Autorizzazione al trasporto funebre

Cara redazione,

afp111335660609215151 bigC’è una salma di persona deceduta nel mio comune per incidente trasportata in un Comune limitrofo dove si trova una sala autoptica.

Per il decreto di trasporto gli ufficiali di stato civile della mia zona si sono sempre comportati in questo modo: il permesso di seppellimento è rilasciato dal comune di decesso mentre l’autorizzazione al trasporto è concessa dal comune dove risiede la sala per autopsia.

Mi sono accorto di come questa prassi confligga pesantemente con l’Art. 34 comma 1 del regolamento di Polizia Mortuaria, soprattutto alla luce del paragrfao 5 della circolare n° 24 del 1993 del ministero della sanità nel quale si specifica proprio come l’autorizzazione al trasporto concerna dal comune del decesso.

Lettera firmata

RISPOSTE

In buona sostanza i quesiti possono esser riassunti nei seguenti due punti tematici:

Anche se il materiale confezionamento del feretro avverrà in altro luogo, il decreto di trasporto (per il funerale) compete al comune di decesso ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 23, 26 e 34 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285, ed è prerogativa del dirigente (così come definito dall’Art. 4, comma 3 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, prima di questa fonte, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80) ai termini dell’ Art. 107 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000, il quale pone addirittura una riserva di attribuzione.

Per tale ragione il Dirigente non può delegare, nel senso tecnico del termine, mansioni sue proprie ed esclusive, ma può demandare, anche nella sua qualità di datore di lavoro titolare della funzione dispositiva di cui all’art. 2104 C.C., l’incarico a sottoscrivere gli atti di autorizzazione di cui all’art. 24 suddetto, e non solo, a personale dipendente, rimanendo comunque responsabile giuridico dell’atto emanato.

Nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le autorizzazioni ai trasporti funebri spettano dei responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi rispettivamente degli artt. 107 e 109 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267.

Secondo il principio implicito del nostro ordinamento della “competenza territoriale” qualsivoglia autorizzazione dovrebbe attenere dall’autorità del luogo ove l’attività autorizzata avverrà, tuttavia in materia di trasporti funebri vige questo postulato: il dirigente del comune del decesso è agf110337642308121032 bigtenuto ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall’obitorio – anche se situato fuori del proprio comune – al luogo di sepoltura ( vedasi Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993, paragrafo.5.2).

Se la salma per autopsia o riscontro diagnostico è stata trasportata in un comune diverso da quello di decesso, sarà bene annotare questi spostamenti intermedi nel decreto di trasporto finale (quello in occasione del vero e proprio funerale da effettuarsi rigorosamente a cassa chiusa, altrimenti si incorrerebbe in una violazione dell’Art. 30 DPR 285/1990). Trattandosi di trasporto da effettuarsi decorso il periodo di osservazione, l’autorizzazione che l’autorità comunale accorda è sempre soggetta al preventivo rilascio dell’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione, in quanto quest’ultima è preliminare ad ogni trattamento irreversibile elencato all’art. 8 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Quando sia necessario il nulla-osta dell’autorità giudiziaria ex Art. 116 Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è la stessa autorizzazione alla sepoltura (inumazione o tumulazione) dell’ufficiale dello stato civile ad esserne subordinata.

—————————————

L’Ufficiale di Stato civile ai sensi dell’Art. 74 DPR 3 novembre 2000 n. 396 rilascia distintamente le autorizzazioni all’inumazione o alla tumulazione, non quella al trasporto che è atto proprio del Dirigente per le ragioni di cui sopra.

Nell’organizzazione degli uffici comunali (da effettuarsi con golamento approvato dalla Giunta) le due funzioni possono coincidere nella stessa persona fisica, magari in virtù della cosiddetta “delega interna”, allora il dipendente comunale che firma le autorizzazioni deve specificare di volta in volta se Egli agisca come Ufficiale di Stato Civile (per gli atti di sua pertinenza) o come addetto comunale dell’ufficio di polizia mortuaria.

Rispetto alla qualificazione del personale dipendente verso cui il dirigente possa attribuire, ove lo ritenga, tale incarico, occorre precisare che l’individuazione del personale dipendente rientra nei poteri del dirigente che li esercita nel rispetto del CCNL e del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

La questione, se si vuole, può esser affrontata anche sotto una diversa prospettiva, applicando l’art. 5 della legge agosto 1990, n. 241 che appunto prevede al comma 1: “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”. E’ opportuno quindi verificare se questa assegnazione sia stata fatta o eventualmente provvedere in merito. Nel frattempo vale quanto disposto al comma 2 del medesimo articolo. Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma) per adempiere quanto stabilito al successivo comma 3.

