Amarcord: il profilo delle onoranze funebri di un recente passato.

Vanno distinte le attività di onoranze funebri rispetto a quelle di semplice trasporto funebre. Le prime sono, e sono sempre state, attività svolte in regime di libero mercato, oggi avviabile, previa presentazione di S.C.I.A. (La Segnalazione Certificata di inizio attività – introdotta dall’art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, senza mai dimenticare i D.LGS n. 126 e 222 del 2016) n sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contenuta nel previgente art. 19 della Legge n. 241/1990.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto funebre, l’art. 1, n. 8 del testo unico di cui al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 individuava, tra i
servizi che i comuni avrebbero potuto assumere in esercizio diretto, anche il trasporto funebre, assunzione che, allora, avrebbe potuto avvenire anche in privativa.

L’art. 16, comma 1, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevedeva che i trasporti funebri fossero a pagamento, secondo una tariffa stabilità dall’autorità comunale, quando fossero richiesti servizi e trattamenti speciali (lett. a), oppure a carico del comune in ogni altro caso (lett. b).

L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, con segnalazione del 14 luglio 1997, ha ritenuto che l’assunzione del servizio di trasporto funebre, specie se con diritto di privativa, fosse in contrasto con l’allora vigente art. 22, comma 2, l. 8 giugno 1990, n. 142, che prevedeva una riserva di
legge per la definizione dei servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province.

A seguito di tale segnalazione, numerosi T.A.R. hanno ritenuto superato l’istituto della privativa nel servizio dei trasporti funebri; senza addentrarsi sul fondamento della tesi dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (che comporterebbe valutazioni anche sulle numerose sentenze dei T.A.R. le quali l’hanno assunta a proprio fondamento), il testo unico di cui al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 è da ritenersi abrogato per effetto dell’art. 35,
comma 12, lett. g) della l. 28 dicembre 2001, n. 448, con effetto dal 1° gennaio 2002.

In proposito vanno segnalate le pronunce della Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 11503 del 31 maggio 2005; n. 11726 del 6 giugno 2005; n. 12628
del 13 giugno 2005.

Tra l’altro, anche l’art. 16, comma 1, lett. b) d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, già citato, risulta implicitamente abrogato per incompatibilità con l’art. 1, comma 7-bis, terzo periodo, d.l. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito, con modificazioni, nella l. 26 febbraio 2001, n. 26, entrata in vigore il 2 marzo 2001.

 

Non si entra nel merito se l’attività di onoranze funebri, specie se concorrente con l’attività di trasporto funebre, rientri o meno nell’ambito delle attività a natura commerciale oppure a natura artigianale, aspetto che richiede una valutazione globale del servizio e delle prestazioni erogate, come acclarato con la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 9955 del 21 luglio 2001.

In ogni caso, per l’esercizio dell’attività di onoranze funebri, sia essa connessa o meno all’attività di trasporto funebre, è necessario sia stata prodotta la S.C.I.A., anche in relazione a quanto previsto dall’art. 115 t.u.l.p.s., adempiendo gli obblighi conseguenti (artt.204-223 r.d. 6 maggio 1940, n. 635), nonché l’azienda che l’eserciti disponga degli altri requisiti (ad esempio: se si svolga anche l’attività di trasporto funebre, la rimessa dei carri funebri deve essere ubicata in località individuate in conformità ai regolamenti locali – piano regolatore e sue norme di attuazione), disporre delle attrezzature e mezzi per la pulizia dei carri, riconosciuta idonea dall’Asl, nonché disporre delle autorizzazioni di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del
servizio anti-icendi (cfr. art. 20 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Sin qui il profilo giuridico-tecnico dell’impresa funebre, vigente il solo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, a domani per tracciare insieme a voi, il nuovo perimetro, anche alla Luce delle Leggi Regionali, entro cui “fare” ed “esser” azienda di estreme onoranze.

Written by:

Carlo Ballotta

804 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.