Attività congiunta vs attività disgiunta e regime dei trasporti necroscopici in Emilia Romagna.

Il ciclo produttivo dell’impresa funebre si configura come un servizio complesso di prestazioni e forniture che concretamente si risolvono:

  • Nello svolgimento del mandato tipico dell’agenzia d’affari di cui all’art.115 TULPS n.773/1931,
  • Nella somministrazione di cofano mortuario dei suoi accessori e di eventuali arredi;
  • Nel trasporto, propriamente detto, che chiude l’attività funebre.

Ormai l’impresa esercita anche funzioni pubbliche quali l’attestazione dell’identità del cadavere ed il controllo, sotto propria responsabilità, sul corretto confezionamento del feretro come avviene già in alcune zone d’Italia.

Ad avviso di un’autorevole dottrina (Avv. Prof. Ivan Melis) la movimentazione ed il trasferimento del cadavere definiscono il servizio nella sua completezza, perché in questi termini si compendia tutta l’azione delle onoranze funebri: dalla raccolta della spoglia mortale (che può avvenire o sulla pubblica via, in caso di incidente, di morte improvvisa, o nei presidi ospedalieri o nel domicilio del de cuius) sino alla deposizione del cadavere nel feretro, con relativa chiusura della cassa ed al successivo avvio alla destinazione finale.

Un’altra lettura, parimenti legittimata, del contratto che l’impresa d’estreme onoranze stipula con la propria clientela vede l’attività funebre sdoppiarsi in due momenti distinti e separati:

1. L’allestimento del funerale (dal disbrigo delle pratiche sino alla chiusura del cofano)
2. Il trasporto del feretro dal deposito d’osservazione sino al luogo dove si terranno le esequie e poi, da lì sino in cimitero o all’ara crematoria.

Secondo questa visione, cui aderisce l’Emilia Romagna con l’Art. 1 comma 3 lettera d) della Legge Regionale 19/2004, allora, il servizio (1) funebre non deve necessariamente comprendere anche il trasferimento del defunto, che potrebbe anche esser affidato a terzi.

L’attività disgiunta consiste nell’erogazione, ad esempio, del solo servizio di trasporto funebre sganciato dalla vendita di articoli mortuari o dal disbrigo delle incombenze burocratiche.

Il trasporto salma disposto d’ufficio dalla pubblica autorità o dall’AUSL per decesso in luoghi pubblici o non adatti a fungere da deposito d’osservazione è classificato come trasporto necroscopico, quello invece svolto su richiesta dei famigliari del de cuius è un trasporto funebre, anche se avviene durante il periodo d’osservazione).

Secondo le recenti normative regionali che introducono, anche ai sensi della Legge 287/1990 il concetto di separazione societaria tra attività in potenziale conflitto d’interesse il trasporto necroscopico conosciuto comunemente come “recupero salma” oppure “raccolta salme incidentate” è attività funebre oppure esula da quest’ultima?
Le imprese funebri funebri, allora, possono continuare ad essere affidatarie del pubblico servizio di recupero salme?

Se si segue la ratio della norma, almeno in Emilia Romagna, la risposta è negativa, perchè la “raccolta salme” non rientra nel novero dei trasporti funebri a pagamento di cui all’Art. 16 comma 1 DPR n. 285/90, come poi modificato dall’Art. 1 comma 7 bis legge 28 febbraio 2001 n. 26, in quanto il cosiddetto “recupero salme” è un pubblico servizio che deve esser obbligatoriamente garantito dal comune o in economia diretta o nelle altre (2) forme (3) consentite dall’Art. 113 del Decreto Legislativo 267/2000.
In Emilia Romagna, dunque, dovrebbero assolvere il compito istituzionale del “recupero salme” agenti parimenti autorizzati ma terzi rispetto alle imprese funebri.
In Lombardia, invece, si sta sperimentando la turnazione tra le diverse imprese autorizzate così da spalmare i trasporti necroscopici in modo egualitario senza creare disparità di trattamento.

La norma in sé è giusta, opportunamente rigida e tagliente, per evitare che anche il trasporto necroscopico in modo dissimulato, si trasformi in un espediente per procacciarsi i funerali da parte delle ditte di estreme onoranze, tuttavia essa si scontra pesantemente con la realtà e soprattutto con le esigenze di bilancio dei comuni italiani, oggi, infatti, i soli soggetti capaci per tempestività d’intervento ed organizzazione di assicurare senza soluzione di continuità e con una certa economicità il fondamentale servizio dei trasporti necroscopici sono le imprese funebri. Difficilmente sono i comuni con proprio personale necroforo ad eseguire i “recuperi salma” che, di fatto, sempre più spesso, vengono esternalizzati alle imprese.

