Il Consiglio di Stato, Sez. 5^, con sent. n. 901 del 25/2/2014, è intervenuto sulla competenza organica in materia di fissazione delle tariffe comunali, affermando come l’art. 32, lett. g), legge 142/1990 [ora art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/2000] assegna all’organo consiliare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi. Pertanto, la riserva di competenza al Consiglio comunale concerne la sola fissazione, a mezzo di regolamento, dei criteri essenziali sulla base dei quali deve essere in concreto determinata la tariffa (Cons. Stato, sez. V, 30.11.2011, n. 6336).
Questa conclusione si spiega in ragione del fatto che l’attuale riparto di competenze tra consiglio e giunta vede assegnare al primo solo quegli atti che esprimono gli indirizzi politici e amministrativi di rilievo generale e gli atti fondamentali di natura programmatoria (Cons. Stato, sez. V, 17.9.2010, n. 6982).
Al contrario, spetta alla giunta comunale ogni atto che esprime un potere attuativo della disciplina generale dettata dal consiglio, quale, ad esempio, la concreta applicazione dei criteri già previamente fissati dal consiglio. In questo senso milita anche il regolamento comunale di polizia mortuaria secondo cui spetta alla giunta, nella determinazione dei corrispettivi dei diritti fissi e delle altre tasse, di tenere conto dei costi comunali del servizio, nonché dei costi gravanti sull’impresa concessionaria.
È legittima pertanto la deliberazione della giunta comunale con la quale sono stati recepiti i criteri interpretativi della tariffa comunale per i servizi di trasporto funebre in questione, per cui viene, tra l’altro, ribadito come i diritti di cui all’art. 19, 2 e 3 d.P.R. 10/9/1990, n. 285 rappresentassero un’entrata di diritto pubblico.
Dal momento che il contenzioso riguarda il reclamo di una pronuncia del T.A.R. per la regione Emilia-Romana, sede di Parma, 2002, non è da stupirsi che non si tengano conto dell’art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448 (abrogazione del diritto di privativa), né dell’art. 5 comma 2 L. R. (Emilia-Romagna) 29/7/2004, n. 19 e s.m.i. nella quale il legislatore regionale ha definito il trasporto funebre come attività di libero mercato, da esercitarsi, ovviamente, dietro autorizzazione comunale.