ART. 26
I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal dirigente dei servizi sanitari, il quale promuove dal Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, in relazione con le eccezionali condizioni locali e con le disponibilità del momento, nonché i provvedimenti per disciplinare il trasporto delle salme dai luoghi danneggiati.
Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del dirigente dei servizi sanitari, ha facoltà di vietare il trasporto stesso per il tempo che crederà di fissare con apposita ordinanza.