A Palermo scontro Comune imprese funebri. Si vuole far rispettare la legge

Solo a Palermo succedono queste cose! Il Comune dopo anni di laissez faire, ha previsto semplicemnete il rispetto dlele norme di legge e cioé che non si può trasportare un feretro se non con l’autorizzazione alla inumazione/tumulazione e con l’autorizzzazione al trasporto, sapendo dove deve essere sepolto. Il tutto con un programma informatizzato, per avere anche una maggiore trasparenza del settore. E cosa usccede? Le imprese funebri palermitane si arrabbiano e minacciano una sorta di scipero della categoria.

‘Il problema in cui ci imbattiamo», spiega, in rappresentanza della categoria, un titolare di agenzia funebri, ‘è la lentezza degli uffici. Secondo il Comune, prima di uscire la salma e portarla in Chiesa per il funerale, dobbiamo avere i documenti necessari, una cosa impossibile perché molto spesso si ottengono anche dopo la cerimonia in chiesa o anche dopo la tumulazione, a secondo dei tempi che i nostri impiegati perdono negli uffici. Se i controlli si fanno rigidi – conclude -, si paralizza tutto e a questo punto saremo noi a fermarci. Stiamo a vedere se qualcosa cambia in questi giorni altrimenti mercoledì prossimo scenderemo in piazza’.

Si dice stupito di questa reazione l’assessore comunale con delega ai servizi cimiteriali Roberto Clemente che dice: ‘Abbiamo chiesto ai titolari delle onoranze funebri di fare anche loro delle proposte, e ci siamo detti disposti a collaborare con loro, premettendo che queste procedure sono fondamentali perché garantiscono chiarezza e trasparenza alle pratiche. La minaccia di scendere in piazza – conclude l’assessore – mi sembra pretestuosa considerata la nostra disponibilità a dialogare con loro’.

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0 thoughts on “A Palermo scontro Comune imprese funebri. Si vuole far rispettare la legge

  1. caro anonimo………. premesso che a palermo nn esistono imprese funebri con 10 operai, secondo me siete abituati a guadagnare senza fatica, ed anche il solo fare (o rifare ) il turno è gia troppo, il problema è semplice da risolvere se le pratiche vengono evase con ritardo allora cercate di imporre al comune di fare i funerali anche di pomeriggio ed a te nn cambierebbe nulla ( tanto hai 10 operai ) se c’è un disagio è per i dolenti nn per te.

  2. Qui stiamo parlando di Prenotazione , non di ritiro !! qui la gestione delle pratiche e molto complessa , non abbiamo un solo ufficio dove sbrigare il tutto ! , per i miliardi e miliardi ho esagerato nello scrivere , non sono miliardi e miliardi ma , il senso l’hai capito !!
    Per il discordo del turno online in due parole , noi quando abbiamo un servizio registriamo la pratica online per la richiesta di trasporto o eventuale tumulazione in gentilizia o acquisto loculo o richiesta inumazione , la prenotazione viene registrata ti danno un numero di turno , ma non tene fai nulla perchè anche se tu richiedi una prenotazione di trasporto per le ore 9 tu hai tutti i titoli non meno delle 10 e quindi perdi il turno non puoi portare il feretro in chiesa non si è puntuali , per il fatto dei collabboratori siamo una decina , ma per ogni pratica tieni presente che devi usufruire di 3 collabboratori , 1 per la denuncia di morte , 1 per il comune , e 1 che poi ti porta i documenti sotto casa ! comunque si lavora male ecco il problema .

  3. x anonimo
    Per prenotare un servizio di trasporto funebre occorre seguire la regolamentazione locale e l’autorizzazione di trasporto funebre non può essere riasciata se non c’è già l’autorizzazione alla inumazione/tumulazione (il vecchio permesso di seppellimento) e poiché questo non può che essere rilasciato dopo l’accertamento di morte (di norma olter le 24 ore) caro amico anonimo devi proprio rassegnarti a seguire le regole. E se non c’è la garanzia di trasporto come si fa a prenotare un manufatto?
    La storia che si perde il turno di prenotazione non la capisco. Rispegamela. Non puoi deviare il telefono fisso sul cellulare mentre sei fuori ufficio? E poi come si fa a gestore da soli un serizio del genere? Non hai collaboratori?
    Per i miliardi di euro (ma hai fatto i conti?, 1 miliaro di euro sono duemila miliardi di vecchie lire e per quanti morti ci siano nella tua città mi sembrano parecchi. In ogni caso le regole sono regole, indipendentemente dai soldi che porti. Non è che anche tu vuoi farti le regole a tuo uso e costume?

  4. Forse qui stiamo sbagliando tutto .
    Il giornale ha riportato tutto il contrario di quello che sta succedendo !!

    Secondo lei è giusto che non si può prenotare ripeto PRENOTARE un trasporto un funerale una richiesta di tumulazione se non siano passate le 24 ore e un minuto ???
    Se non si ha in mano la LICENZA DI SEPPELLIMENTO non accettano nulla allo sportello ??? noi qui a PALERMO stiamo parlando di prenotazioni !!

