Cambia dal 2011 la modulistica per il rilevamento delle cause di morte ISTAT

La circolare ISTAT n. 30 del 13 ottobre 2010 illustrava i criteri che ciascun Comune e ciascuna Prefettura devono seguire per l’esecuzione delle rilevazioni demografiche e sanitarie riferite al 31 dicembre 2010, per quanto riguarda i modelli Istat P.2 e Istat P.3, e all’anno 2011 per quanto concerne tutti gli altri modelli. La circolare presentava gli aspetti salienti delle rilevazioni, in particolare: i modelli di rilevazione e le innovazioni rispetto all’anno precedente, i nominativi dei referenti per le varie indagini, l’organizzazione della raccolta dei dati, le modalità e i tempi di invio, le disposizioni per le Prefetture, le disposizioni in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, nonché l’obbligatorietà della risposta. Chi volesse leggere la circolare clicchi su LEGGI CIRCOLARE 30/2010.

Ricordiamo poi che l’Indagine sulle cause di morte è un’indagine totale che rileva informazioni di carattere sanitario e demosociali per tutti i decessi verificatisi in Italia (popolazione presente).

A partire dall’anno 2011 un’importante novità è stata introdotta nei modelli di rilevazione (schede di morte), i tradizionali modelli Istat D.4, D.5, D.4bis e D.5bis sono stati soppressi e sostituiti dai soli modelli Istat D4 “scheda di morte oltre il primo anno di vita” e Istat D4bis “scheda di morte nel primo anno di vita”

come i vecchi modelli di rilevazione anche i nuovi sono costituiti da una parte A per le notizie relative al decesso fornite dal medico curante o necroscopo, e da una parte B, a cura dell’Ufficiale di Stato Civile, per le informazioni di carattere demografico e sociale relative al deceduto. Si sottolinea che le informazioni richieste nella parte B, a cura dell’ufficiale di stato civile, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto ai modelli precedenti;

la novità più evidente è l’eliminazione della distinzione dei modelli per sesso. I nuovi modelli sono tutti stampati utilizzando il colore nero per le descrizioni delle informazioni richieste e utilizzando il colore arancione per gli spazi per la compilazione e l’informazione del sesso del deceduto deve essere ora specificata nella Parte A dei modelli dal medico e nella parte B, sulla base dei dati anagrafici, dall’ufficiale di stato civile;

le novità sostanziali riguardano la Parte A (a cura del medico) e hanno l’obiettivo di migliorare la qualità delle statistiche sulle cause di morte anche in risposta al nuovo Regolamento (Ce) N.1338/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008, relativo alle Statistiche Comunitarie in materia di Sanità Pubblica e di Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro, e di facilitare la certificazione da parte del medico. Non si chiede più la distinzione tra causa naturale e causa violenta, sono stati unificati i quesiti per la descrizione della sequenza morbosa o lesioni o avvelenamenti che hanno condotto alla morte e, ai fini di una migliore qualità delle statistiche, nel caso di incidente da trasporto vengono chieste specificatamente determinate informazioni (il mezzo, il tipo di incidente, l’oggetto e/o il veicolo coinvolti e il ruolo della vittima).

Sulle schede di morte il medico che certifica il decesso deve quindi indicare la sequenza morbosa che ha condotto alla morte e gli eventuali altri stati morbosi rilevanti. La brochure sulla certificazione (edizione 2011) fornisce le istruzioni per i medici per una corretta compilazione dei modelli. Le informazioni di carattere demografico e sociale devono essere successivamente riportate dall’ufficiale di Stato civile del comune di decesso.

Le statistiche di mortalità per causa fanno riferimento alla “causa iniziale” di tale sequenza, ossia alla malattia o evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso. Per la selezione della causa iniziale vengono seguite le regole fissate dalla Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD-10) e questo garantisce la possibilità di effettuare confronti nello spazio e nel tempo. Strumento indispensabile per la corretta applicazioni di tali regole sono le tavole di decisione di ACME (ed. 2009), sviluppate e aggiornate dall’NCHS (National Center for Health Statistics, USA), correntemente utilizzate dall’Istat per la codifica, manuale e automatica, della causa iniziale di morte.

