ART. 35

Appena il Ministro per i lavori pubblici ritenga esaurito il compito dei primi e immediati soccorsi, il Governo del Re potrà nominare, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, un commissario regio per provvedere alla direzione di tutti i servizi.

Il commissario potrà, ove occorra, assumere per mezzo di suoi delegati l'amministrazione dei comuni colpiti e delle istituzioni esistenti nei comuni medesimi.

Egli eserciterà le sue funzioni alla diretta dipendenza dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici a seconda della competenza dei rispettivi servizi.