Tutti i trasporti funebri debbono esser autorizzati, con decreto singolo e nominativo in cui sia identificato chiaramente l’incaricato del trasporto stesso ai sensi dell’Art. 358 Codice Penale.

In linea generale, l’autorizzazione al trasporto, sia essa nel Comune, sia essa in altro Comune è soggetta ad autorizzazione degli organi comunali, con la sola eccezione del cosiddetto trasporto necroscopico che avvenga per disposizione della pubblica autorità, alla luce del punto 5 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, ma limitatamente al caso di trasporto dal luogo di decesso (abitazione inadatta e pericolosa, pubblica via o altro luogo pubblico) al deposito di osservazione del Comune.

La definizione di incaricato di pubblico servizio (quale è l’addetto al trasporto funebre) risulta, infatti, rinvenibile nell’Art. 358 codice Penale, senza dimenticare il combinato disposto tra gli Artt. 357 (definizione di pubblico ufficiale) e 359 (esercente un servizio di pubblica necessità) del Codice Penale.

Sull’assoggettamento all’imposta di bollo delle autorizzazioni al trasporto funebre e delle relative richieste di rilascio dell’autorizzazione stessa: si ap90729662010193428 bigveda la risoluzione 75/E del 3 giugno 2005 dell’Agenzia delle Entrate. Vanno anche applicati i diritti di segreteria ai sensi dell’Art. 6 tabella D all. alla L. 8/6/1962, n. 604: Il comune non può variarli, se non (art. 2, 15 L. 127/1997) riducendoli od azzerandoli, ma limitatamente alla quota di propria spettanza (90 %), mentre non può annullare la quota (10 %) destinata ad altre finalità. Nulla vieta, espressamente la contestualità tra autorizzazione al trasporto e licenza di seppellimento, essa, però, dovrebbe riguardare solo atti della stessa amministrazione, mentre, (l’autorizzazione all’inumazione o, distintamente, alla tumulazione) afferisce ai c.d. servizi di competenza dello Stato (art. 14 D. Lgs. 267/2000) e l’altra (autorizzazione al trasporto) ai servizi del comune (art. 13 D. Lgs. 267/2000). Per altro, potrebbe usarsi il medesimo “supporto'” cartaceo, collocando prima/sopra l’uno (firmato dall’Ufficiale di Stato Civile) e dopo/sotto l’altro (firmato dall’autorita’ comunale legittimata), anche se, materialmente la persona fisica che assolva l due compiti sia sempre la stessa.

Written by:

Carlo Ballotta

802 Posts

View All Posts
Follow Me :

6 thoughts on “Autorizzazione al trasporto funebre

  1. X Gabriele,

    molto brevemente:

    E’strano, ancorchè formalmente legittimo, un così drastico e brusco cambiamento di prospettive (senza mai sindacare le pure intenzioni) funerarie, dalla tradizionale sepoltura alla cremazione.
    Complimenti sinceri per il citato istituto della “verifica” preventiva sullo jus sepulchri ex art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, da pochi conosciuto e da ancor meno – forse – praticato, denota una certa dimestichezza negli affari di polizia mortuaria….mi sia consentita una lode.

    Dunque: per principio generale nel nostro variegato panorama legislativo di settore, dovrebbe esser il Comune di decesso ad istruire tutte le pratiche volte al rilascio delle rispettive autorizzazioni, possibilmente contestuali. IL caso classico della cremazione postuma: ossia dopo un primo anche se breve periodo di sepoltura in terra o tumulo, si risolve così: autorizza il comune territorialmente competente, ossia quello dove insiste il cimitero di prima ed effettiva sepoltura. Per meglio delineare la competenza geografica ad emanare provvedimenti (vedasi, in senso estensivo per tutte le autorizzazioni di polizia mortuaria) si rammenta la centralità dell’ l’art. 3 comma 5 del D.P.R. n. 254/2003) riguardo a spoglie mortali precedentemente tumulate o inumate in un cimitero del Comune. E’quindi il Comune ove materialmente il feretro trovasi sepolto, ad autorizzare, alla fine.

    A proposito dell’aulico richiamo all’amplissima casistica dominata dall’art. 102 D.P.R. n. 285/1990: attenzione la concessione deve effettivamente sussistere ed il diritto di sepolcro a tutti gli effetti concreti deve esser davvero fisicamente esercitabile.

