’ambito comunale) per motivi igienico sanitari (durante il periodo di osservazione), chi deve autorizzare il trasporto? Purtroppo molto spesso il trasferimento d’ufficio viene effettuato durante le ore notturne o nel fine settimana per cui se servisse l’autorizzazione del
comunale non sarebbe possibile ottenere questo atto in tempo utile, considerando la situazione di indifferibilità ed urgenza.

In questi frangenti l’ospedale vuole comunque l’autorizzazione anche se … postuma. Ma di recente un esperto mi ha detto che non serve alcuna autorizzazione del comune e infatti i
comportamenti da me sentiti da parte di altri comuni sono i più disparati.

Ci soccorre, all’uopo autorevole dottrina, infatti, sulle pagine de: “Lo Stato Civile Italiano” Con in risposta ad un analogo quesito posto si conferma come, in effetti, per il trasporto necroscopico ordinato d’imperio dopo idonea verifica tecnica (sopralluogo) da parte dell’Autorità Sanitaria, non sia necessaria alcuna specifica autorizzazione amministrativa comunale, ma contra si veda anche l’opinione di illustri studiosi della materia funeraria come il DR. Sereno Scolaro sul forum di www.enti.it secondo cui un autorizzazione comunale, almeno in regime di solo D.P.R. n. 285/1990 sarebbe comunque necessaria (ma con quale tempistica accordarla?)

Si ritiene ad ogni modo opportuno richiamare in proposito sia l’art. 17 che l’art. 22 del Regolamento di polizia mortuaria nazionale di polizia mortuaria.
Onde dare attuazione a tali norme il Sindaco deve, preferibilmente con provvedimento di carattere generale (ordinanza) e d’accordo con la U.S.L. territorialmente competente, disporre gli orari più opportuni le modalità ed i percorsi da seguire per effettuare i trasporti in questione stabilendo le particolari misure atte a consentire eventuali manifestazioni di vita.

Si rammenta che l’onere per il trasporto necroscopico, in quanto servizio istituzionale è a carico del Comune, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26.

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Carlo Ballotta

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