L’appalto, allora, va affidato con procedure ad evidenza pubblica, e la ditta aggiudicataria effettua il servizio anche quando esso sia richiesto dalla “pubblica autorità”. Trattandosi di un servizio a carico del comune, è questi che deve assumere il relativo onere (4) . Nel caso soggetti diversi dalle parti contraenti si rivolgano a ditta diversa da quella aggiudicataria, a parte l’esercizio abusivo di funzioni proprie del comune (anche se compiute da organi delle forze dell’ordine), il relativo onere fa carico unicamente a chi abbia ordinato il servizio (art. 35, comma 4 D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 poi abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Parte II (art. 149 e ss.)
Invero l’avvento della Legge 28 febbraio 2001 n. 26 ha ridotto la gratuità del trasporto funebre ai soli casi di:

  • Stato di bisogno
  • Disinteresse da parte dei famigliari del de cuius
  • Indigenza

Ragion per cui, almeno in via generale si potrebbe sintetizzare tutta la questione in questa formula: “Il trasporto funebre ed anche necroscopico è a carico di chi lo dispone”.

 

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(1) Non può essere classificata come completa attività di onoranze funebri la il semplice servizio di “trasporto” della salma e successivamente del cadavere. Questa condizione è ribadita, implicitamente, dalle autorizzazioni previste dalle leggi regionali lombarda ed emiliano romagnola per i soggetti che operino in regime di attività disgiunta. L’Art.32 comma 1 del Reg. Reg. n.6/04, infatti, così recita: “Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d’affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività”.

(2) In dottrina si ritiene che il trasporto necroscopico non possa esser dato in concessione perché mancherebbe la controprestazione economica, il pagamento del servizio è il discrimen tra l’appalto dello stesso o la concessione, nell’appalto, infatti, il rapporto esclusivo è tra la pubblica amministrazione ed il soggetto appaltatore.

(3)Trattandosi di pubblico servizio (già il D.M. 28 maggio 1993 annoverava i servizi necroscopici tra quelle che il comune è necessariamente tenuto ad erogare) la municipalità decede come esso debba esser garantito.

(4) Secondo il paragrafo 5 della Circ. Min. 24/1993 Qualora la Pubblica Autorità disponga per l’avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali e’ eseguito a cura del Comune, con connessi oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

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Carlo Ballotta

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10 thoughts on “Attività congiunta vs attività disgiunta e regime dei trasporti necroscopici in Emilia Romagna.

  1. Buongiorno
    Mia madre è mancata ed è stata cremata ed è stato richiesto affidamento familiare. Lei era giapponese e di comune accordo in famiglia abbiamo deciso di portarla in Giappone. Sono stati prodotti tutti i documenti necessari (pass. Mortuario, nullaosta del consolato, ecc) senza nessun problema, tutti indicanti mio padre come affidatario delle ceneri.
    Il problema si è posto nel momento in cui mio padre ha deciso di rinunciare al viaggio per motivi personali ma è comunque favorevole al ritorno della moglie in Giappone. È possibile che io in quanto figlia possa essere delegata a portare i resti di mia madre? Grazie

    1. X Kei,

      grazie per esersi rivolta a questo servizio.

      Il Comune che ha rilasciato il titolo di viaggio per l’EStero deve semplicemente, agendo in regime di autotutela (revoca ex art. 21-quinques Legge n. 241/1990?) previsto dalla Legge n. 241/1990, riformare/rettificare/correggere il decreto di trasporto internazionale modificando la titolarità dello stesso (sostanzialmente da Suo padre a Lei). Questo documento è, infatti, strettamente nominativo. Può rendersi necessario il perfezionamento di un nuovo titolo di viaggio, ma è l’ipotesi più pessimistica, non mi senso di condividerla appieno, è però un’eventualità verosimile da considerare.

      Gli altri incartamenti già prodotti ed a gli atti nell’appposito fascicolo d’istruttoria sono in sè già perfetti e produttivi di tutti i loro effetti procedimentali, non richiedono, pertanto, nessuna variazione, per il principio di conservazione dell’atto amministrativo e per l’economicità dello stesso. La Legge vieta l’inutile aggravamento burocratico.

      1. Grazie mille per la celere risposta. Sono stata ieri in polizia mortuaria ( che ha prodotto tutti i documenti in questi mesi) per chiedere la modifica del nominativo dell’accompagnatore nel passaporto mortuario ma mi è stato detto che è una pratica non permessa in quanto mio padre è unico affidatario delle ceneri e non c’è possibilità di cambiare. sarebbe praticamente “costretto” a partire.

        Mi rivolgo voi per avere la certezza che io possa contestare quello che mi è stato detto.