    Qui prenotiamo le richieste di trasporto online , ma quando ci chiamano non trovano nessuno allo sportello perchè siamo in delegazione comunale per la denuncia di morte e quindi perdiamo il turno per un servizio che doveva svolgersi alle 10 visto che la salma compie le 24 ore alle 09.30 , tocca rifarci il turno e uscire dagli uffici chissa quando , poi ci si mette anche l’ufficio gestione impianti cimiteriali con la sua lentezza totale !!! ma dico io è possibile una categoria come la nostra che ogni anno porta alle casse comunali miliardi e miliardi di € ??

  5. Qua nessuno vuole gettare la croce, al grido barbarico di “CRUCIFIGE!” alle imprese funebri palermitane.

    Informatizzare la polizia mortuaria è ormai una necessità imprescindibile, ed il comune deve farsene carico: la pubblica amministrazione anche ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e della successiva Legge n.150/2000 è tenuta non tanto al segreto d’ufficio (impostazione troppo borbonica di cui soffre ancora l’italica burocrazia), ma alla trasparente efficacia della propria azione, nei confronti dell’utenza, ovvero della cittadinanza e di chi, (come le imprese funebri) ad esse si rapporta per motivi professionali (le imprese funebri ex Art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza sono anche agenzia d’affari ed intermediazione che agisce su mandato dei dolenti e nell’effettuazione del trasporto funebre acquisisce la qualità di incaricato di servizio pubblico ex Art. Art. 365 Codice Penale), così come ricordato dal paragrafo 5 Circ. Min. n.24/1993.

    Nel bailamme di leggi, leggine, regolamenti e determine che caratterizzano questa stagione del sistema funerario italiano il vero quesito sostanziale da porci è: “Il decreto di trasporto è principalmente riferito all’oggetto del trasporto, ossia al feretro, oppure a colui che materialmente attenderà al trasporto stesso?

    Prevale il trasportato o il trasportatore?

    Nell’Ottocento il problema principale era il morto adesso, forse, è l’individuazione del trasportatore, perchè costui deve esser in regola con determinati requisiti (D.LGS n.81/2008), anche perchè vige il principio secondo cui tutti i morti, compresi gli infetti,con le dovute cautele ex Artt. 18 e 25 DPR n.285/1990, sono sempre trasportabili.

    Se il decreto di trasporto ex Artt. 23 e seguenti DPR n.285/1990 si riferisce solo al defunto non importa chi effettuerà il servizio, al contrario, se l’autorizzazione è strettamente nominativa, s’instaura una sorta di proprietà transitiva tra chi richiede formalmente il trasporto e chi lo porterà a termine.

    Esempio: X è un’agenzia d’affari, con licenza di pubblica sicurezza, o un’impresa che non è dotata di automezzi propri e necrofori, e lavora in regime di attività disgiunta, fattispecie di attività funebre già possibile in diverse regioni, procede con il disbrigo delle pratiche e, poi, ritirato il decreto di trasporto lo “gira” ad un centro servizi abilitato da apposito provvedimento comunale all’esercizio del solo trasporto distinto dall’attività funebre.

    Se, al contrario, il decreto di trasporto è strettamente NOMINATIVO e non trasferibile perchè è rilasciato solo ed esclusivamente alla ditta X che presenta l’istanza presso il comune di decesso essa non potrà trasmetterlo ad un’altra impresa Y, perchè l’autorizzazione non può “transitare” in capo ad un soggetto terzo ed Y verrebbe a trasportare un cadavere senza l’autorizzazione, incorrendo anche in pesanti sanzioni. (Artt. 339 e 352 Regio Decreto n. 1265/1934).

    E’ Y, allora, a dover presentare istanza di trasporto funebre presso gli uffici comunali, assicurando di erogare il trasporto funebre in parola con uomini e mezzi idonei.

    Il decreto di trasporto non è solo un orpello “tardomedioevale” come sostengono certi “sedicenti” cultori della materia funeraria; esso serve anche nella programmazione dell’azione di polizia mortuaria sul territorio, per razionalizzare la forza lavoro nei cimiteri: si pensi all’rrivo al cimitero in orario difforme da quello stabilito, se i trasporti funebri non fossero irregimentati dall’ordinanza sindacale che li regola ai sensi dell’Art. 22 DPR n.285/1990 ed, appunto, dall’autorizzazione al trasporto.

    Come si potrebbe dar sepoltura ad un feretro se la squadra dei necrofori-affossatori non si trovasse per tempo ai cancelli del cimitero per accogliere il corteo funebre?

