Assistenza consolare italiana in caso di decesso di connazionali all’estero (rimpatrio salma/ceneri)

Di seguito si riporta come estratto il paragrafo 2.5 della Circolare n. 2 del 31/7/2018 del Ministero degli affari esteri – Direzione Generale per gli italiani all’estero e le Politiche Migratorie – avente ad oggetto: Interventi di assistenza in favore dei connazionali all’estero.


Le innovazioni introdotte dal DPR n. 54/2010 (“Norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari”) e dal D.lgs. n. 71/2011 (“Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”) rendono necessaria una revisione delle circolari ministeriali in materia di assistenza ai connazionali.
In particolare, l’autonomia delle Sedi introdotta dalle nuove disposizioni comporta una più ampia discrezionalità del titolare della Sede nell’allocazione delle risorse finanziarie e la sua definizione delle priorità di spesa.
Per quanto concerne il profilo procedurale, la presente circolare elimina i massimali di spesa e l’autorizzazione preventiva.
Si raccomanda la massima attenzione e sensibilità nella gestione dei casi di assistenza ai connazionali, trattandosi di una materia particolarmente delicata e dai possibili risvolti sull’immagine dell’Amministrazione.
… omissis …

2.5 Assistenza in caso di decesso di connazionali (rimpatrio salma/ceneri)

In caso di decesso in un Paese straniero di un cittadino italiano, residente o di passaggio, previa esplicita richiesta scritta dei familiari del defunto (il coniuge e, in difetto, il parente più prossimo), la Rappresentanza diplomatico-consolare provvede agli adempimenti concernenti il rimpatrio in Italia delle sue spoglie:
– ottenere il certificato di morte dalle Autorità locali (nel caso del tutto eccezionale in cui non sia possibile ottenere tale certificato presso le Autorità locali e si abbia assoluta certezza del decesso del connazionale, l’Ufficio consolare può rilasciare motivata certificazione sostitutiva della documentazione da trascrivere in Italia);
– ottenere il nulla osta all’ingresso in Italia della salma o delle ceneri (in quest’ultimo caso è necessario ottenere, oltre al certificato di morte, anche quello di cremazione) dal Comune di tumulazione, nel caso in cui il defunto provenga da un Paese che non ha aderito alla Convenzione di Berlino del 1937 (*).
– redigere il Passaporto mortuario (cfr. Allegato n.4);
– ottenere dalle competenti Autorità sanitarie locali una dichiarazione o un certificato dai quali risulti che sono state osservate le prescrizioni sanitarie previste dalla Convenzione di Berlino del 1937 (il certificato non è necessario, ovviamente, nel caso di rimpatrio delle ceneri), nel caso in cui il decesso sia avvenuto in uno Stato non aderente alla Convenzione;
– ottenere il nulla osta dell’Autorità giudiziaria locale, nel caso di morte violenta, improvvisa o sospetta del connazionale;
– apporre i sigilli consolari sulla bara o sull’urna cineraria.
Per maggiori dettagli consultare la Circolare n. 7 del 4 aprile 1979 “segnalazione di decessi di connazionali e introduzione salme in Italia”.
Nei casi di omicidio o di morte sospetta, la Rappresentanza diplomatico-consolare deve inviare la comunicazione di “notizia di ipotesi di reato” alle Autorità giudiziarie italiane, in base alle indicazioni della Circolare MAECI n. 4 del 14 luglio 2011 (“Comunicazione alle competenti Autorità nazionali delle notizie relative ad ipotesi di reati commessi all’estero”) e alle più recenti istruzioni della DGIT.
Non appena si riceve la notizia del decesso di un connazionale, la Sede informa tempestivamente i familiari, direttamente se sono residenti in loco o tramite la Questura del luogo di residenza del connazionale in Italia, o ancora in alternativa tramite la locale stazione dei Carabinieri.
La Rappresentanza stessa instaura quindi un contatto diretto con i familiari per fornire tutte le informazioni relative al decesso, acquisire le loro volontà relativamente al rimpatrio della salma/ceneri del congiunto e invitandoli possibilmente ad esprimere tali volontà di fronte al Funzionario comunale.
Anche nel caso in cui i familiari in Italia decidano di non procedere al rimpatrio della salma è consigliabile ottenere, per gli atti della Sede, una dichiarazione scritta al riguardo, per il tramite dell’Ufficio di stato civile del Comune di residenza del deceduto, verificando altresì il bisogno di un recapito di un’agenzia di pompe funebri (è utile pertanto che ogni Sede ne abbia alcuni pronti da fornire in questi casi).
È importante che la Rappresentanza diplomatico-consolare segua l’attività delle agenzie e, se necessario, intervenga affinché le operazioni di rimpatrio della salma non subiscano ritardi.
La Sede agisce sempre sulla base di richieste provenienti dai familiari delle persone defunte, senza tuttavia ergersi a “mediatore” in caso di controversie fra i familiari circa il luogo e le formalità di sepoltura del defunto.
Per la cremazione occorre attenersi alla procedura prevista dalla normativa italiana in materia: in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà va manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo (nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi).
La volontà del coniuge o dei parenti alla cremazione della salma deve risultare da un atto scritto.
Molto spesso, in caso di decesso a seguito di morte violenta o di incidente grave, la salma resta a disposizione delle Autorità locali per lo svolgimento dell’esame autoptico; solo in seguito agli accertamenti del medico legale va consegnata all’agenzia funebre per il rimpatrio. Tali attività implicano un ritardo spesso consistente nel rimpatrio della salma; è pertanto necessario spiegare ai familiari che il rimpatrio non è possibile fino all’assolvimento di tali adempimenti in loco.
Nei casi in cui il decesso sia oggetto di attenzione da parte degli organi di informazione è opportuno accertare con le famiglie che tipo di informazioni rilasciare.
Onde evitare di incorrere in una violazione della normativa italiana in materia di riservatezza, non va fornita alcuna informazione ai media se non d’accordo con i familiari, cui occorre chiedere indicazioni sulla linea da seguire.
Al tempo stesso, occorre informare l’Ufficio IV della DGIT e il Servizio stampa, evidenziando se possibile le indicazioni ricevute dalla famiglia con riferimento ai possibili profili mediatici della vicenda (ad esempio “la notizia del decesso può essere confermata, la Sede è in contatto con i familiari e sta prestando loro assistenza”, ovvero “i familiari hanno chiesto il massimo riserbo sulla vicenda”, eccetera).