        Grazie ancora

        1. X Kei,

          …maledetta burocrazia! Ma la Legge n. 241/1990 non vieta l’inutile appesantimento del procedimento amministrativo?

          Tenderei, tuttavia, a distinguere le rispettive posizioni tra titolarità dell’atto d’affido famigliare delle ceneri ed intestazione del titolo di viaggio internazionale.
          L’autorizzazione alla custodia delle ceneri è di tipo amministrativo, è continuativa e viene rilasciata dal comune territorialmente competente (da quello, cioè nel cui distretto le ceneri materialmente saranno domiciliate) ed esaurisce i propri effetti entro i confini interni del Comune stesso.

          E’un principio generale, implicito e quindi fondativo di tutto il nostro Ordinamento Giuridico: ad autorizzare una determinata attività è la stessa Autorità che ha potere sul luogo in cui quest’ultima si consumerà. Esempio: Milano non può certo autorizzare un affido ceneri che materialmente avverrà a Bologna. L’incompetenza assoluta, tra l’altro, è uno tra i vizi di legittimità del provvedimento amministrativo.
          E come può pensare il Suo Comune di obbligare Suo padre a partire per il Giappone? Ad impossibilia nemo tenetur!

          Ripeto, come se ce ne fosse davvero bisogno, il concetto basilare: l’autorizzazione all’affido fuori del Comune che l’ha emanata, perde ogni efficacia e validità…questo già nelle articolazioni periferiche delle Istituzioni Italiane, figuriamoci nel rapporti di diritto internazionale!

          In polizia mortuaria da Lei qualcuno crede davvero che l’atto di affido avrà valore addirittura in Giappone, ossia al di là della giurisdizione italiana? Mah…siamo alla mattana totale.

          Piuttosto…per bypassare il problema (a mio avviso risolvibilissimo con un po’ d’intelligenza) Suo padre, quale affidatario unico, potrebbe con propria decisione irrevocabile ed unilaterale, rinunciare all’affido, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, a questo punto l’urna sarà “libera” e svincolata, e ritornerà nella piena disponibilità degli aventi diritto i quali, per essa potranno domandare ed ottenere una nuova destinazione, compreso il trasporto verso l’Estero. A questo punto Lei potrà figurare come titolare del titolo di viaggio e provvedere di persona al trasporto.

          1. Grazie mille Carlo, è stato molto esaustivo.
            Quindi per ipotesi, premettendo che ad oggi a causa di questi dubbi non abbiamo ancora acquistato il biglietto aereo, se mio padre decidesse di non partire potrei comunque viaggiare con i documenti di cremazione e di affido a nome suo visto che la titolarità si estingue al di fuori del Comune di partenza?
            Cercheremo comunque di fare quanto consigliato. Grazie mille ancora

            1. X Kei,

              Lei salirebbe su un volo diretto in Giappone esibendo il titolo di viaggio intestato ad altro soggetto? Al check-in, in aeroporto ci sarebbero seri problemi…’nevvero?

              Lo stesso vale per il trasporto di ceneri: titolare del decreto di trasporto è *solo* ed *esclusivamente* chi prende in consegna l’urna, pertanto deve esser variata (da Suo padre a Lei) la titolarità del passaporto mortuario.

              Se il trasporto, infatti, muove dall’Italia si dovranno seguire scrupolosamente le regole italiane, almeno in partenza, poi una volta giunti in Giappone varranno le leggi di polizia mortuaria del Paese del Sol Levante, per l’ovvio principio di sovranità tra gli Stati.

  2. Siete stati molto chiari, ma la mia domanda è: le spese per il recupero salma sono soggette a IVA?
    Gradirei una risposta se è possibile perché l’Agenzia delle Entrate alla quale mi sono rivolto, non ha saputo darmi una risposta precisa.

    1. x Andrea Malvezzi
      1. se le spese di recupero salma sono state ordinate da un familiare all’interno della organizzazione di un funerale, l’operazione è esente IVA (in quanto accessoria all’attività principale, il funerale, che è esente)

      2. Se il recupero di una salma è svolta da una impresa funebre incaricata da un’altra impresa funebre, la prestazione è soggetta ad IVA all’aliquota intera.
      3. Se il recupero salma deriva, come usuale, da un contratto tra il Comune e una impresa funebre che è incaricata del pubblico servizio di raccolta salme incidentate, e quindi è prestazione distinta dal funerale, a nostro avviso si applica l’IVA ad aliquota piena (attualmente 22%)

      1. Grazie, è proprio la terza ipotesi che mi interessava poichè, la stessa Agenzia delle Entrate non ha saputo darmi una risposta certa al 100%, anche se è più propensa ad applicare l’IVA perchè effettivamente il recupero salma esula dal servizio funebre vero e proprio, è un servizio a parte.
        Andrea

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