Antitrust boccia alcune parti del regolamento per l’attività funebre del Comune di Genova, che qualcuno può anche intendere come atteggiamento sulla riforma dei servizi funerari in itinere

Sul Bollettino dell’ANTITRUST n. 15 del 12 aprile 2021 è stata pubblicata la segnalazione AS 1732 del 29 marzo 2021, che interviene nei confronti del Comune di Genova per alcuni contenuti del Regolamento per l’esercizio dell’attività funebre. In particolare, l’AGCM segnala alcune disposizioni:
– L’art. 3, co. 1, ai sensi del quale le imprese, che esercitano l’attività funebre, devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune di Genova, e, specularmente, l’art. 25, co. 2, che vieta alle imprese aventi sede presso Comuni diversi di effettuare funerali nel territorio del Comune di Genova;
– L’art. 12, co. 1, per cui i trasporti funebri a pagamento all’interno del territorio comunale “sono effettuati da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed autorizzate dal Comune”;
– L’art. 3, co. 2, che prevede che le imprese, che svolgono il trasporto funebre, debbano inoltre “disporre di almeno: (…) b) quattro operatori funebri, di cui almeno uno con qualifica di autista, assunti con regolare contratto a tempo indeterminato, nel rispetto del CCNL valido per il settore funerario (…)“.
L’Autorità ribadisce il proprio orientamento, secondo cui l’attività funebre, in quanto attività economica, è libera e si esercita secondo i principi di concorrenza del mercato, e ritiene che le suddette disposizioni siano in contrasto con l’art. 41 della Costituzione e con la libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto limitano ingiustificatamente l’esercizio della libertà di iniziativa economica.
Inoltre, secondo l’Autorità, il rigido vincolo organizzativo previsto dall’art. 3, co. 2 (numero minimo di operatori funebri con contratto a tempo indeterminato) risulterebbe in contrasto con l’art. 15 della Direttiva 2006/123/CE, come recepito dall’art. 12 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in quanto “appare in grado di restringere ingiustificatamente l’accesso al mercato, attesa la carenza di proporzionalità di tale requisito rispetto all’obiettivo perseguito, nonché l’insussistenza di specifici motivi di interesse generale che lo giustifichino”.
Questi aspetti potrebbero avere riflessi anche sui contenuti della riforma dei servizi funerari, attualmente in Commissione affari sociali della Camera, e prefigurerebbero l’atteggiamento che l’Antitrust italiano riserverebbe a soluzioni particolarmente rigide circa la natura dei rapporti contrattuali obbligatori per le imprese che esercitano l’attività funebre nell’intero territorio nazionale.
Gli interessati possono leggere il parere dell’ANTITRUST di seguito:


BOLLETTINO N. 15 DEL 12 APRILE 2021 45
AS1732 – COMUNE DI GENOVA – REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE
Roma, 29 marzo 2021
Comune di Genova

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 23 marzo 2021, ha deliberato di esprimere una segnalazione, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativa alla delibera del Consiglio Comunale di Genova del 9 novembre 2010, n. 91, avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività funebre.
Con tale delibera il Comune ha inteso disciplinare l’esercizio dell’attività funebre, nonché quella di trasporto funebre all’interno del territorio comunale.

In particolare, l’art. 3 del suddetto Regolamento prevede che le imprese che esercitano l’attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune di Genova e, specularmente, l’art. 25, comma 2, dispone che le imprese aventi sede presso altri Comuni non possono effettuare funerali nel territorio del Comune di Genova.

Inoltre, l’art. 12, comma 1, del Regolamento statuisce che i trasporti funebri a pagamento all’interno del territorio comunale “sono effettuati da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed autorizzate dal Comune”. A ciò si aggiunga che il comma 2 del già citato articolo 3 dispone che “Le imprese che effettuano il trasporto funebre devono inoltre disporre di almeno: […]

b) quattro operatori funebri, di cui almeno uno con qualifica di autista, assunti con regolare contratto a tempo indeterminato, nel rispetto del CCNL valido per il settore funerario. È equiparato al personale dipendente il titolare dell’impresa individuale o il socio o l’associato in partecipazione che svolge nell’impresa attività in forma prevalente o continuativa”.