I criteri e le disposizioni da seguire per l’esecuzione della rilevazione, le innovazioni rispetto all’anno precedente e una descrizione dei nuovi modelli sono contenute nella circolare n. 30 del 13 ottobre 2010 e nel manuale “Istruzioni per i Comuni e le Prefetture (Manuale 2011)”.

I lettori possono vedere i nuovi stampati scaricandoli qui:

Modello D.4 – Modello D.4 bis – Brochure illustrativa sintetica

Written by:

@ Redazione

9.180 Posts

View All Posts
Follow Me :

0 thoughts on “Cambia dal 2011 la modulistica per il rilevamento delle cause di morte ISTAT

  1. Al mero ritiro della Scheda ISTAT, purchè in busta chiusa e sigillata, affinchè il suo contenuto, quale dato sensibile per la privacy (D.LGS n. 196/2003), debba rimanere inviolato anche ai sensi dell’Art. 103 comma 1 lettera b) TESTO UNICO LEGGI SANITARIE approvato con Regio Decreto n. 1265/1934, senza, poi considerare la normativa sul segreto statistico (Artt. 10 e 11 D. Lgs. 6/9/1989, n. 322)., può provvedere, senza dubbio, anche l’impresa funebre a ciò delegata, in quanto essa agisce nel mandadato di disbrigo pratiche amministrative tipico dell’agenzia d’affari ex Art. 115 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.

  2. vorrei sapere, devo ritirare la copia del Mod. ISTAT c/o ASL di napoli, posso fare una delega x il ritiro, od evo andarci di persona, premesso io sono il figlio, e mio padre e’ deceduto.

    Grazie

  3. Si consiglia di consultare questo link: https://www.funerali.org/?p=317

    Astrattamente la scheda ISTAT non dovrebbe/potrebbe subire correzioni (Art. 477 Codice Penale), è tuttavia sempre possibile una sua rettifica (Art. 39 DPR n.285/1990), da parte del medico e non dell’Autorità Amministrativa con le modalità e le procedure di cui all’Art. 7 DPR 445/2000, usando anche un inchiostro di diverso colore, così da rendere meglio evidente il nuovo testo scritto.

  4. Competenza – esclusiva – dell’ASL, nell’osservanza delle disposizioni concernenti i dati sensibili. ((art. 4, 1, lett. d) D. Lgs. 30/6/2003, n. 196). Si veda anche l’art. 84 sempre del D. Lgs. 196/2003.

  5. REGIONE CAMPNIA,come si rettifica un ISTAT di morte, da infarto miocardio falso,
    a CIRROSI EPATICA CON SENTEZA DI TRIBUNALE ACCOMPAGNAMENTO
    CIRROSI EPATICA LA VERA MORTE CON TESTI PROF UNIVERSITARIO E MEDICO CURANTE ENZO

  6. Lazio.
    Buongiorno, avrei necessità di alcune informazioni.
    Mio padre è deceduto un mese fa (16 luglio 2011) e vorremmo ottenere una copia del modello ISTAT di decesso. Dove dobbiamo richiederlo? Mio padre è morto in una clinica di cure palliative.
    Grazie,
    Eugenio

    1. Occorre rivolgersi alla Magistratura.
      Le schede di morte hanno solo finalità sanitarie, epidemiologiche, statistiche e non sono da consegnare a chi le richiede, se non all’autorità giudiziaria.
      Copia della scheda di morte è in possesso sia dello Stato civile del comune di decesso, sia dell’ASL comeptente per territorio. Di seguito si riporta l’articolo 1 del DPR 285/1990