  6. Noi comunque la legge l’abbiamo sempre rispettata , noi siamo pienamente daccordo per quanto riguardano i servizi funerari online , la cosa che non sopportiamo è la presunzione del comune che oggi per oggi cambia le regole senza nessun consiglio tecnico da parte nostra , il discorso di avere tutti i titoli in mano per presentare le varie richieste li abbiamo sempre avuti , qui a palermo non abbiamo un unico luogo dove gestire e consegnare tutte le pratiche , siamo obbligati per le denuncie di morte a girare per le delegazioni di quartiere di tutta la città , abbiamo un cimitero privato la quale i propri uffici li ha ubicati in un altro lato della città e per effettuare il pagamento dell’immissione in gentilizia del cimitero stesso dobbiamo andare in una banca convenzionata con loro che si trova in un altro lato della città , il problema non è avere i titoli in mano per presentare o ritirare , il problema è che siamo stanchi di girare tutta la città per gestire le pratiche di un solo funerale !!

  7. Probabilmente, prima di affrontare la questione sotto il profilo di possibili modifiche alle norme, in termini di semplificazione o di valutazione se alcuni titoli possano essere o meno contestuali, la vicenda segnala due risvolti, a) quello delle disfunzioni, evidentemente anche di ordine organizzativo, le quali devono, imprescindibilmente, essere superate con l’adozione delle misure organizzative idonee, b) quello del fatto per cui, anche quando vi siano tali disfunzioni, non si ha ammissibilita’ nell’effettuare un trasporto senza “titolo” autorizzatorio.
    Se nell’ipotesi di trasporto funebre per/da altro comune effettuato senza autorizzazione dell’autorita’ comunale trova applicazione l’art. 339 TULLSS, nel caso di trasporto che non ecceda l’ambito del territorio comunale dove e’ avvenuto il decesso, trova applicazione l’art. 107 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che rinvia, per la fattispecie, all’art. 358, comma 2 TULLSS (che prevede una sanzione amministrativa da 1.549 a 9.296 euro, per cui e’ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dall’accertamento/contestazione, nella misura di 3.098 euro). Il che, per inciso, segnala come le disfunzioni riguardino anche l’attivita’ di vigilanza.

  8. Potremmo porci la domanda se l’autorizzazione al trasporto di cadavere all’interno del comune possa essere, in qualche modo, essere contestuale con il permesso di seppellimento, se non altro per una semplificazione, anche cartolare, dei procedimenti.

    Se consideriamo l’articolo 11 legge 4 gennaio 1968, n. 15, emerge come la contestualità riguardi le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio: già qui la questione verrebbe meno sia per la considerazione che si è in presenza di due autorizzazioni e non di certificazioni, istituti nettamente
    distinti in ambito amministrativo, ma anche il secondo elemento risulta carente dal momento che i soggetti competenti sono distinti, l’ufficiale dello stato civile e il sindaco. Anche quando i due soggetti fossero individuabili nella medesima persona fisica (sia esso titolare ex lege o delegato / incaricato) o ci si trovi in presenza di un assetto organizzativo, che per scelte locali abbia affidato alla medesima unità organizzativa ex Art. 48 comma 3 D.Lgs. n.267/2000, entrambe le funzioni, il sostenere l’unicità dell’ufficio risulta abbastanza improbabile. Infatti, il rilascio dell’autorizzazione al seppellimento risulta attribuita all’ufficiale dello stato civile, pur se si tratta di funzione estranea ed indipendente da quelle del servizio dello stato civile di cui all’articolo74 DPR n.396/2000, mentre il rilascio dell’autorizzazione al trasporto è attribuita
    al dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) in quanto atto gestionale che non attiene alle competenze proprie del sindaco, quando agisce in qualità di ufficiale di governo a autorità sanitaria locale ex Legge n.833/1978, D.LGS n.112/1998 e D.LGS n.267/2000.

    Anche l'”efficientissima” (almeno si spera) Regione Veneto con la sua recente Legge Regionale n.18/2010 in materia di polizia mortuaaria è caduta nella stessa trappola semantica di chi, pur partendo dall’idea sacrosanta di sburocratizzare i servizi funerari forse, non conosce bene le norme, siccome il testo letterale della Legge avrebbe previsto il decreto di trasporto assorbito dall’autorizzazione alla sepoltura di cui all’Art. 74 DPR n.396/2000. I più maligni hanno paventato l’azione occulta di qualche lobby di impresari funebri per privare i comuni dell’introito diritti fissi esigibili sul rilascio delle autorizzazioni al trasporto, ma la stessa Regione Veneto con nota della Gionta Regionale 28/05/2010, Prot. n. 300978/40.03 ha fornito un’interpretazione più classica della disposizione, con un criterio logico sistematico, in cui si riafferma (semmai fosse davvero necessario) la piena vigenza del DPR 10 settembre 1990 n. 285 sulla regolamentazione, con relativa istruttoria amministrativa, per i trasporti funebri, siccome i compiti dello Stato Civile, oggetto di esclusiva Normazione Statale, sono definititi dal DPR n.396/2000 e non sono ulteriormente ampliabili o comprimibili da leggi regionali.

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