Ciò premesso, si osserva che la previsione relativa al requisito dell’ubicazione nel Comune di Genova di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi per l’esercizio dell’attività funebre, inclusa l’attività di trasporto funebre, è in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza.

Infatti, la richiesta di mettere a disposizione una sede nel Comune di Genova non costituisce un requisito proporzionato rispetto allo scopo di trattare con i clienti in modo riservato, atteso che possono rinvenirsi altri luoghi adatti alla trattazione delle modalità di svolgimento del servizio, quali, ad esempio, le abitazioni dei defunti o dei loro familiari, ovvero altre modalità di interlocuzione a distanza (per via telefonica e/o telematica); né infine si può precludere la possibilità che sia lo stesso committente a recarsi presso la sede dell’impresa ubicata fuori dal Comune.

Sul punto, l’Autorità richiama i propri orientamenti più volte ribaditi in materia di servizi funebri [1], secondo cui l’attività funebre, in quanto attività economica, è libera e si esercita secondo i principi di concorrenza del mercato e, pertanto, non possono essere apposte ingiustificate restrizioni territoriali per l’esercizio di tale attività [2.]

Siffatte previsioni, dunque, sono in contrasto con l’art. 41 della Costituzione e con la libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto limitano ingiustificatamente l’esercizio della libertà di iniziativa economica.

A ciò si aggiunga che la recente legge regionale Liguria n. 15/2020 “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione” non prevede limitazioni all’esercizio dell’attività funebre relativamente all’ubicazione della sede dell’impresa funebre per lo svolgimento della relativa attività e dispone solo che al Comune, nel quale l’impresa ha sede legale, operativa o secondaria, debba essere presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (articolo 6).

Con riferimento alla previsione dell’art. 3, comma 2, secondo cui le imprese che effettuano il trasporto funebre devono inoltre disporre di almeno quattro operatori funebri con regolare contratto a tempo indeterminato, si osserva che tale rigido vincolo organizzativo appare in grado di restringere ingiustificatamente l’accesso al mercato, attesa la carenza di proporzionalità di tale requisito rispetto all’obiettivo perseguito, nonché l’insussistenza di specifici motivi di interesse generale che lo giustifichino.

Pertanto, detta previsione regolamentare risulta in contrasto con l’art. 15 della Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Servizi), come poi recepito dall’art. 12 (“Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale”) del d.lgs. n. 59/2010, da cui discende che è vietato prevedere requisiti di autorizzazione non adeguati e non proporzionati rispetto ad esigenze imperative di interesse generale e che non rappresentano dunque la misura meno restrittiva per il raggiungimento degli obiettivi posti dal regolamento comunale [3].

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli


[1] Cfr. parere del 3 maggio 2012, Comune di Piacenza – Stipula accordo con le imprese di onoranze funebri (AS984), in Boll. n. 36/2012; parere del 14 giugno 2013, Comune di Tavagnacco (UD)- servizi funebri a tariffe agevolate (AS1056), in Boll. n. 24/2013; parere del 19 aprile 2017, Comune di S. Agata sul Santerno/Servizi funebri “tipo” a prezzi contenuti (AS1377) in Boll. n. 21/2017; parere del 7 marzo 2019, Comune di Conselice (RA) – Prestazione di servizi funebri tipo a prezzi contenuti, (AS1578), in Boll. n. 16/2019.

[2] Con precipuo riguardo al limite territoriale imposto alle imprese funebri si richiamano il recente parere motivato ex art. 21-bis della n. 287/1990 (AS1644, Comune di Cinisello Balsamo/Servizi Funebri, Boll. n. 6/2020), nonché una risalente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 20 dicembre 1985, n. 486, con cui veniva declarata l’illegittimità del regolamento comunale per il servizio mortuario di Torino “per contrasto col principio fondamentale della libertà di attività economica, nella parte in cui limita alle sole imprese di pompe funebri aventi sede nella città la possibilità di svolgere i servizi in favore dei deceduti in Torino e destinati ai cimiteri cittadini”.

[3] Sul tema del numero dei dipendenti e delle caratteristiche dei relativi contratti di lavoro subordinato, si richiama la segnalazione del 25 ottobre 2014 (cfr. AS1153, Allegato A della legge regionale n. 12/2011: Codice delle attività e delle imprese funebri, come modificata dalla L.R. Campania 25 luglio 2013, n. 7, in Boll. n. 43/2014).

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