ART. 12
Ai servizi di pronto soccorso sanitari e di assistenza sanitaria e di profilassi provvederà il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) (5), delegando un funzionario medico superiore per assumere nella zona colpita la direzione dei servizi sanitari. Egli dipende direttamente dall'autorità di cui all'art. 2. Distribuisce, regola e coordina tutte indistintamente le attività sanitarie civili e militari, in armonia con gli altri servizi di soccorso, disciplina l'impiego del materiale sanitario scientifico e profilattico della Direzione generale della sanità e degli altri corpi, Enti o Comitati.