    In camera mortuaria cimiteriale sostano i feretri “in transito” per motivi tecnici (trasporti molto lunghi con fermate intermedie, solitamente) o “in attesa” di sepoltura o cremazione, non esiste una terza fattispecie assimilabile ad una sorta di destinazione non tipizzata, ancorchè sempre provvisoria, entro le mura di questo edificio di servizio.

    Insomma non si matura in base ad un imprecisato… “diritto di camera mortuaria” la facoltà di posteggiare i defunti che debbono, pur sempre avere stabile e sicura sistemazione in una tomba. Il diritto sulla camera mortuaria in sè non esiste, tanto per “parcheggiare” – purtroppo confusamente – i morti in un posto che tutto sommato avrebbe anche questa funzione edittale se solo fosse meno squallido, come ahinoi sovente accade, ma non certo sine titulo, l’uso di detto locale può esser tariffato debitamente.

    Attenzione a non by passare, in quest’interpretazione un po’ machiavellica delle regole, troppi stadi dei procedimenti amministrativi plurimi spesso finalizzati con il classico corto-circuito della rapidità, a sottrarsi a passaggi formali ineludibili, nonchè all’imposta di bollo e ad altri oneri economici tanto famigerati quanto cari a chi viva lo strampalato mondo della polizia mortuaria da diverse prospettive e barricate.

    Anche la camera mortuaria ha un titolo di accoglimento (sicuramente residuale), allora; sconta anch’essa una dimostrazione della legittimazione all’occupare con un feretro di una struttura (o porzione della stessa) pubblica necessaria per ogni sistema cimiteriale comunale, di cui altri forse a maggior diritto dovrebbero poter disporre, vedendosene, invece, inibito l’uso.

    L’ufficiale di Stato Civile, quindi rilascia l’autorizzazione alla cremazione preso atto del certificato del medico necroscopo che ha visitato la salma; il medico necroscopo de quo è semplicemente colui il quale (persona fisica) ha effettuato l’ispezione necroscopica, rilevando eventuali sospetti di morte violenta o peggio ancora dovuta a reato. Per cremazione postuma e per giunta non in loco di cadavere (= Comune di decesso non corrispondente a quello di sepoltura) bisognerà rintracciare quel particolare medico necroscopo, quello e solo quello perchè ora per allora dovrà sottoscrivere l’apposito certificato liberatorio per l’accesso alla pratica cremazionista. Azione non semplice!

    Per la cremazione dei resti mortali non c’è bisogno di produrre agli atti nè la primitiva autorizzazione al seppellimento, nè tanto meno la documentazione sanitaria o nulla osta della Magistratura prodromici, invece, al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di cadavere, in seguito a morte sospetta o dovuta a reato.

  2. Egregia redazione,
    si chiede un vostro autorevole parere in merito alla competenza del rilascio dell’autorizzazione al trasporto e alla cremazione di un cadavere deceduto in un Comune diverso da quello in cui è stata autorizzata precedentemente la tumulazione o l’inumazione.

    In particolare, il Comune “A” di decesso autorizza su istanza di parte il trasporto del cadavere nel Comune “B”, il quale prima dell’ingresso del cadavere nel suo cimitero deve aver autorizzato la definitiva collocazione dopo aver preventivamente verificato se esiste un titolo di accoglimento (per tumulazione o inumazione).
    Tanto premesso,
    se gli aventi titolo non volessero più adempiere a quanto previsto nell’autorizzazione cimiteriale di tumulazione/inumazione cadavere in quanto nel momento dell’adozione del precedente provvedimento gli stessi non erano a conoscenza della volontà di cremazione,

    1) la competenza del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione e dell’autorizzazione al trasporto presso l’impianto crematorio è a carico del Comune B, visto il paragrafo 14.2 della Circolare del Ministero della Salute 24 giugno 1993 n. 24?

    2) tenuto conto dell’art. 64 comma 1 del DPR 285/1990, successivamente alla cerimonia religiosa/civile è diritto degli aventi titolo del decujus richiedere al Comune B la sosta in camera mortuaria in attesa del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione da parte di quest’ultimo senza dare seguito alla precedente autorizzazione di tumulazione/inumazione evitando quindi una richiesta di esumazione/estumulazione e tutto quello che ne consegue?

    3) al fine del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione da parte del Comune B, ai sensi della Legge 130/2001 è corretto allegare anche il nulla osta del medico necroscopo attestante che la causa del decesso non sia dovuta a reato, visto che si sta chiedendo la cremazione di un cadavere (che è definito tale fino a dieci anni dall’inumazione e fino a 20 anni dalla tumulazione ai sensi del paragrafo 1 della Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10) ?

