In questo inesorabile processo di ritiro delle locali AA.UU.SS.LL dall’azione di polizia mortuaria sul territorio, è pacifico osservare come nuove competenze, non solo burocratiche, siano già state affidate all’Ente Locale, per di più con Legge/Regolamento Regionale.
Il Comune potrà gestire questi nuovi incombenti di supervisione sul fenomeno funerario, a lui affidati dal Legislatore (quasi sempre Regionale) attraverso:
a) responsabile del cimitero identificato funzionalmente dall’art. 17 D.P.R. n. 254/2003, come vertice amministrativo nell’organigramma cimiteriale o, ancora, capo necroforo dipendente del medesimo ed inquadrato nel relativo livello contrattuale;
b) esternalizzazione del servizio attraverso apposita clausola nel disciplinare di gestione del cimitero, oppure a società o professionista riconosciuto competente in materia (soluzione assai poco praticabile, perché molto onerosa).
L’organizzazione del servizio non potrà comunque esser relegata a mero aspetto tecnico secondario non di rilievo, e comporterà per i piccoli e medi comuni maggiori oneri a bilancio (es. passaggio di livello del dipendente o costo per esternalizzazione servizio).
É, potenzialmente, alquanto elevato il rischio di contestazioni, con azioni di risarcimento danni, nei confronti del gestore del servizio e del Comune, laddove il controllo di polizia mortuaria sia stato “demedicalizzato”, per quanto si tratti ormai di attività amministrativa il cui giudizio è discrezionale ed insindacabile, ad esempio, per non aver ottemperato alle prescrizioni igieniche del caso di traslazione feretro, in altro Comune.
Il contenzioso può originare dal presupposto che l’incaricato del servizio, poniamo l’ipotesi (inverosimile?), non abbia davvero una formazione idonea quale, precedentemente, invece, avrebbe senza dubbio posseduto il medico igienista, per la c.d. “Verifica necroscopica sull’integrità del feretro”, ex art. 88 D.P.R. n. 285/1990.
Invero anche in epoca di piena vigenza del D.P.R. n. 285/1990, il prefato atto di verbalizzazione sarebbe stato random, nella migliore delle ipotesi, o limitato a particolari fattispecie. Per una ragione di mera economicità gestionale delle AA.UU.SS.LL questo compito di attestazione sul trasporto feretro, se coincide con il giorno funerale stesso, per Legge Regionale soprattutto, è demandato all’addetto al trasporto, sul quale grava questa ulteriore responsabilità.
Detta mansione di squisita vigilanza sanitaria può tranquillamente esser esternalizzata a personale delle imprese funebri, purché all’uopo formato con la frequenza obbligatoria ad appositi corsi abilitativi, a patto che chi verifica eserciti davvero con scrupolo questa funzione. Ma non sempre ciò avviene… Le possibili cause di contestazione possono derivare da:
• perdite di liquami cadaverici nell’autofunebre, che se pur non infettivi, richiedono l’intervento di disinfezione anche attraverso la sostituzione del pannello di truciolato posto sotto il cassone di rivestimento in acciaio per il vano-feretro, se privo di un sistema di raccolta precauzionale dei liquidi;
• rimborso sanzioni amministrative irrogate dal Comune di definitivo seppellimento per irregolarità ivi riscontrate;
• maggiori oneri per rendere idoneo il feretro nel Comune di seppellimento;
• oneri di fornitura del cassone zincato esterno per eccessivo zelo del responsabile comunale che lo richiede sistematicamente anche laddove non necessiti come prescrizione;
• mancata verbalizzazione dell’attività di verifica sanitaria con le relative prescrizioni: da trasmettersi al Dirigente del servizio per il rilascio successivo dell’autorizzazione al trasporto della salma o del resto mortale.
“Da qui, ritengo, la necessità da parte del Comune di regolamentare anche le suddette operazioni, sottoposte tempo fa, proprie della vigilanza sanitaria”.
Questo almeno l’auspicio di Massimo Cavallotti sulle pagine de: “I Servizi Funerari”, nell’ormai lontano 2006.
Parole ancora attualissime, proprio in questi ultimi anni, dove anche nelle Regioni (Lombardia) dove si sia da poco intervenuti con riforme di II grado sulla legislazione regionale già vigente in tema di servizi funerari, si sta assistendo ad una reviviscenza del vecchio, ma pur sempre in vigore D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Le attività sanitarie, sospese a volte da semplici Delibere di Giunta Regionale, non sono (o…sarebbero?) di esclusiva competenza regionale, quindi potrebbero essere riattivate dai Comuni, anche con un proprio regolamento locale, a norma dell’art. 51 D.P.R. 285/90, magari non come servizio di igiene pubblica, almeno nell’esercizio della potestà regolamentare che l’art. 117 comma 6 III Periodo Cost.
E la legge (art. 824 comma 2 Cod. Civile, artt. 343, 345 e 394 T.U.LL.SS.) assegna agli enti locali, nella materia di gestione cimiteriale e buon governo del sepolcreto, per il presente e per le esigenze future.