R.D.L. 31 maggio 1935, n. 752

Modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 877, concernente la definitiva sistemazione delle salme dei Caduti in guerra

ART. 1

La Commissione consultiva per le onoranze ai Caduti in guerra è soppressa.

 

ART. 2

Al Commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra è sostituito un commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra nel Regno e all'estero.

ART. 3

Il commissario generale è nominato con decreto del Capo del Governo, dal quale dipende direttamente. Esso ha tutti i poteri conferiti dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, al commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra.

In particolare, il commissario generale provvede:

1° al rapido completamento delle opere nel Regno ed all'estero;

2° alla custodia e alla manutenzione delle opere, fino a quando non saranno consegnate;

3° a prendere accordi anche direttamente con i rappresentanti dei Governi interessati per la sistemazione dei Caduti ex nemici ed alleati in Italia e dei Caduti italiani tumulati all'estero.

ART. 4

I provvedimenti di cui ai nn. 1, 2 e 3 del precedente articolo sono di esclusiva competenza del commissario generale straordinario il quale prende all'uopo necessari accordi con le singole Amministrazioni dello Stato, con le Regie rappresentanze all'estero e con gli Enti locali.

In caso di dissenso decide il Capo del Governo.

 

ART. 5

La gestione dei fondi autorizzati con la legge 12 giugno 1931, n. 877 è demandata al commissario generale straordinario il quale vi provvederà con l'osservanza delle norme del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e successive aggiunte e modificazioni.

 

ART. 6

I contratti stipulati per lavori e forniture varie relative alla sistemazione delle sepolture militari, nonché quelli di locazione d'opera, saranno approvati e resi esecutivi dal commissario generale straordinario quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Al commissario generale straordinario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'art. 5 del Regio decreto predetto.

 

ART. 7

Per tutto quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle sepolture militari italiane all'estero è data facoltà di derogare in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

 

ART. 8

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti al trasporto, ad apposito capitolo di parte straordinaria da istituire nel proprio bilancio, nella rubrica delle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei fondi disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli scopi di cui alla citata legge 12 giugno 1931, n. 877.

 

ART. 9

II presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.