    4) il medico necroscopo di cui sopra deve essere necessariamente quello che ha dichiarato il decesso?

    5) trascorsi 10 anni dall’inumazione o venti anni dalla tumulazione il cadavere viene definito resto mortale per il quale, al fine del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione e al trasporto presso il crematorio da parte del Comune B di ultima sepoltura non è necessario allegare il nulla osta del medico necroscopo attestante che la causa del decesso non sia dovuta a reato ma bensì solo la volontà degli aventi titolo: è corretto?

    Rimanendo in attesa del vostro cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

  3. X Alessandro,

    chiedo scusa del leggero ritardo (diamine…mi si era inceppato il computer!!!) con cui rispondo, data la faccenda piuttosto impellente dell’arrivo di un funerale ai cancelli del cimitero senza il relativo decreto di trasporto, o meglio: con un’autorizzazione al trasporto, sì presente e perfezionata, ma meramente “sballata” per quanto riguarda la compilazione dei requisiti temporali. Andiamo, dunque, con ordine: il trasporto funebre è soggetto alla regola della tipicità in ogni sua singola componente. Non è indifferente aver clamorosamente sbagliato nell’indicazione, sul decreto di trasporto, del giorno il cui il trasporto stesso sarebbe stato espletato, certo l’errore (o…l’orrore burocratico) sarà, com’è ovvio, imputabile ad una semplice svista o un refuso di battitura, ma un custode molto pignolo e fiscale può sollevare non poche obiezioni gettando nel panico l’impresa funebre ed i dolenti stessi. Gli orari (e, di conseguenza, a fortiori, anche i giorni del trasporti funebre, infatti, sono stabiliti con ordinanza del sindaco.

    Secondo me, almeno, si procede in questo modo:

    1) il custode, ravvisata l’anomalia nei documenti che accompagnano il feretro non può esimersi dal redigere apposito processo verbale e presentar rapporto al suo superiore gerarchico (= l’ufficio della polizia mortuaria) , all’autorità (AUSL o Comuni in funzione delle specifiche normative regionali) che vigila sull’attività di trasporto funebre ed al comune “ a quo”, ossia a quello da cui è partito il trasporto funebre oggetto di contestazione. Egli ha solo l’obbligo di mantenere fermo lo status quo e, quale pubblico ufficiali, di segnalare alla Magistratura eventuali sospetti di reato.

    2) Il feretro se necessario, purché debitamente confezionato, sosterà, in attesa di chiarimenti, nella camera mortuaria del cimitero di ultima destinazione, la camera mortuaria, in effetti, è locale a ciò adibito e preposto, e senza una nuova autorizzazione al trasporto la bara non si muove da dove si trova, è, pertanto da escludere l’ipotesi invero piuttosto balorda secondo cui l’autofunebre, ricaricato il feretro a bordo, dovrebbe far ritorno al luogo di provenienza, è infatti, assurdo, per sanare un trasporto funebre irregolare commettere un’infrazione ancor più grave al regolamento nazionale di polizia mortuaria. Se il custode insiste sulle proprie posizioni ed è inamovibile Lei ha il sacrosanto diritto di pretendere l’intervento della Pubblica Autorità, la quale, sì, potrà disporre, su propria autorizzazione un nuovo trasporto.

    3) Il decreto di trasporto “incriminato” dovrà esser emendato e corretto con le modalità di cui all’Art. 7 DPR n. 445/2000, anche qui le soluzioni potrebbero esser diverse con il comune “a quo” che ,ravvisata la leggerezza dello sbaglio, sana la precedente autorizzazione accordando di un nuovo decreto di trasporto, da trasmettere al comune presso il cui cimitero è in sosta il feretro.

    4) sotto il profilo procedimentale il permesso di seppellimento è prodromico alla chiusura del cofano, tra l’altro ed al conseguente al rilascio dell’autorizzazione al trasporto “ a cassa chiusa”, essa ex Art. 74 Regolamento Stato Civile non può esser consegnata se non sono trascorse le 24 ore canoniche e non è stata eseguita la visita necroscopica. La Legge Italiana, pertanto, non fissa un limite massimo entro cui provvedere, d’ufficio, al trasporto funebre, ecco, allora, la centralità semantica e funzionale del decreto di trasporto con cui di volta in volta, anche in base all’ordinanza sindacale di cui all’Art. 22 DPR n. 285/1990, l’autorità amministrativa consente la movimentazione di un cadavere, purché riposto entro un cofano sigillato.

  4. X Carlo….

    scusa il disturbo….

    mi è capitato un errore con la compilazione dei documenti per il trasporto di una salma dal comune di X a quello di Y.