      ART. 1
      Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell’art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
      Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all’Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
      Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
      Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all’art. 4.
      L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
      La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica.
      Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all’Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest’ultima deve inviare copia della scheda di morte all’Unità Sanitaria Locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.
      Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l’elenco dei deceduti nell’anno e la relativa causa di morte. Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare l’Unità Sanitaria Locale competente alla tenuta del registro in questione.
      Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

  7. x Franca.
    Solo nel caso che il delegante non abbia interesse a richiederlo.
    La delega (per il ritiro dei cerificati) è una procura speciale. Se con una procura speciale si può sposarsi o ritirare la pensione di qualcun altro, figuriamoci il semplice ritiro di un certificato!
    Fare la domanda a chi si rifiuta è la via più breve; se ha un minimo di competenza si guarderà bene dal fare i capricci perchè rischia sul piano penale.
    Rammento che c’è anche l’autocertificazione che la pubblica amministrazione deve accettare.

  8. I soggetti pubblici, esclusi di enti pubblici economici, possono procedere al trattamento di dati personali soltanto per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali e ciò anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda in forma espressa.

    La comunicazione di dati personali da un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico è ammessa se sia prevista da norma di legge o di regolamento; in difetto, può essere ammessa quando sia comunque necessaria allo svolgimento di funzioni istituzionali, ma può essere iniziata solo dopo il decorso di 45 giorni dalla notificazione al Garante da parte del soggetto pubblico richiedente, salvo che il Garante non la vieti o prescriva diversamente.

    La comunicazione di dati personali da un soggetto pubblico a privati o enti pubblici economici, nonché la diffusione di dati personali sono ammessi esclusivamente se siano previste da una norma di legge o di regolamento.

    Il Provvedimento 30 dicembre 1999 – 13 gennaio 2000 ha individuato la Polizia Mortuaria fra le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. Vale a dire che, in seguito a tale provvedimento il trattamento dei dati “sensibili” finalizzato ad attività inerenti la Polizia Mortuaria non necessità del consenso scritto dell’interessato né della previa autorizzazione del Garante.

    Ricordiamo che, ai sensi dell’art.22, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (4) e successive modificazioni ed integrazioni, sono dati “sensibili” i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

    Ora la legge sulla privacy (D.LGS n.196/2003) ammette il trattamento dei dati “sensibili” da parte dei soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. In assenza di questa, i soggetti pubblici possono chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di effettuare l’individuazione, in seno alle attività ad essi demandate dalla legge, di quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali il trattamento dei dati “sensibili” è conseguentemente autorizzato nelle more di una specificazione legislativa.

    Lesercizio delle funzioni che possono assolte, su incarico, dal titolare dell?autorizzazione di P.S. è individuabile all?interno delle operazioni indicate in sede di autorizzazione e determinate dallo stesso soggetto richiedente/dichiarante (10), senza che ciò attribuisca funzioni o titolarità eccedenti o rappresentanza per la stipula di atti giuridici.

    Con il Provvedimento citato il Garante ha, appunto, autorizzato i soggetti pubblici al trattamento dei “dati sensibili” nello svolgimento delle attività inerenti alla Polizia Mortuaria.

    Circa l’individuazione degli atti di Polizia Mortuaria la cui adozione concretizza il trattamento di dati “sensibili” ai sensi dell’art.22 comma 1, cit., occorre fare riferimento a quelli suscettibili di rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute e la vita sessuale. Un elenco non tassativo di tali atti è il seguente:

    1.Autorizzazione alla sepoltura;

    2.Autorizzazione alla cremazione;

    3.Autorizzazione al trasporto di cadavere;

    4.Autorizzazione alle operazioni cimiteriali, ecc.

    Si tratta di atti autoritativi la cui competenza appartiene esclusivamente a soggetti pubblici.

  9. Piemonte.
    Avrei bisogno di un chiarimento: puo’ un Comune rifiutarsi di consegnare dei certificati o estratti di morte a un’impresa funebre, nonostante quest’ultima sia munita di delega per il ritiro dei certificati?
    Ringrazio per l’attenzione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.