ART. 8

Fino a quando la direzione dei servizi sanitari nella zona colpita non sia assunta, alla immediata dipendenza del Ministro per i lavori pubblici, dal funzionario medico superiore di cui all'art. 12 del regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915 (1), i primi urgenti soccorsi di personale (medici ed infermieri) e di materiali sanitari vengono portati sotto la guida del medico provinciale.

(1) Il detto art. 12 R.D. 2 settembre 1919, n. 1915 così dispone: "Ai servizi di pronto soccorso sanitari e di assistenza sanitaria e di profilassi provvederà il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) (Ora: Ministero della Sanità) delegando un funzionario medico superiore per assumere nella zona colpita la direzione dei servizi sanitari. Egli dipende direttamente dall'autorità di cui all'art. 2. Distribuisce, regola e coordina tutte indistintamente le attività sanitarie civili e militari, in armonia con gli altri servizi di soccorso, disciplina l'impiego del materiale sanitario scientifico e profilattico della Direzione generale della sanità e degli altri corpi, Enti o Comitati".