a) Effetti personali del defunto
È consigliabile che la Rappresentanza diplomatico-consolare rediga prima possibile una lista dei beni del defunto, nonché un documento che ne provi la consegna ai familiari.
Nel caso in cui i familiari non siano presenti in loco e decidano per il rimpatrio della salma o delle ceneri, gli oggetti di modesto valore possono ritornare in Italia unitamente al feretro.
Per gli oggetti di maggior valore è opportuno predisporre un “plico valori” (a spese della famiglia), da inviare con corriere diplomatico alla Prefettura/Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza per la consegna ai familiari e agli aventi diritto.

b) Spese funerarie
In assenza di un’assicurazione, le spese per il rimpatrio della salma vengono sostenute dalla famiglia della persona scomparsa. Diverse Regioni italiane hanno emanato disposizioni normative che consentono l’erogazione di rimborsi o aiuti finanziari atti a coprire, in toto o in parte, le spese di rimpatrio delle salme.
Alcune leggi regionali prevedono che la richiesta di contributo venga presentata direttamente alla Regione, altre demandano la competenza ai Comuni presso i quali viene effettuata la tumulazione (i riferimenti delle leggi in parola sono riportati nell’Allegato n. 3).
Accertato che non vi siano familiari che richiedano la salma, oppure dietro esplicita manifestazione di volontà di questi ultimi di non voler procedere alla traslazione della salma in Italia, la Sede procede al pagamento delle spese per l’inumazione del connazionale in loco.

In caso di decesso di connazionali residenti all’estero (iscritti AIRE), se i familiari del defunto sono indigenti e risiedono anch’essi all’estero, la Rappresentanza diplomatico-consolare può intervenire mediante il rimborso totale o parziale delle spese funebri sostenute in loco, regolarmente documentate.
L’aiuto finanziario può essere concesso sotto forma di sussidio per la partecipazione alle spese funebri, ovvero quale pagamento diretto della fattura della ditta di pompe funebri.
In caso di decesso di un connazionale non residente, può essere erogato un prestito con promessa di restituzione in favore dei familiari indigenti giunti sul posto.
In caso di assenza di familiari in loco, se questi ultimi sono indigenti, si può procedere al pagamento totale o parziale delle spese sostenute per l’inumazione nel Paese dove è avvenuto il decesso.
Eccezionalmente, qualora il connazionale non residente sia deceduto all’estero perché vittima di omicidio, a un familiare residente in Italia in situazione di difficoltà economica la Rappresentanza diplomatico-consolare può decidere di concedere un sussidio straordinario per un biglietto aereo prepagato, per raggiungere il luogo dell’evento, nonché la copertura delle spese di traslazione della salma in Italia. Qualora le Sedi non dispongano di fondi sufficienti, è possibile richiedere un’integrazione alla DGIT.
Si rammenta, inoltre, che le Amministrazioni regionali o gli Enti locali del luogo di residenza del familiare possono in alcuni casi disporre rimborsi o contributi al medesimo fine.
Oltre alla stretta osservanza degli adempimenti di carattere amministrativo, è indubbio che un atteggiamento aperto e disponibile, non burocratico ma al contrario di ascolto, nei confronti di un connazionale che chiede di ricevere assistenza in situazioni di forte stress emotivo sia indispensabile per potere condurre un’azione consolare efficace.
L’interlocutore registra sempre positivamente la vicinanza emotiva del funzionario consolare e ciò genera nel connazionale o nella sua famiglia la necessaria fiducia nell’istituzione consolare.
Allo stesso tempo, sarà opportuno mantenersi in una posizione di terzietà a garanzia e tutela stessa del connazionale, in quanto un eccessivo coinvolgimento può far perdere la lucidità richiesta per svolgere al meglio la propria funzione.
Quando poi si affrontano casi di assistenza destinati a durare nel tempo (detenuti, minori contesi, morte per cause non naturali), passata la fase acuta in cui l’evento si produce per la prima volta, la Sede, in raccordo con l’Ufficio IV della DGIT, potrà orientare i familiari del connazionale verso strutture di sostegno psicologico presenti in Italia o nella rispettiva circoscrizione consolare.


(*) Al 10 gennaio 2018, i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 1937 concernente il trasporto dei cadaveri sono: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, RDC.

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