    L’errore sta nella data risulta essere il giorno seguente a quello del funerale.

    Il custode del comune mi dice che non può accettare la salma per questo errore scritto a penna.

    Mentre l’agenzia che mi ha fatto i documenti mi dice che è un errore banale in quanto una volta trascorse le 24 ore e che il comune mi dà l’autorizzazione alla partenza non sussistono problemi.

    è esatto??? sul regolamento di polizia mortuaria non ho trovato nulla in merito….

    Grazie Mille…..

  5. X Fabio:

    tutte la fasi di un trasporto funebre debbono esser sempre autorizzati.

    Il trasporto funebre è un pubblico servizio e, di conseguenza, l’incaricato
    del trasporto è incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 C.P. e ne risponde in tutte le
    sedi.

    E’ il sindaco, attraverso apposita ordinanza, a disciplinare orari, modalità
    e percorsi del cortei funebri, individuando anche i luoghi di sosta
    intermedi.

    Ogni momento del trasporto funebre (esempio: dall’obitorio/deposito d’osservazione alla chiesa parrocchiale, per poi
    spostarsi verso il più vicino impianto di cremazione situato fuori comune)
    deve esser preventivamente comunicato all’autorità amministrativa e da
    questa approvato.

    Questi passaggi presentano la caratteristica della tipicità, ossia debbono
    esser in via esclusiva, individuati dalla legge.

    Esempio: quali sono le possibili destinazioni finali per un feretro: il
    cimitero, il crematorio, l’estero oppure anche una sepoltura privilegiata
    (ossia esterna al perimetro cimiteriale) purché essa sia permessa dal comune
    territorialmente competente.

    Secondo esempio: qual è la possibile destinazione di un feretro confezionato
    solo con la cassa lignea (con trasporto inferiore ai 100 KM, perchè,
    altrimenti, occorrerebbe anche lo zinco, a prescindere dalla sepoltura
    prescelta)?

    Semplice: o la cremazione oppure l’inumazione rigorosamente
    all’interno delle mura cimiteriali, siccome per la Legge italiana le fosse
    per interro dei feretri non possono esser scavate fuori del recinto
    cimiteriale.

    Alla luce di quest’ultimo esempio sarebbe illegittimo e non autorizzabile un trasporto funebre volto a giungere in riva ad un fiume dove il defunto ha
    chiesto di essser sepolto per ragioni romantiche o poetiche.

    Tutti i luoghi che un trasporto funebre può toccare debbono sempre esser
    autorizzati e non si può deviare dal percorso stabilito.
    Se è prevista una sosta notturna presso un comune intermedio il feretro sarà
    custodito presso l’obitorio/deposito d’osservazione oppure presso la camera mortuaria di un
    cimitero.

    Anche i luoghi dove tributare speciali onoranze (chiese, templi sedi di
    partiti associazioni) sono di volta in volta soggetti ad autorizzazione.

    Il feretro deve sempre esser accompagnato da apposita documentazione (il
    cosiddetto decreto di autorizzazione al trasporto) e debitamente sigillato con l’apposizione del suggello in cera lacca al momento della sua chiusura ex paragrafo 9.7 Circ. Min. n.24/1993.

    Anche la movimentazione del feretro può avvenire solo ed unicamente se c’è
    un titolo (ossia un provvedimento dell’autorità amministrativa, giudiziaria o
    sanitaria) che la permetta.

    Non si può arbitrariamente scaricare un feretro dall’autofunebre per
    depositarlo, anche se solo temporaneamente, in luoghi non preventivamente
    autorizzati.

    La legge (il DPR 285/90) non prevede espressamente una durata massima per i
    trasporti funebri, ai sensi dell’Art. 32, però, per i trasferimenti
    particolarmente lunghi (oltre le 24 ore di tempo) o che si protraggono per
    altre ragioni (dopo le 48 ore dal decesso) è prescritta la siringazione
    cavitaria con 500 cc di formaldeide, proprio per inibire i processi
    putrefattivi.

  6. Vorrei sapere, se secondo voi, commetto un’irregolarità quando, eseguendo un trasporto salma, facessi una sosta di 3 giorni (del tutto ipotetica) presso una qualsiasi autorimessa di un albergo, oppure mi fermassi con la salma una notte, presso la mia abitazione privata, ad esempio per dormire oppure per mille altri motivi.
    Durante l’effettuazione di un trasporto, posso scaricare temporaneamente la salma dall’autofunebre? Esiste una normativa che indichi quanto tempo può durare un trasporto funebre?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.